Progetto posto in consultazione OENu
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 2 pagine
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Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 54a Eccezioni all’obbligo di condizionamento
Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:
a. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP2;
b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP;
c. c. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.
Art. 55 cpv. 2
Abrogato
Art. 55a Eccezioni all’obbligo della licenza
La manipolazione di scorie radioattive immesse nell’ambiente è esentata dall’obbligo della licenza di cui all’articolo 34 capoverso 1 LENu3:
a. che sono immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111– 116 ORaP4; o
b. che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP.
1 RS 732.11
2 RS 814.501
3 RS 732.1
4 RS 814.501
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