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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 2 pagine

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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 5, frase introduttiva, e 7

1I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, esportati, fabbricati o messi in commercio:

3Il Consiglio federale può vietare l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.

5Se non vi ostano convenzioni internazionali, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:

7Per l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic conformemente all’articolo 4.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1

2 RS 812.121

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