Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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cpv. 6 e 51 cpv. 6 per la vendita online). Può emanare regolamentazioni per la ventilazione dei locali fumatori e sulle caratteristiche di questi ultimi che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (art. 43 cpv. 4).
Secondo l’articolo 46 capoverso 6, il Consiglio federale disciplina diversi dettagli relativi ai test d’acquisto.
Disciplina i dettagli per quanto riguarda la piattaforma di vendita online, i requisiti applicabili al sistema per il controllo delle quantità vendute e i requisiti applicabili al sistema di controllo dell’età (art. 52 cpv. 3).
Tassa d’incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti: il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi (art. 62 cpv. 4). Per quanto riguarda il calcolo della tassa d’incentivazione, il Consiglio federale ripartisce le categorie di prodotti in classi di rischio a seconda del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche e per ciascuna classe di rischio può prescrivere il rispetto di standard tecnici di sicurezza (art. 63 cpv. 3). Stabilisce le aliquote d’imposta relative al tenore di THC e al rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche e le aumenta se gli obiettivi di incentivazione o gli obiettivi intermedi non sono raggiunti (art. 63 cpv. 4). In caso di espansione del mercato illegale, può ridurre le aliquote d’imposta (art. 63 cpv. 4). Il Consiglio federale stabilisce la procedura di riscossione della tassa d’incentivazione (art. 64 cpv. 4). Stabilisce l’ammontare dell’indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione (art. 65 cpv. 5).
Monitoraggio e valutazione: il Consiglio federale disciplina le misure essenziali per il monitoraggio, i dati da rilevare, la forma nella quale mettere a disposizione tali dati, gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati, la frequenza e il momento della registrazione dei dati e la pubblicazione delle analisi statistiche (art. 68 cpv. 5).
Protezione dei dati e scambio di dati: il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati (art. 70 cpv. 3). Disciplina le modalità dello scambio in Svizzera e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati (art. 71 cpv. 2), così come le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali e dati concernenti persone giuridiche con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali, ai fini della protezione della salute e della sicurezza pubblica (art. 72 cpv. 1).
Compiti della Confederazione e dei Cantoni: secondo l’articolo 85 capoverso 3, il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità (i dati da iscrivere, il trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali e l’utilizzo dei dati).
Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d’informazione dei consumatori o delle autorità oppure la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze (art. 86 cpv. 2).
Il Consiglio federale emana le ulteriori disposizioni d’esecuzione necessarie (art. 90) e determina l’entrata in vigore dell’atto (art. 92 cpv. 2).