Progetto posto in consultazione OEn

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 3 pagine

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Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

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L’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 4 lett. b n. 3 e 4bis

4Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:

b. gli importatori che:

3. dispongono di una garanzia di origine estera o di un altro certificato estero per i combustibili e i carburanti importati.

4bis

Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di altri certificati esteri, devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.

Art. 4c cpv. 1 lett. abise b, 3 e 4

1Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi: abis. cede l’idrogeno cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;

b. cede la quantità di biogas o di metano da altri vettori energetici rinnovabili cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o

3L’annullamento deve essere effettuato:

a. per il gas rinnovabile destinato all’uso come carburante: entro la fine di un trimestre;

b. per gli altri combustibili e carburanti: entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

1 RS 730.01

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