Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo, la Confederazione deve fare un uso oculato delle proprie competenze e lasciare ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti. Il disciplinamento pianificato tiene conto di tali principi, assegnando alla Confederazione i compiti che richiedono una gestione uniforme a livello nazionale nell’interesse della sanità pubblica. Fra questi si annoverano la coltivazione a titolo commerciale e la fabbricazione a titolo commerciale (cap. 4 del progetto preliminare). In questo settore è di fondamentale importanza che la Confederazione garantisca norme valide su scala nazionale in materia di qualità dei prodotti e di sicurezza e che conferisca autorizzazioni uniformi alla coltivazione e alla fabbricazione, che costituiscono il presupposto per il rilascio di autorizzazioni all’importazione e all’esportazione (art. 58 cpv. 1). Inoltre, è competenza della Confederazione assicurare centralmente i compiti di esecuzione al confine (art. 61). Anche la tassa d’incentivazione (art. 62 segg.), che persegue obiettivi di incentivazione a livello nazionale, deve essere eseguita dalla Confederazione. Ulteriori compiti che la Confederazione deve garantire centralmente e in modo uniforme su scala nazionale sono il monitoraggio e la valutazione (cap. 8 del progetto preliminare), i compiti di vigilanza e di coordinamento connessi all’atto normativo (art. 84), l’istituzione e l’esercizio del sistema di tracciabilità (art. 85) e la cooperazione internazionale (art. 86). Altri compiti importanti, come per esempio l’esercizio del diritto di vendita, la cessione a istituzioni o enti di diritto pubblico o il rilascio di una concessione a terzi (cap. 5 del progetto preliminare), sono lasciati ai Cantoni, a eccezione di una possibile vendita online, che assumerebbe carattere sovracantonale e sarebbe sottoposta a una concessione e al controllo da parte della Confederazione. In questo contesto i Cantoni devono prestare attenzione alle circostanze locali. Il disciplinamento pianificato tiene così conto del principio di sussidiarietà.

Secondo il principio dell’equivalenza fiscale sancito nell’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e può decidere in merito a questa prestazione. Il disciplinamento previsto tiene conto di tale principio assegnando, nella maggior parte dei capitoli, i costi e le prestazioni alla stessa collettività o allo stesso livello statale. Vi sono tuttavia deroghe al principio, in quanto l’assunzione dei costi e l’offerta di prestazioni non sono chiaramente attribuibili in tutti gli ambiti della regolamentazione. Infatti, secondo l’articolo 37 della legge, ad adottare le misure di controllo relative alle disposizioni del capitolo 4 sono le autorità federali e cantonali, sebbene solo la Confederazione sia competente a concedere l’autorizzazione. Il capitolo 4 riguarda tuttavia anche le prestazioni dei Cantoni, nei quali ha luogo la coltivazione della canapa e in cui si trovano i depositi dei coltivatori.