Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 708Fedlex · Rapporto esplicativo

Mentre i fornitori di servizi postali di cui al capoverso 2 non sono considerati fornitori di servizi di logistica, il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di escludere da questo concetto altri servizi che eseguono attività analoghe a quelle dei servizi postali.

Art. 7 Servizio di hosting

Anche la definizione di «servizio di hosting» viene introdotta indipendentemente dal Protocollo sulla sicurezza alimentare. Essa corrisponde a quella dell’articolo 3 lettera g punto iii del regolamento sui servizi digitali e include servizi che consistono nel mettere a disposizione degli utenti spazio per memorizzare informazioni sui server.

L’utilizzo di tali servizi, anche in relazione agli ambiti che ricadono nel campo d’applicazione della LDerr, è aumentato in modo esponenziale: essi svolgono un ruolo sempre più importante anche per l’intermediazione e la diffusione di informazioni e attività illegali e devono pertanto rientrare nel campo d’applicazione della LDerr.

Art. 8 Piattaforme online

La commercializzazione di derrate alimentari e oggetti d’uso tramite Internet, in particolare tramite le piattaforme online, è in continuo aumento. Nell’UE, i controlli ufficiali del commercio online di derrate alimentari e materiali e oggetti sono disciplinati a grandi linee nel regolamento (UE) 2017/625. I dettagli sui controlli nel commercio online per tutte le derrate alimentari e gli oggetti d’uso si trovano nel diritto UE nel regolamento sulla vigilanza del mercato e nel regolamento sui servizi digitali. Questi regolamenti non rientrano nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, ma servono ad attuare i principi fondamentali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/625 e disciplinano sia gli obblighi degli attori del mercato nell’ambito del commercio online sia le competenze delle autorità di controllo.

Ai sensi dell’articolo 3 lettera i ed e nonché dei considerando 13 e 14 del regolamento sui servizi digitali, le piattaforme online sono considerate una sottocategoria dei servizi di hosting. Esse non solo memorizzano le informazioni, ma le diffondono anche (cpv. 1) consentendo ai consumatori di concludere contratti a distanza con i fornitori o gli utenti del servizio. Queste informazioni si considerano diffuse al pubblico se sono rese generalmente accessibili e possono essere richieste direttamente dai destinatari del servizio.

Tuttavia, al fine di evitare l’imposizione di obblighi eccessivamente ampi, come nell’UE i servizi di hosting non dovrebbero essere considerati piattaforme online quando (art. 3 lett. i del regolamento sui servizi digitali):

– la diffusione al pubblico è solo una funzione minore o meramente accessoria connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio o servizio principale; e

– l’integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere l’applicabilità della legislazione sulle derrate alimentari (cpv. 2).