Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 11 Obbligo di notifica, di registrazione e di autorizzazione

Rispetto alla LDerr in vigore (in cui si parlava di «Obbligo di annuncio»), il titolo di questo articolo viene modificato in «Obbligo di notifica» in analogia con gli altri atti normativi del diritto svizzero e con i regolamenti dell’UE. Il principio secondo cui gli stabilimenti alimentari inviano una notifica all’autorità competente ai fini della registrazione oppure sono da essa autorizzati si trova nell’articolo 6 del regolamento (CE)

n. 852/2004. Il capoverso 1 chiarisce che la notifica deve essere effettuata alla competente autorità cantonale di esecuzione. Quest’ultima registra gli stabilimenti notificati (cpv. 2). Anche l’autorizzazione di macelli e di stabilimenti che impiegano derrate alimentari di origine animale viene rilasciata dai Cantoni (cpv. 3).

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 fa riferimento in diversi paragrafi alle competenze normative degli Stati membri dell’UE, di cui anche la Svizzera può fare uso. Per consentire al Consiglio federale di disciplinare i dettagli della procedura di notifica e di autorizzazione, il capoverso 3 gli conferisce le competenze normative corrispondenti.

Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione

Il contenuto dell’articolo 12 AP-LDerr corrisponde a quello dell’articolo 12 LDerr. Il capoverso 1 contiene ora un rimando all’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CE)

n. 178/2002. Questa disposizione contiene i principi della caratterizzazione delle derrate alimentari, che si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione alle derrate alimentari che consumano. Inoltre, mira a prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, l’adulterazione delle derrate alimentari e ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, l’allegato I del Protocollo prevede un adeguamento tecnico per il regolamento (UE) 1169/2011 (n. 50). Chiunque immetta sul mercato derrate alimentari preimballate deve, a differenza del diritto UE, fornire sempre informazioni sul Paese di produzione (cpv. 2). Nell’UE questo obbligo si applica solo se, senza tali informazioni, i consumatori potrebbero essere indotti in errore riguardo all’effettivo Paese d’origine o all’effettivo luogo di provenienza della derrata alimentare. Per le carni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera b del regolamento (UE) n. 1169/2011, deve essere sempre indicato il Paese d’origine o il luogo di provenienza.

La terminologia «derrate alimentari immesse sul mercato sfuse», contenuta nell’attuale articolo 12 capoverso 5 LDerr è stata adeguata alla terminologia utilizzata nel diritto dell’UE e ora l’espressione utilizzata è «derrate alimentari non preimballate» (cpv. 3). Tuttavia, in riferimento all’obbligo di indicare il Paese di produzione anche per la vendita sfusa non cambia nulla.

I capoversi 4 e 5 disciplinano le competenze normative del Consiglio federale.

Il capoverso 4 lettera a corrisponde all’attuale articolo 12 capoverso 2 LDerr.