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Consultazione 2025/50: Modifica dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri in vista dell’introduzione della carta d’identità con microchip · 4 pagine
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Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri «%ASFF_YYYY_ID»
Copricapo
I copricapo sono vietati. Non è nemmeno consentito indossare fasce frontali, fasce vistose nei capelli o occhiali spostati sopra la testa ecc.
Eccezioni sono consentite solo per comprovati motivi di ordine medico o religioso, per esempio per le donne affiliate a ordini religiosi o persone che fanno parte di congregazioni che prescrivono di portare un copricapo in pubblico. In questi casi il viso deve essere visibile almeno dalla parte inferiore del mento all’attaccatura dei capelli. Il viso non deve presentare ombre.
Qualità della fotografia e altri requisiti
Sono consentite fotografie in bianco e nero e a colori. La fotografia sul documento d’identità sarà riprodotta in una scala di grigi.
La carta della fotografia deve avere una superficie liscia (lucida o semi-opaca). La superficie non deve avere rilievi percettibili al tatto (effetto perlato o ricamo).
Per sviluppare le fotografie è consentito utilizzare unicamente la carta speciale prevista per tale scopo.
La fotografia può risalire al massimo a un anno prima.
Non deve avere alcuna piegatura, scalfittura o macchia. Gli angoli non devono essere smussati. La struttura dei pixel non deve essere visibile.
Non sono ammesse fotografie in cui la persona raffigurata porta un’uniforme.
Le fotografie di bambini piccoli o di persone con disabilità non devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti. Sono consentite lievi divergenze in particolare per quanto riguarda lo sguardo diretto all’obiettivo, l’espressione neutrale del viso e la grandezza della testa.
Campionario di fotografie
Gli esempi fotografici contenuti nel campionario di fotografie3 illustrano requisiti aggiuntivi.
3 Il contenuto del campionario di fotografie è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo: fedlex.data.admin.ch/xxx > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.