Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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geneticamente modificate).Additivi: l’applicazione del regolamento (CE)

n. 1333/2008672 significa che in futuro in Svizzera saranno autorizzati gli stessi additivi dell’UE, nelle stesse quantità e con le stesse modalità di applicazione. In questo modo vengono meno sia la complessa armonizzazione del diritto svizzero al corrispondente diritto UE sia i ritardi temporali ad essa connessi per l’utilizzo di queste sostanze.

Aromi: gli aromi ammessi nelle derrate alimentari e le loro condizioni d’uso sono elencati nell’allegato I parte A del regolamento (CE) n. 1334/2008673 relativo agli aromi. Solo gli aromi presenti in questo elenco sono ammessi a particolari condizioni. I divieti di cui all’allegato 6 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016674 sugli aromi non saranno più applicabili.

Residui e contaminanti: l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016675 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016676 sui tenori massimi di contaminanti (OCont) e l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016677 concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA) sono già armonizzate con il rispettivo diritto UE. Per quanto riguarda i tenori massimi di residui di pesticidi stabiliti nell’attuale legislazione svizzera per l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera, il regolamento (CE) n. 396/2005678 offre la possibilità di presentare una domanda nell’UE affinché questi livelli massimi vengano adottati nel diritto comunitario. In futuro anche la Svizzera potrà usufruire di questa possibilità. Grazie all’applicazione diretta del diritto UE in materia, le ordinanze svizzere possono essere in gran parte abrogate e in futuro non saranno più necessari adeguamenti a cadenza regolare al diritto UE.

Oggetti d’uso

672Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

673Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE)

n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2024/2856 del 12 novembre 2024, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

674 RS 817.022.41 675 RS 817.021.23 676 RS 817.022.15 677 RS 817.022.13

678 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, GU L

95 del 7.4.2017, pag. 1.