Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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fa riferimento alla definizione secondo l’articolo 2 di tale regolamento. Il riferimento al diritto dell’UE non comporta modifiche sostanziali rispetto alla LDerr. Il tenore dell’attuale articolo 4 LDerr è identico a quello dell’articolo 2 del regolamento (CE)

n. 178/2002.

Art. 5 Oggetti d’uso

La definizione di oggetti d’uso si basa sul diritto attuale. Tuttavia, la descrizione delle singole categorie viene adeguata, da un lato, a quella che in futuro sarà l’applicazione diretta della legislazione dell’UE nel campo d’applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare (materiali e oggetti) e, dall’altro, alle circostanze ed esigenze attuali. Inoltre, diversi prodotti finora classificati come oggetti d’uso non saranno più disciplinati dalla legislazione sulle derrate alimentari e in futuro saranno soggetti al campo d’applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) (v. sotto).

La lettera a sostituisce l’attuale articolo 5 lettera a numeri 1–3 LDerr. Si introduce la nuova espressione «materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari», una terminologia che corrisponde all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Da ora si usa come abbreviazione di questa espressione «materiali e oggetti», come già accadeva nel diritto anteriore.

I cosmetici sono ora indicati come categoria a sé. Finora non era chiaro cosa rientrasse negli «altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose» elencati alla lettera b dell’attuale legge, tanto più che anche la lettera d fa riferimento agli oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo. Questa ridondanza viene ora eliminata.

I «giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini» finora erano elencati alla lettera e LDerr, mentre ora sono stati spostati alla lettera c, ma a livello di contenuto non vi sono modifiche.

Gli oggetti che entrano in contatto con le mucose sono ora elencati come categoria a sé (lett. d), mentre nella LDerr sono ancora menzionati alla lettera b insieme ai cosmetici. Si tratta di una categoria che include spazzolini da denti, stuzzicadenti, tamponi, assorbenti e coppette mestruali, sex toy e articoli simili.

La categoria «capi d’abbigliamento, materiali tessili, gioielli e altri oggetti che entrano in contatto con il corpo» ora è elencata alla lettera e, ma in tale elenco l’espressione «capi d’abbigliamento» viene eliminata, visto che è già contenuta all’interno dei «materiali tessili».

Alla lettera c della legge attuale (utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente) vengono aggiunti gli apparecchi e strumenti per piercing (diventa lett. f nell’AP- LDerr), ma per il resto non cambia nulla.

Alla lettera g (acqua per docce e piscine) viene eliminata l’espressione «segnatamente» e sostituita da «come», che è sufficiente a chiarire che si tratta di un elenco a scopo esemplificativo. Nella LDerr attuale, questa disposizione si trova alla lettera i.

Lo scopo del diritto sulle derrate alimentari è proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d’uso pericolosi (cfr. art. 1 LDerr). Nel caso degli oggetti d’uso – ad