Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 14 pagine

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BL è del parere che si potrebbe rinunciare in toto a una modifica dell’articolo 61 capoverso 1 OVAMal, essendo i principi della mutualità e della parità di trattamento già sanciti dall’articolo 5 LVAMal.

SO è favorevole alla possibilità prevista per gli assicuratori-malattie di informare gli assicurati in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee o a misure di prevenzione. Ritiene che, se le informazioni fornite saranno oggettive, comprensibili e non fuorvianti, questo potrebbe rendere gli assicurati più consapevoli delle opzioni a loro disposizione e indurli a prendere decisioni economicamente oculate in materia di assicurazione. Quanto al rispetto del principio della parità di trattamento, il Cantone considera tuttavia che il progetto si spinga troppo oltre e che l’autorizzazione a fornire un’informazione mirata dovrebbe essere chiaramente definita e limitata al fine di evitare che gli assicuratori, in situazioni di concorrenza, informino determinati gruppi di popolazione in maniera differente o incompleta, quando è invece fondamentale che tutti gli assicurati abbiano accesso a informazioni complete e comprensibili. Sostiene, inoltre, che l’informazione mirata dei singoli assicurati non debba comportare un’estensione generale del trattamento dei dati e quindi spingersi oltre a quanto necessario per l’esercizio dell’assicurazione. Gli assicurati devono potersi opporre in qualsiasi momento all’informazione mirata. SO sostiene la proposta di formulazione di CDS.

VD nutre dubbi circa la possibilità di misurare l’impatto di un’informazione mirata e quindi la sua efficacia reale. Infatti, prevedere il comportamento degli assicurati è complesso e molti assicurati potrebbero opporsi a comunicazioni di questo tipo; inoltre, il progetto non contempla nessun indicatore di monitoraggio che permetta di valutare chiaramente l’effetto reale di tali misure sui costi o sulle scelte in materia di assicurazione.

pro-salute ritiene che spetti al personale medico e infermieristico, e non agli assicuratori-malattie, fornire raccomandazioni personalizzate, e questo anche in materia di prevenzione. Riconosce però che, finché non sono in cura, molti assicurati non hanno contatti regolari con un medico. Inoltre ammette che i risparmi previsti potrebbero realizzarsi anche se l’informazione mirata fornita dagli assicuratori-malattie riguardasse, per esempio, misure di prevenzione o raccomandazioni in merito al cambiamento di modello assicurativo (HMO, telemedicina ecc.). Al riguardo rileva tuttavia che non è il caso se un assicuratore fa leva sul proprio diritto di fornire un’informazione mirata per raccomandare a un assicurato una delle sue assicurazioni complementari ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (LCA9). Al contrario, un simile approccio ha spesso l’effetto di aumentare i costi (anche se è redditizio per l’assicuratore stesso). Con la modifica della LAMal relativa al secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, è stato introdotto un nuovo articolo 56a dal titolo «Informazione mirata degli assicurati». Il capoverso 1 disciplina il contenuto di un’informazione mirata destinata a una persona assicurata nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), che può riguardare «forme particolari di copertura assicurativa idonee» e quindi esclusivamente modelli assicurativi alternativi secondo la LAMal e non assicurazioni complementari. Per questo motivo, pro-salute raccomanda di aggiungere un capoverso 1bische vieti

9 RS 221.229.1