Progetto

Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro1 è modificata come segue:

Art. 32c Lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni

nell’azienda

1Nelle giovani aziende, l’impiego dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 sottostà alle seguenti disposizioni speciali:

a. lo spazio fra il periodo di lavoro diurno e serale può essere esteso, per ciascun lavoratore, fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario;

b. il riposo giornaliero deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore; può, se le circostanze di lavoro non consentono un’altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso, si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro2;

c. i lavoratori possono essere occupati per sei domeniche e dieci notti all’anno, senza autorizzazione ufficiale, se il lavoro loro affidato è indispensabile;

d. la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto deve essere registrata; l’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro non è applicabile.

2La regolamentazione riguarda i lavoratori adulti che soddisfano le seguenti condizioni:

1 RS 822.112

2 RS 822.111

2025-... «%ASFF_YYYY_ID»