Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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nuovo accordo inter se con altri Paesi che auspicherebbero e sarebbero disposti a negoziare una simile soluzione261. Infatti, attualmente non vi è un consenso sufficiente in seno alla comunità internazionale perché ciò possa avvenire. In secondo luogo, un recesso della Svizzera dalle convenzioni comporterebbe gravi conseguenze per l’approvvigionamento di medicamenti e per l’industria farmaceutica del Paese. Infine, quanto all’eventualità di far seguire un tale recesso da una nuova adesione corredata di una riserva, questa non costituisce un approccio percorribile per la Svizzera, né giuridicamente né politicamente. Infatti, non sarebbe accettabile ai sensi del diritto internazionale, costituirebbe un abuso di diritto, darebbe luogo a incertezze ed esporrebbe fortemente la Svizzera alle obiezioni degli altri Stati parte.
Alla luce di quanto precede, il progetto preliminare cerca di ridurre il più possibile la non conformità con il divieto di commercializzazione della canapa a fini non medicinali o non scientifici previsto nelle convenzioni delle Nazioni Unite, rispettando nel contempo il senso e lo scopo di tali convenzioni e gli obblighi nei confronti delle altre parti contraenti, così come gli obblighi della Svizzera in materia di diritti dell’uomo. Grazie ai rigorosi meccanismi di controllo posti in essere, nonché al regime di autorizzazione e di concessione associato al sistema elettronico di tracciabilità della canapa, il progetto preliminare consente alla Svizzera di dimostrare la propria volontà di mantenere un sistema internazionale di controllo degli stupefacenti (essenziale, in particolare, per la sicurezza dell’approvvigionamento di stupefacenti a fini medicinali). Il progetto preliminare può inoltre essere considerato conforme alla CAAS e al diritto commerciale internazionale.
7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Tra queste rientrano le disposizioni fondamentali sulle restrizioni dei diritti costituzionali, così come sui diritti e doveri delle persone. L’obbligo di autorizzazione e di concessione previsto nel progetto preliminare è da intendersi come una sostanziale ingerenza nei diritti fondamentali, in particolare nella libertà commerciale. Le disposizioni al riguardo devono pertanto essere emanate sotto forma di legge federale.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti di impegno o dotazioni finanziarie. Il progetto non è quindi subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
261 Si tratterebbe di una modifica di un trattato internazionale, applicabile unicamente tra due o più parti di tale trattato.