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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 Definizioni
1Nella presente legge s’intende per:
a. prodotti della canapa: i prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinati alla vendita e al consumo umano;
b. materiale di base: le materie prime che contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinate a essere trasformate in prodotti della canapa;
c. prodotti della canapa destinati a essere fumati: i prodotti della canapa che possono essere consumati mediante un processo di combustione, in particolare le sigarette alla canapa pronte all’uso, i fiori di canapa o l’hashish;
d. prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati: i prodotti della canapa solidi o liquidi da consumare tramite un dispositivo, come un vaporizzatore o una sigaretta elettronica, che permette di riscaldarli per inalarne le emissioni, nonché i dispositivi stessi, quando costituiscono un’unità funzionale chiusa con un prodotto della canapa;
e. prodotti della canapa destinati a essere ingeriti: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso il tratto gastrointestinale, come gli estratti liquidi di canapa, le capsule e i prodotti mescolati alle derrate alimentari;
f. prodotti della canapa destinati a essere applicati all’interno della bocca: i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso le mucose della bocca, come gli spray, le compresse orodispersibili, e i prodotti della canapa utilizzati in modo analogo al tabacco da masticare o allo snus;
g. prodotti della canapa destinati a essere fiutati: i prodotti della canapa assorbiti attraverso le mucose nasali, come gli spray o i prodotti solidi consumati in modo analogo al tabacco da fiuto;
h. prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle: i prodotti della canapa applicati localmente e assorbiti attraverso la pelle, come gli unguenti, le creme o i cerotti;
i. prodotti della canapa di nuova generazione: i prodotti della canapa che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere c–h, in quanto le modalità di applicazione sono diverse;
j. autoapprovvigionamento: la coltivazione e l’ulteriore lavorazione a carattere non commerciale di piante di canapa per uso personale.
2Il Consiglio federale può precisare queste definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.
Art. 6 Prodotti della canapa di nuova generazione
1Il Consiglio federale può classificare un prodotto della canapa di nuova generazione in una delle categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c–h anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.