Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.10 Contributo svizzero
2.10.1 Sintesi
Dal 2007 con il contributo svizzero il nostro Paese investe nella stabilità e nella coesione in Europa, due presupposti fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno dell’UE, a cui partecipa a livello settoriale. La regolarizzazione del contributo svizzero è un elemento importante del pacchetto volto a stabilizzare e portare avanti la via bilaterale. L’UE chiede un simile contributo a ogni Stato che partecipa al mercato interno. Per questo anche Paesi come l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che fanno parte del SEE, versano dal 1994 un contributo regolare che attualmente è pari a circa 440 milioni di franchi complessivi all’anno, per la maggior parte (fr. 430 mio.) a carico della Norvegia514.
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea (di seguito Accordo sul contributo) è compreso nella parte relative alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Questo Accordo crea un quadro chiaro e prevedibile per il contributo della Svizzera alla coesione e per la gestione di importanti sfide comuni, come la migrazione. Ciò aumenta anche la certezza del diritto e la possibilità di pianificazione a livello finanziario. Fa parte del progetto anche l’avamprogetto della legge di attuazione dell’Accordo sul contributo, la legge federale sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa (legge sui contributi per la coesione, LCCo), quale necessaria, nuova base legale nazionale in questo ambito. La legge federale del 30 settembre 2016515 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, ossia la base legale per i precedenti contributi svizzeri, era valida solo fino al 31 dicembre 2024. Poiché con l’Accordo sul contributo viene istituito un meccanismo giuridicamente vincolante per un contributo regolare della Svizzera, anche la LCCo deve avere una durata indeterminata.
I singoli contributi svizzeri continueranno invece a essere limitati nel tempo. I fondi non confluiranno nel bilancio dell’UE, bensì saranno stanziati direttamente a favore dei Paesi partner, come accadeva finora. L’ammontare dei contributi e gli altri elementi necessari per l’attuazione saranno definiti all’inizio di ogni periodo di contribuzione conformemente alle disposizioni dell’Accordo sul contributo, in un memorandum d’intesa giuridicamente non vincolante. Solo per il primo contributo, relativo agli anni 2030–2036, l’Accordo fissa già alcuni di questi elementi, tra cui l’importo, pari a 350 milioni di franchi all’anno (fr. 308 mio. per il settore della coesione e fr. 42 mio. per quello della migrazione). Il primo contributo sarà attuato e versato nel periodo 2030–2039. Parte integrante di questo progetto sono perciò i due crediti d’impegno «Coesione» e «Migrazione», che costituiscono il primo contributo della Svizzera secondo il nuovo meccanismo. La somma complessiva comprende anche l’importo, pari al 5 per cento al massimo del contributo, utilizzabile per coprire i costi di gestione. Un ulteriore 2 per cento al massimo potrà essere destinato allo «Swiss Expertise and Partnership Fund» (SEPF), il fondo svizzero per la condivisione delle competenze e il partenariato.
514 Meccanismo finanziario del SEE e meccanismo finanziario norvegese 2021–2028: www.eeagrants.org.
515 RS 974.1