Progetto posto in consultazione OEEne
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 8 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Ingresso
vista la legge del 30 settembre 20162 sull’energia;
visto l’articolo 38 della legge del 15 dicembre 20003
sui prodotti chimici; visti gli articoli 35i, 39 capoverso 1 e 40 della legge
del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al
commercio,
Art. 1 cpv. 1
1La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica e delle risorse.
Art. 3 Condizioni generali
Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–2.15 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:
1 RS 730.02
2 RS 730.0
3 RS 813.1
4 RS 814.01
5 RS 946.51
2026-... «%ASFF_YYYY_ID»