Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 177Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
7.6 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo la Confederazione, è da considerarsi come restrizione generale alla delega, in particolare, la necessità di emanare le disposizioni importanti e fondamentali sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).
In alcune disposizioni, il progetto preliminare prevede la competenza del Consiglio federale di emanare il diritto di esecuzione. Ciò è giustificato alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost., in quanto i principi in questi casi sono disciplinati a livello di legge e in tal modo è definito il quadro entro il quale deve muoversi il disciplinamento da parte del Consiglio federale. Inoltre, è opportuno prevedere la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione in tutti i casi in cui in futuro sarà richiesto un rapido adeguamento ai nuovi sviluppi tecnologici. Le regolamentazioni che comportano un onere elevato per la concretizzazione devono essere stabilite a livello di ordinanza.
Sono presenti deleghe negli articoli del progetto preliminare indicati di seguito.
Secondo l’articolo 5, il Consiglio federale può precisare le definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.
Secondo l’articolo 6 capoverso 1, il Consiglio federale può classificare un prodotto della canapa di nuova generazione in una delle categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c–h anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente. Se necessario per ragioni oggettive, il Consiglio federale può introdurre nuove categorie di prodotti e prevedere disposizioni specifiche a esse applicabili (v. art. 6 cpv. 2).
In relazione all’obbligo e alle condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 15 capoversi 3 e 4, il Consiglio federale disciplina i requisiti relativi alla protezione contro il furto, le condizioni tecniche e d’esercizio e i requisiti relativi alla garanzia della qualità, nonché la procedura di autorizzazione. Può stabilire condizioni agevolate per piccole coltivazioni.
Il Consiglio federale disciplina i contenuti non regolamentati nella legge e la forma della domanda di autorizzazione (cfr. art. 16 cpv. 2).
Se necessario per assicurare la protezione della salute, il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti di sicurezza per i diversi prodotti della canapa (cfr. art. 19 cpv. 3).
Per la vendita di prodotti della canapa con un tenore totale di THC superiore al 20 per cento, il Consiglio federale può prevedere requisiti aggiuntivi secondo l’articolo 20 capoverso 3.
Secondo l’articolo 21 capoverso 2, per i prodotti della canapa contenenti additivi il Consiglio federale stabilisce la concentrazione totale massima di THC per unità di consumo o volume di liquido e il margine di differenza ammesso rispetto a quanto dichiarato. Vieta inoltre altri additivi che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti (art. 21 cpv. 3).