Progetto posto in consultazione OENu

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 2 pagine

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Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 54a Eccezioni all’obbligo di condizionamento

Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:

a. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP2;

b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP;

c. c. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.

Art. 55 cpv. 2

Abrogato

Art. 55a Eccezioni all’obbligo della licenza

La manipolazione di scorie radioattive immesse nell’ambiente è esentata dall’obbligo della licenza di cui all’articolo 34 capoverso 1 LENu3:

a. che sono immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111– 116 ORaP4; o

b. che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP.

1 RS 732.11

2 RS 814.501

3 RS 732.1

4 RS 814.501

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