Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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il finanziamento dei controlli, l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri, i controlli di animali e merci che vengono importati nell’UE dai Paesi terzi e l’istituzione di un sistema d’informazione computerizzato per la gestione di informazioni e dati sui controlli ufficiali. Inoltre, contiene prescrizioni sul controllo del commercio online e per la lotta alle pratiche ingannevoli lungo la filiera agroalimentare (cosiddetta food fraud). Il regolamento affida agli Stati membri la competenza di definire l’organizzazione dell’esecuzione. Pertanto, anche in futuro la Svizzera potrà definirla autonomamente.

Ordinanza del 27 maggio 2020685 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr): negli scorsi anni la OELDerr è stata adeguata a cadenza regolare agli sviluppi del diritto UE. In futuro il Protocollo consentirà alla Svizzera di prendere parte allo scambio di informazioni con gli Stati membri e di diventare a pieno titolo membro del Rapid Alert System for Food and Feed (iRASFF). In questo modo la Svizzera raggiunge un obiettivo che si era già posta con la LDerr vigente, vale a dire la piena partecipazione al sistema di sicurezza alimentare dell’UE (v. n. 2.12.10.1).

Piano di controllo nazionale pluriennale per la filiera agroalimentare e gli oggetti d’uso: i nuovi elementi che entreranno nel diritto svizzero grazie all’applicazione diretta del regolamento (UE) 2017/625 (controllo del commercio online, lotta alla criminalità alimentare, sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali IMSOC, ecc.) dovranno essere presi in considerazione nell’ordinanza del 27 maggio 2020686 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, che dovrà essere adattata di conseguenza.

2.12.9.3 Compatibilità tra compiti e finanze

L’adozione di un messaggio su un Accordo di sicurezza alimentare con l’UE è prevista nel messaggio del 24 gennaio 2024687 sul programma di legislatura 2023–2027. La modifica della LDerr rientra anche nell’obiettivo 21 di questo messaggio. Il Consiglio federale prenderà le sue decisioni di politica finanziaria nell’ambito della preparazione del preventivo annuale.

2.12.9.4 Attuazione

In vista dell’applicazione diretta degli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e del diritto terziario emanato sulla base di essi, sono necessarie alcune modifiche nell’attuale legge sulle derrate alimentari. Da un lato deve essere modificato o abrogato il diritto svizzero in caso di divergenze con il diritto dell’UE elencato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Dall’altro lato, vanno eliminate le ridondanze in modo da aumentare la facilità di applicazione e la certezza del diritto. Inoltre, il diritto europeo integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare comporta in alcuni casi la necessità di regolamentazioni più dettagliate nel diritto svizzero. Queste modifiche e il nuovo disciplinamento in materia di esecuzione per gli oggetti d’uso richiedono una riorganizzazione completa della LDerr anteriore e quindi la sua revisione totale.

685 RS 817.042

686 RS 817.032

687 FF 2024 525