Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 709Fedlex · Rapporto esplicativo
Le piattaforme online che svolgono una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio oppure che hanno una funzionalità minore del servizio principale non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr.
Il considerando 13 del regolamento sui servizi digitali cita come esempio di funzione accessoria di un servizio principale la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online il cui servizio principale è rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell’editore. La memorizzazione dei commenti in un social network, invece, sarebbe considerata un servizio di piattaforma online se fosse chiaro che si tratta di una caratteristica non trascurabile del servizio offerto, anche se si tratta di un servizio accessorio rispetto alla pubblicazione dei post degli utenti.
Anche nel diritto svizzero i servizi di nuvola informatica (cloud computing) o di memorizzazione di informazioni di siti web (web hosting) non dovrebbero essere considerati una piattaforma online ove la diffusione di contenuti specifici al pubblico costituisca una funzione minore e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi.
Il concetto di «diffusione al pubblico» implica, come nell’UE, la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall’accesso effettivo alle informazioni in oggetto da parte di tali persone.
I servizi di comunicazione interpersonale quali definiti nella direttiva (UE) 2018/1972699, come i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nel campo d’applicazione della definizione di piattaforma online poiché sono utilizzati per la comunicazione interpersonale tra un numero limitato di persone stabilito dal mittente della comunicazione. Tuttavia, sono da considerarsi piattaforme online se consentono la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di destinatari, non stabilito dal mittente della comunicazione, ad esempio attraverso gruppi pubblici o canali aperti. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico soltanto se tale diffusione avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite (cfr. al riguardo il considerando 14 del regolamento sui servizi digitali).
Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Requisiti delle derrate alimentari
Art. 9 Sicurezza alimentare
Rispetto alla LDerr in vigore (in cui si parlava di «Sicurezza delle derrate alimentari»), il titolo di questo articolo viene modificato in «Sicurezza alimentare» in analogia con il Protocollo sulla sicurezza alimentare. Per i requisiti di sicurezza alimentare, il capoverso 1 fa riferimento all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 e agli atti
699 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.