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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
b. la sorveglianza, in particolare riguardo all’applicazione del divieto d’accesso per i minorenni, è garantita.
2Nei locali per il consumo è vietato consumare bevande alcoliche e impiegare personale di servizio.
3L’accesso ai locali per il consumo è vietato ai minorenni.
4Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle caratteristiche dei locali per il consumo e sulle esigenze per la ventilazione che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.
Art. 44 Divieto di vendita notturna
1Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato vendere prodotti della canapa.
2I Cantoni possono estendere la durata del divieto di vendita notturna.
Sezione 3: Controllo della vendita e misure
Art. 45 Controllo
1L’autorità cantonale competente controlla il rispetto delle disposizioni riguardanti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione. Può delegare il controllo a terzi.
2A fini di controllo, può esigere dai titolari di una concessione che, a titolo gratuito:
a. forniscano le informazioni necessarie;
b. effettuino accertamenti o ne tollerino l’esecuzione;
c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi.
Art. 46 Test d’acquisto
1Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell’età, la persona è minorenne.
2Al fine di verificare il rispetto del limite d’età, l’autorità cantonale competente svolge test d’acquisto o affida tale incarico a un’organizzazione specializzata riconosciuta.
3Nell’ambito di test d’acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:
a. la consulenza individuale;
b. le quantità vendute.
4Se ai test d’acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni: