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Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. dispongono di competenze specifiche indispensabili per l’azienda o per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera d;

b. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;

c. partecipano all’azienda in base a un piano di partecipazione documentato dei collaboratori; tale partecipazione è adeguata rispetto alla quota detenuta nell’azienda o al valore delle quote sul mercato e corrisponde ai tassi usuali, alla maturità e alla fase di finanziamento dell’azienda;

d. sono impiegati in progetti a tempo determinato e soggetti a scadenze:

1. nel quadro di una collaborazione internazionale che prevede, in partico lare, orari di lavoro diversi per le persone coinvolte; o

2. durante fasi temporanee decisive per la continuità dell’azienda o il lancio sul mercato di un prodotto, di un componente di prodotto o di un servizio specifico.

3Ai sensi del presente articolo, sono considerate giovani aziende (start-ups) le società anonime che soddisfano le seguenti condizioni:

a. sono incentrate sulla tecnologia, sono in fase di sviluppo e presentano un modello di business evolutivo;

b. la loro costituzione non risale a più di cinque anni o a dieci anni se l’azienda non ha ancora generato un flusso di cassa positivo con le sue attività operative;

c. sviluppano prodotti o servizi innovativi che richiedono conoscenze specialistiche;

d. attraversano in genere varie fasi di finanziamento, garantite principalmente dal capitale di rischio.

4Il datore di lavoro che occupa lavoratori secondo il presente articolo deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il piano di partecipazione dei collaboratori, il registro delle azioni e gli accordi individuali nonché l’elenco dei lavoratori che beneficiano del piano di partecipazione.

5Deve altresì adottare, in cooperazione con i lavoratori o la loro rappresentanza, provvedimenti di prevenzione della tutela della salute che coprano in particolare i rischi psicosociali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….