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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 4: Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale
Sezione 1: Autorizzazioni
Art. 15 Obbligo e condizioni di autorizzazione
1Chi coltiva canapa a titolo commerciale o fabbrica materiale di base o prodotti della canapa a titolo commerciale necessita di un’autorizzazione dell’UFSP.
2L’autorizzazione è rilasciata se:
a. il richiedente è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
b. le condizioni tecniche e d’esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 sono soddisfatte;
c. può essere dimostrata l’esistenza di un’infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto;
d. è definito un adeguato sistema di garanzia della qualità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3;
e. è designata una persona responsabile dell’autorizzazione; e
f. è dimostrato che la persona responsabile dell’autorizzazione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup7 o della presente legge.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. le condizioni tecniche e d’esercizio nonché i requisiti relativi alla protezione contro il furto e alla garanzia della qualità;
b. la procedura di autorizzazione.
4Per piccole coltivazioni su superfici che non superano i 200 metri quadrati il Consiglio federale può stabilire condizioni agevolate.
Art. 16 Domanda
1Alla domanda va allegato l’estratto del casellario giudiziale della persona responsabile.
2Il Consiglio federale disciplina gli altri contenuti e la forma della domanda.
Art. 17 Trasferibilità, durata di validità e rinnovo
1L’autorizzazione non è trasferibile.
2È valida per dieci anni al massimo.
3L’UFSP può rinnovarla su richiesta.
Art. 18 Revoca e limitazione
1L’UFSP revoca l’autorizzazione se: