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Consultazione 2026/10: Modifica dell'ordinanza concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT) (estensione dell'integrità ai dispositivi medici) · 3 pagine

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[Titolo atto] «%ASFF_YYYY_ID»

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 9a Campioni di dispositivi medici e dispositivi medici per scopi

dimostrativi

1I campioni di dispositivi medici e i dispositivi medici che servono esclusivamente per scopi dimostrativi possono essere distribuiti per ogni anno e per ogni specialista od organizzazione soltanto in numero adeguato.

2Gli specialisti o le organizzazioni non possono vendere i dispositivi medici di cui al capoverso 1.

3Gli specialisti o le organizzazioni non possono acquisire la proprietà dei campioni riutilizzabili dei dispositivi medici e devono restituirli entro un termine adeguato, ma al più tardi entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 10 cpv. 2

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il … .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi