Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/5: Partecipazione equa della SSR al mercato della produzione audiovisiva · 9 pagine

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d.[nuovo] i dettagli relativi alla presa in considerazione dell’industria audiovisiva svizzera indipendente dalle emittenti secondo l’articolo 24 capoverso 4 lettera bbis; può imporre quote minime;

e.[nuovo] normative per la salvaguardia della competitività nei mercati della produzione audiovisiva e delle prestazioni tecniche cinematografiche nel quadro di offerte della SSR in questi mercati.

Art. 27 Produzione di programmi

2[nuovo] Per una determinata quota, sono prodotti attraverso mandati attribuiti all’industria audiovisiva svizzera indipendente dalle emittenti conformemente all’articolo 24 capoverso 4 lettera bbis.

Secondo la CTT-N, non è però determinante il testo dell’iniziativa presentato, bensì soprattutto il raggiungimento dell’obiettivo indicato nella motivazione dell’iniziativa parlamentare: la posizione degli attori dell’industria audiovisiva indipendente svizzera deve essere rafforzata e nella concessione occorre poter stabilire quote minime per esternalizzare la produzione dalla SSR all’industria audiovisiva indipendente svizzera. Il contenuto del nuovo articolo 25 capoverso 3 lettera d LRTV è sufficiente per raggiungere quest’obiettivo. La CTT-N non ritiene necessari gli altri adeguamenti presentati nel testo dell’iniziativa.

La CTT-N propone pertanto di completare la LRTV esclusivamente con il nuovo articolo 25 capoverso 3 lettera d formulato nel progetto preliminare. Ciò corrisponderebbe anche alla densità normativa per la collaborazione con la letteratura svizzera e le opere musicali e cinematografiche svizzere di cui all’articolo 25 capoverso 3 lettera c LRTV.

3 Punti essenziali del progetto

Con l’aggiunta all’articolo 25 LRTV, il Consiglio federale è obbligato a stabilire nella concessione SSR i dettagli per considerare l’industria audiovisiva indipendente svizzera. Inoltre, deve essere sancito per legge che la concessione può prevedere quote minime per l’attribuzione di mandati. La modifica proposta mira a rafforzare la posizione degli attori dell’industria audiovisiva indipendente nei confronti della SSR.

4 Commento al nuovo articolo

Art. 25 cpv. 3 lett. d LRTV

L’articolo 25 capoverso 3 LRTV elenca quali elementi la concessione deve disciplinare. Si tratta del numero e del genere dei programmi radiotelevisivi (lett. a) e del volume dell’ulteriore offerta editoriale della SSR (lett. b). Inoltre, la concessione deve stabilire i dettagli relativi alla presa in considerazione della letteratura svizzera e delle