Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Il DFI può stabilire tenori massimi di contaminanti per gli additivi vietati (art. 21 cpv. 4).

Il Consiglio federale stabilisce le quantità massime di emissioni per le sigarette alla canapa (art. 22 cpv. 2).

Il Consiglio federale disciplina i dettagli tecnici in relazione ai requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati (art. 23 cpv. 3).

Il Consiglio federale disciplina i dettagli in relazione ai requisiti per i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca, in particolare stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili (art. 24 cpv. 3). Anche per i prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle, il Consiglio federale stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili (art. 25 cpv. 2).

Per quanto riguarda l’imballaggio, le informazioni sui prodotti e le avvertenze, il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la standardizzazione dell’imballaggio e la sicurezza dei bambini (art. 27 cpv. 6), nonché la forma e la lingua delle informazioni (art. 28 cpv. 6). Può prevedere ulteriori informazioni per l’imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive. Il Consiglio federale stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi (art. 28 cpv. 7). Stabilisce inoltre come devono essere strutturate nel dettaglio le avvertenze. Può prescrivere l’impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze (art. 29 cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire avvertenze specifiche per altre categorie di prodotti della canapa che presentano particolari rischi per la salute (art. 31 cpv. 2).

Nel contesto degli obblighi dei titolari di un’autorizzazione, il Consiglio federale disciplina gli obblighi di documentazione relativi al controllo autonomo. Tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, può conferire carattere obbligatorio a procedure di analisi ed emanare prescrizioni concernenti un numero minimo di campioni, nonché la natura, la frequenza, le dimensioni e la conservazione degli stessi (art. 33 cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina le modalità di notifica della canapa contenente additivi (art. 34 cpv. 4) e i dettagli del contenuto di tale notifica nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione (art. 35 cpv. 3). Disciplina i dettagli relativi al ritiro e al richiamo e stabilisce quali informazioni devono essere notificate alle autorità federali e cantonali competenti nonché cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute (art. 36 cpv. 3).

Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo dei prodotti della canapa. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all’analisi, un numero minimo di controlli e i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate (art. 37 cpv. 7).

Disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione per i punti vendita e la vendita online, in particolare il calcolo dell’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio (art. 40 cpv. 3 e 49 cpv. 2 per la vendita online), e stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda (art. 41