Progetto
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
2L’esportazione di materiale di base e prodotti della canapa è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario ne consente l’importazione e se una corrispondente autorizzazione di importazione è stata rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali.
3Il controllo sul transito è retto dall’articolo 5 capoverso 2 LStup.
Art. 59 Notifica a Swissmedic
L’UFSP notifica all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) i titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione affinché Swissmedic possa rilasciare le autorizzazioni di importazione e di esportazione.
Art. 60 Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di
un’autorizzazione
1Per ottenere un’autorizzazione di importazione e di esportazione è necessario essere titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l’articolo 15.
2I titolari di un’autorizzazione di coltivazione possono esportare la canapa che coltivano.
3I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono importare ed esportare materiale di base e prodotti della canapa.
4I titolari di un’autorizzazione di importazione garantiscono che al momento della messa a disposizione sul mercato di prodotti della canapa i requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 sono soddisfatti.
Art. 61 Compiti esecutivi alle frontiere
1L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esercita il controllo sull’importazione, il transito e l’esportazione.
2Riguardo all’importazione, al transito e all’esportazione di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC può prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali, in particolare:
a. disporre la messa al sicuro provvisoria degli stupefacenti;
b. rifiutare l’importazione, il transito e l’esportazione degli stupefacenti;
c. ordinare il respingimento o l’eliminazione degli stupefacenti;
d. in singoli casi, prelevare campioni e modelli e delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva; e
e. sporgere denuncia penale.