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Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 4 pagine
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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro1 è modificata come segue:
Art. 32c Lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni
nell’azienda
1Nelle giovani aziende, l’impiego dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 sottostà alle seguenti disposizioni speciali:
a. lo spazio fra il periodo di lavoro diurno e serale può essere esteso, per ciascun lavoratore, fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario;
b. il riposo giornaliero deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore; può, se le circostanze di lavoro non consentono un’altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso, si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro2;
c. i lavoratori possono essere occupati per sei domeniche e dieci notti all’anno, senza autorizzazione ufficiale, se il lavoro loro affidato è indispensabile;
d. la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto deve essere registrata; l’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro non è applicabile.
2La regolamentazione riguarda i lavoratori adulti che soddisfano le seguenti condizioni:
1 RS 822.112
2 RS 822.111
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