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Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 5 pagine

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Ordinanza sui documenti d’identità «%ASFF_YYYY_ID»

b. carta d’identità contenente dati registrati elettronicamente (carta d’identità con microchip).

Art. 4 Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce la forma e l’aspetto dei documenti d’identità e ne cura l’edizione.

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 5a Lettura del microchip

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

Art. 12 cpv. 4

4L’autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall’obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari, compresa la fotografia, in altro modo. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal DFGP.

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

1L’autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente.

2Per il rilascio di un passaporto o di una carta d’identità con microchip essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice. Per le richieste di rilascio di una carta d’identità senza microchip le impronte digitali non sono registrate.

3Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

4Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto o una carta d’identità con microchip con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.