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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;

(v. art. 40 cpv. 1 lett. c)

Minoranza (Aeschi, …)

Art. 49 cpv. 1 lett. g

g. Stralciare

(v. art. 40 cpv. 1 lett. g)

Art. 50 Impiego degli utili

1Nella misura in cui supera l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, l’utile è impiegato per l’attuazione di misure secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c, adottate dal titolare della concessione o da organizzazioni di utilità pubblica.

2Il titolare della concessione gestisce direttamente i fondi derivanti dalla vendita secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera c o ne trasferisce la gestione a un’organizzazione idonea.

3Gli utili di cui al capoverso 1 possono essere impiegati soltanto per finanziare misure che:

a. sono redditizie e sostenibili;

b. si presume abbiano un’elevata efficacia;

c. corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività nel campo della prevenzione, delle dipendenze o della ricerca;

d. sono sottoposte a un controllo di gestione e a una valutazione.

4Un ufficio di revisione indipendente verifica annualmente che i fondi siano impiegati in modo conforme allo scopo; esso trasmette il rapporto di revisione all’UFSP.

Art. 51 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

1L’UFSP rilascia la concessione su richiesta.

2La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

3La concessione non è trasferibile.

4È valida per dieci anni al massimo.

5L’UFSP può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

6Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.