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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
2I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono vendere materiale di base soltanto ad altri titolari di un’autorizzazione di fabbricazione.
3I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti della canapa soltanto ai Cantoni o ai titolari di una concessione di vendita o di vendita online.
Art. 11 Divieto di pubblicità
1Ogni forma di pubblicità, comprese la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.
2Il controllo del rispetto del divieto di pubblicità spetta alle autorità cantonali competenti. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) controlla il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici.
Minoranza (Graber, Aeschi, de Courten, Glarner, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Art. 11 cpv. 1
1Ogni forma di pubblicità, compresi i cartelli pubblicitari, le scritte nei negozi e sulle vetrine, la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.
Capitolo 3: Autoapprovvigionamento
Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)
Variante aggiuntiva riguardante l’autoapprovvigionamento:
il progetto preliminare è completato in modo tale da consentire anche la coltivazione da parte di associazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
- l’associazione non opera a scopo di lucro;
- il numero dei suoi membri è limitato;
- l’associazione è registrata e annuncia i suoi membri;
- è stabilito un numero massimo di piante di genere femminile in fase di fioritura,
per ogni membro e in totale;
- le condizioni riguardanti la produzione e la dispensazione dei prodotti della
canapa sono disciplinate nella legge;
- l’associazione è autorizzata a livello cantonale mediante il rilascio di una con-
cessione.