Progetto posto in consultazione OGOCC
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 2 pagine
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Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 20 novembre 20241 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2bis
2bis
I dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono esonerati da questo obbligo i produttori di combustibili e carburanti che:
a. consumano per sé l’intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le garanzie di origine emesse per tale quantità come prova dell’utilizzo di combustibili; o
b. convertono l’intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4
1Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:
c. il certificato estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»20 o la garanzia di origine estera per gas rinnovabili si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica21 della «Association of Issuing Bodies»22.
1 RS 730.010.2
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