Progetto

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Coltivazione

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo tre piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 12

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo cinque piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all’interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

(v. art. 14 cpv. 1 e art. 74 lett. c)

Art. 13 Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica

È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.

Art. 14 Possesso in ambito privato

1In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento contenenti al massimo 75 grammi di THC.

2Si può presumere che i prodotti qui appresso contengano le seguenti quantità di THC:

a. 100 grammi di canapa secca non lavorata, 15 grammi di THC;

b. 100 grammi di canapa fresca non lavorata, 5 grammi di THC;

c. 100 grammi di hashish, 25 grammi di THC; e

d. 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente, 75 grammi di THC.

Minoranza (Porchet, ...)

Art. 14 cpv. 1

1In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento contenenti al massimo 120 grammi di THC.

(v. art. 12, ...)