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Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 4 pagine
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Legge federale sul Fondo per gli armamenti
(LFArm)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Art. 1 Fondo
1Un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20053 (LFC) è istituito per finanziare le uscite per l’armamento dell’esercito (Fondo per gli armamenti).
2Il Fondo per gli armamenti è un fondo senza personalità giuridica con contabilità propria.
3Può contrarre debiti esclusivamente in conformità all’articolo 6.
4La LFC è applicabile a titolo sussidiario.
Art. 2 Scopo
1Le risorse del Fondo servono a finanziare le uscite per l’armamento dell’esercito.
2Le uscite per l’armamento comprendono uscite per:
a. il materiale d’armamento;
b. l’equipaggiamento e altro materiale dell’esercito;
c. munizioni d’impiego e d’istruzione nonché la gestione delle munizioni;
1RS 101
2FF 2026 …
3 RS 611.0
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