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Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 8 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE ordina misure adeguate. Può in particolare:

5Nella misura in cui le prescrizioni della presente ordinanza riguardano l’efficienza delle risorse, la competenza per il controllo e la disposizione di misure spetta all’Ufficio federale dell’ambiente.

II

1Gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2L’allegato 3.2 è abrogato.

III

L’ordinanza del 19 maggio 20106 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e decimo trattino

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 e 2.15 dell’ordinanza del 1 novembre 20177 sull’efficienza energetica:

- Abrogato

IV

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

2La modifica dell’allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

6 RS 946.513.8

7 RS 730.02