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Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 3 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. c

2 Non sono considerate salario:

c. in deroga all’articolo 7 capoverso 1 lettera b, le indennità giornaliere versate conformemente all’articolo 16 capoverso 2bisdella legge.

Art. 11 cpv. 2

2 Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge, la ricaduta o i postumi tardivi sono ritenuti verificatisi non appena è attestata l’incapacità lavorativa. Il diritto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2bisdella legge nasce a condizione che la persona interessata sia assicurata al momento dell’attestazione dell’incapacità lavorativa a causa di una ricaduta o di postumi tardivi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della legge. Se in seguito si verifica una nuova incapacità lavorativa, la persona interessata deve essere assicurata al momento del verificarsi della nuova incapacità lavorativa.

Art. 23 cpv. 8bis

RS ..........

1 RS 832.202

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