Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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minerali finora non sono disciplinate nella legislazione europea, per tali quantità è possibile mantenere il modello svizzero, su cui si fondano l’OIAl e l’OAVM. A differenza del diritto UE, oggi l’ODPPE disciplina ancora anche gli alimenti per sportivi. Questa regolamentazione può essere mantenuta, visto che le categorie di alimenti elencate nel regolamento (UE) n. 609/2013667 non sono esaustive.

Nuovi tipi di derrate alimentari: il diritto svizzero riconosce già le autorizzazioni per i nuovi tipi di derrate alimentari rilasciate dalla Commissione europea.668 La maggior parte dei nuovi tipi di derrate alimentari attualmente commercializzabili in Svizzera dispone già di un’autorizzazione della Commissione europea. In futuro, i nuovi tipi di derrate alimentari non saranno più autorizzati dall’USAV, ma dalla Commissione europea, conformemente all’articolo 10 e seguenti del regolamento (UE) 2015/2283669. Così come già accade per numerose autorizzazioni svizzere, le autorizzazioni della Commissione europea si basano su una valutazione del rischio effettuata dall’EFSA. Tali autorizzazioni vengono riconosciute dalla Svizzera sulla base del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Organismi geneticamente modificati: il diritto svizzero sull’immissione in commercio e sulla caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati rimane applicabile. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede esplicitamente all’articolo 7 un’eccezione per l’immissione sul mercato di derrate alimentari geneticamente modificate, vale a dire che la Svizzera può continuare a disciplinare autonomamente questo ambito. È previsto soltanto che le derrate alimentari autorizzate nell’UE che contengono tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di materiale che contiene, consiste o è prodotto da organismi geneticamente modificati dovrebbero essere commercializzabili anche in Svizzera. La soglia per tali tracce è fissata allo 0,9 %. nell’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003670. Per quanto concerne la caratterizzazione, in generale gli OGM devono essere caratterizzati sia in Svizzera sia nell’UE, a meno che non si tratti di tracce inevitabili o accidentali sotto la soglia dello 0,9 %, in riferimento all’ingrediente (art. 12 par. 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e art. 8 cpv. 7 dell’ordinanza del DFI del 27 maggio 2020671 sulle derrate alimentari

667Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno

2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

668Art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui nuovi tipi di derrate

alimentari; RS 817.022.2.

669Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

670Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre

2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del

18.10.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

671 RS 817.022.51