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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12 Coltivazione
A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo tre piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.
Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)
Art. 12
A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo cinque piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.
(v. art. 14 cpv. 1 e art. 74 lett. c)
Art. 13 Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica
È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.
Art. 14 Possesso in ambito privato
1In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento contenenti al massimo 75 grammi di THC.
2Si può presumere che i prodotti qui appresso contengano le seguenti quantità di THC:
a. 100 grammi di canapa secca non lavorata, 15 grammi di THC;
b. 100 grammi di canapa fresca non lavorata, 5 grammi di THC;
c. 100 grammi di hashish, 25 grammi di THC; e
d. 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente, 75 grammi di THC.
Minoranza (Porchet, ...)
Art. 14 cpv. 1
1In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento contenenti al massimo 120 grammi di THC.
(v. art. 12, ...)