Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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lett. b AP-LDerr relativo all’applicazione dei requisiti in materia di igiene dell’UE alle aziende di commercio al dettaglio).
La presente revisione attua inoltre i seguenti interventi parlamentari:
– 21.3691 Mozione Munz «Stop alle frodi alimentari»
– 21.3903 Mozione Egger Mike «Inasprire la lotta alle frodi alimentari per proteggere la produzione alimentare interna e i consumatori»
– 21.3936 Mozione «Michaud Gigon Migliorare la lotta alle frodi alimentari»
Oltre alle modifiche apportate sulla base del Protocollo sulla sicurezza alimentare, l’obiettivo è creare un quadro giuridico adeguato a un’azione mirata contro le frodi alimentari. In questo modo si creano le basi per contrastare le violazioni della legislazione sulle derrate alimentari basate su pratiche fraudolente o ingannevoli ai sensi del regolamento (UE) 2017/625689 (cfr. art. 9 par. 2, 65 par. 4, 97 par. 2, 102 par. 4 nonché 139 par. 2 di tale regolamento). È previsto che:
– gli organi di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari possano coinvolgere esperti in grado di controllare il flusso di merci e anche il flusso di denaro in uno stabilimento (art. 62 cpv. 2);
– la base giuridica per lo scambio di dati e informazioni venga ampliata, in modo da consentire agli organi interessati (USAV, UFAG, Ufficio federale di polizia [fedpol], Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC], autorità cantonali di esecuzione per le derrate alimentari) di collaborare in modo efficace (art. 73 e segg.);
– se esiste il sospetto motivato che una persona fisica o giuridica viola sistematicamente e in misura importante questa legge, le autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari possano eseguire un’analisi nello stabilimento di derrate alimentari od oggetti d’uso interessato (art. 74).
– le pene di cui all’articolo 81 capoverso 2 (l’autore ha agito per mestiere) vengano ampliate e che sia concessa all’USAV, responsabile della supervisione federale sull’esecuzione cantonale, la possibilità di esercitare diritti di parte nel procedimento penale (art. 83 cpv. 2);
– il termine di prescrizione per il perseguimento dei reati elencati nell’articolo 81 sia portato a cinque anni (art. 84).
2.12.9.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e rapporto con altri atti giuridici