Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 14 pagine

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assicuratori e ai Cantoni di adeguare il progetto di scambio di dati e di implementare i loro sistemi informatici. Sarà inoltre necessario del tempo per modificare l’ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi8.

4.1.4 Altre osservazioni in merito alla compensazione dei premi incassati in eccesso

AG avrebbe preferito che i Cantoni ricevessero la compensazione dei premi incassati in eccesso fino a concorrenza dell’importo delle riduzioni dei premi concesse e non soltanto nel caso in cui il premio di un assicurato è interamente coperto dalle finanze pubbliche. BE ritiene che, in caso di approvazione della compensazione dei premi incassati in eccesso, l’autorità debba allegare alla comunicazione la propria decisione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 OVAMal. Inoltre, chiede che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) notifichi la sua decisione all’autorità cantonale competente in materia di approvazione dei premi e all’autorità cantonale competente in materia di scambio di dati. SH, VD e FARES deplorano che lo strumento della compensazione dei premi incassati in eccesso sia facoltativo per gli assicuratori, in quanto ciò rischia di limitarne la portata e l’utilizzo. VD lamenta inoltre l’assenza di un meccanismo diretto di rimborso o compensazione tra l’assicuratore e il Cantone. Auspica che l’ufficio di revisione dell’assicuratore attesti, in un rapporto di revisione secondo lo standard svizzero di revisione 950 rivolto all’autorità cantonale, i rimborsi spettanti ai Cantoni.

Secondo prio.swiss andrebbe precisato che la copertura ottenuta tramite la riduzione dei premi è completa soltanto se i premi sono stati ridotti del 100 per cento per tutti i mesi di un anno civile.

4.2 Informazione mirata degli assicurati (art. 61 cpv. 1 OVAMal)

CDS, AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, TI, TG, UR, VS e ZH chiedono che il principio della parità di trattamento sia rispettato anche nel caso delle comunicazioni fornite agli assicurati. Secondo questi partecipanti, l’informazione mirata degli assicurati costituisce in questo contesto un’eccezione da segnalare come tale all’articolo 61 capoverso 1 OVAMal:

«L’assicuratore deve trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso, in particolare per quanto riguarda l’ammissione nell’assicurazione, la scelta della forma di assicurazione, le comunicazioni agli assicurati ad eccezione dell’informazione mirata di cui all’articolo 56a LAMal nonché il termine per il rimborso delle prestazioni».

8 RS 832.102.2