Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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L’Accordo del 21 giugno 1999693 tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) è uno strumento per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di diversi prodotti tra la Svizzera e l’UE. Per le aziende, la possibilità di evitare doppie valutazione della conformità costose facilita l’accesso al mercato unico dell’UE (v. n. 2.4.1).
Nell’MRA rientrano anche i giocattoli (all. 1 cap. 3 MRA). Per mantenere i vantaggi derivanti da questo Accordo, la legislazione svizzera deve essere equivalente a quella dell’UE. Nel settore dei giocattoli, i requisiti di sicurezza devono quindi essere conformi alla direttiva 2009/48/CE694. Sono cinque le categorie di giocattoli escluse dal campo d’applicazione di tale direttiva: attrezzature per aree da gioco per uso pubblico, macchine da gioco automatiche per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte. In Svizzera queste cinque categorie, sebbene non rientrino attualmente nel campo d’applicazione dell’ordinanza del DFI del 15 agosto 2012695 concernente la sicurezza dei giocattoli, sono comunque considerate «giocattoli» secondo la definizione dell’articolo 65 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016696 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e devono quindi rispettare i requisiti generali di sicurezza per i giocattoli (art. 66 ODerr). Per armonizzare il diritto svizzero con quello dell’UE, in futuro queste cinque categorie di giocattoli saranno esplicitamente escluse dal campo d’applicazione della LDerr (lett. d) e rientreranno nel campo d’applicazione della legge federale del 12 giugno 2009697 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).
Il capoverso 5 è stato ripreso senza modifiche.
Art. 3 Rapporto con il Protocollo sulla sicurezza alimentare
Questa disposizione chiarisce che in Svizzera continuerà ad applicarsi anche in futuro la legge svizzera sulle derrate alimentari. Solo nei settori disciplinati dagli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare si applica il diritto dell’UE corrispondente. I tre atti giuridici dell’UE elencati alle lettere a–c sono atti fondamentali in materia di sicurezza e protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari e dei materiali e oggetti. L’elenco non è esaustivo. Fa fede il Protocollo sulla sicurezza alimentare.
Sezione 2: Definizioni
Art. 4 Derrate alimentari
Questa disposizione sostituisce l’attuale articolo 4 LDerr. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 sono ora applicabili alle derrate alimentari, motivo per cui si
693 RS 0.946.526.81
694Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla
sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
695 RS 817.023.11
696 RS 817.02
697 RS 930.11