Progetto posto in consultazione OGOCC

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 2 pagine

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Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni (DATEC)

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I

L’ordinanza del DATEC del 20 novembre 20241 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2bis

2bis

I dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono esonerati da questo obbligo i produttori di combustibili e carburanti che:

a. consumano per sé l’intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le garanzie di origine emesse per tale quantità come prova dell’utilizzo di combustibili; o

b. convertono l’intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4

1Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:

c. il certificato estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»20 o la garanzia di origine estera per gas rinnovabili si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica21 della «Association of Issuing Bodies»22.

1 RS 730.010.2

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