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Consultazione 2026/19: Modifica dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
8bis
Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge è determinante il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta o dei postumi tardivi.
Art. 33c, rubrica, e cpv. 2
Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di ricaduta e postumi tardivi
2 Le regole di riduzione di cui al capoverso 1 valgono anche per le ricadute e i postumi tardivi con ripercussioni sulla rendita indipendentemente dall’età al momento dell’infortunio.
Art. 52a Riduzione delle indennità giornaliere in caso di ricaduta e postumi tardivi
Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge, se l’infortunio iniziale avesse comportato una riduzione di prestazioni ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge, tale riduzione è applicata alle indennità di cui all’articolo 16 capoverso 2bisdella legge.
Art. 99 cpv. 4
4 Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge, l’assicuratore tenuto a versare le prestazioni versa l’intera indennità giornaliera conformemente all’articolo 16 capoverso 2bisdella legge. Se due o più assicuratori sono tenuti a versare prestazioni contemporaneamente, l’indennità giornaliera è versata dall’assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo. Gli altri assicuratori non sono tenuti a rimborsare l’assicuratore che versa le prestazioni. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, segnatamente quando l’incapacità lavorativa varia a seconda dei rapporti di lavoro.
Art. 100 cpv. 3bis, 3tere 4
3bis
Se una ricaduta o postumi tardivi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della legge si verificano mentre sussiste il diritto alle indennità giornaliere a seguito di un infortunio assicurato, il diritto alle indennità giornaliere di cui all’articolo 16 capoverso 2bisdella legge nasce solo nella misura in cui l’ammontare di queste ultime supera l’ammontare delle indennità giornaliere in corso di versamento. L’assicuratore fino a quel momento tenuto ad assumersi le prestazioni a causa dell’infortunio assicurato versa l’intera indennità giornaliera.
3ter
Se un nuovo infortunio o una ricaduta dà diritto a un’indennità giornaliera mentre sussiste già il diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16 capoverso 2bis della legge, tale diritto si estingue nella misura in cui l’ammontare delle indennità giornaliere versate in virtù dell’articolo 16 capoverso 2bisdella legge è inferiore o uguale all’ammontare delle indennità giornaliere da versare a causa del nuovo infortunio o della ricaduta. L’assicuratore tenuto ad assumersi le prestazioni per il nuovo infortunio o la ricaduta versa l’intera indennità giornaliera.