Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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DFI del 16 dicembre 2016659 sugli alimenti di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile rimangono pertanto invariate. Rimane in vigore anche l’allegato I dell’ordinanza del DFI (elenco dei divieti).
Bevande: tra le bevande elencate nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016660 sulle bevande, solo le acque minerali naturali fanno parte del diritto UE integrato nel Protocollo (cfr. direttiva 2009/54/CE661 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e il diritto terziario basato su di essa). In futuro, le acque minerali naturali dovranno essere riconosciute in conformità all’articolo 1 della direttiva 2009/54/CE ed essere incluse nell’elenco delle acque minerali riconosciute pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I produttori svizzeri di acque minerali possono già usufruire di questa possibilità. I requisiti per le altre bevande, attualmente disciplinati nell’ordinanza del DFI sulle bevande, restano invariati.
Acqua potabile: la direttiva (UE) 2020/2184662, fondamentale per la regolamentazione dell’acqua potabile nell’UE, non è elencata nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Visto che per la fabbricazione di derrate alimentari destinate all’esportazione nell’UE è già necessario utilizzare acqua potabile conforme all’UE, la Svizzera armonizza le proprie prescrizioni con il diritto UE in materia nell’ambito dell’esecuzione autonoma successiva. Poiché finora questo principio è già stato seguito, non vi saranno modifiche in questo ambito.
Integratori alimentari, arricchimento delle derrate alimentari, particolari esigenze nutrizionali: l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016663 sugli integratori alimentari (OIAl), l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016664 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM) e l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016665 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE) finora sono già state armonizzate a cadenza regolare con il diritto UE in materia666. Visto che le quantità massime consentite di vitamine e sali
659 RS 817.022.17 660 RS 817.022.12
661Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
662Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.
663 RS 817.022.14 664 RS 817.022.32 665 RS 817.022.104
666 OIAl: direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51; OAVM: regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26; ODPPE: regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.