Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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eccezione dei giocattoli – la protezione della salute secondo le ordinanze che fanno capo alla LDerr si limita principalmente ai cosiddetti «rischi chimici» (migrazione di sostanze nel corpo umano in caso di contatto con la pelle, migrazione di sostanze, ad es., dai materiali di imballaggio alle derrate alimentari, ecc.). La prima LDerr del 1909 includeva anche numerosi altri rischi e mirava a garantire la sicurezza generale dei consumatori. Per questo motivo, l’attuale LDerr include ancora oggetti di uso quotidiano come candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi (art. 5 lett. f), generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d’uso (art. 5 lett. g) nonché materiali e oggetti destinati all’arredamento e al rivestimento di locali d’abitazione (art. 5 lett. g). Poiché i rischi associati a questi oggetti non sono tipicamente di natura alimentare, è necessario non disciplinarli più nella legislazione in materia e stralciarli dalla LDerr: in futuro, essi rientreranno nella LSPro, a meno che non si applichi un’altra legislazione di settore.

Art. 6 Fornitori di servizi di logistica

In linea con l’impegno, indipendentemente dal Protocollo sulla Sicurezza alimentare, di recepire nel diritto svizzero alcuni principi fondamentali della vigilanza del mercato in riferimento al regolamento dell’UE sulla vigilanza del mercato, da quest’ultimo regolamento viene ripresa anche la definizione di «fornitori di servizi di logistica» (art. 3 n. 11 del regolamento [UE] 2019/1020). Con questa espressione si intende ai sensi del capoverso 1 qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di derrate alimentari o oggetti d’uso, senza essere proprietario dei prodotti interessati. Fanno eccezione i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010698 sulle poste. Come nel diritto dell’UE, tali servizi postali non sono inclusi nella definizione di «fornitori di servizi di logistica». Questa eccezione si applica non solo ai servizi postali statali, ma anche agli operatori privati del mercato, come servizi di corriere privati (cpv. 2).

Le attività di questi fornitori di servizi di logistica sono in gran parte simili a quelle degli stabilimenti che importano derrate alimentari od oggetti d’uso. Tuttavia, nella prassi la LDerr finora era stata interpretata in modo tale che il suo campo d’applicazione non comprendesse, ad esempio, gli stabilimenti che ricevevano dall’estero pallet di derrate alimentari od oggetti d’uso, li etichettavano con l’indirizzo del destinatario svizzero senza disimballarli e li inoltravano ai destinatari tramite servizi di corriere privati o la posta. La situazione ora cambia: in linea di principio, a questi fornitori di servizi si applicheranno tutti gli obblighi che devono essere rispettati anche dagli stabilimenti convenzionali di derrate alimentari e oggetti d’uso. Non è logico, infatti, che uno stabilimento svizzero di importazione debba essere soggetto a regole più severe rispetto a tali fornitori di servizi di logistica: se sono assoggettati agli obblighi derivanti dal regolamento sulla vigilanza del mercato soltanto nell’area UE, vi è il rischio che possano facilmente eluderli spostando la loro sede legale dall’UE alla Svizzera. Pertanto, questa lacuna prima o poi andava colmata.

698 RS 783.0