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Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 4 pagine

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Legge federale sul Fondo per gli armamenti

(LFArm)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Art. 1 Fondo

1Un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20053 (LFC) è istituito per finanziare le uscite per l’armamento dell’esercito (Fondo per gli armamenti).

2Il Fondo per gli armamenti è un fondo senza personalità giuridica con contabilità propria.

3Può contrarre debiti esclusivamente in conformità all’articolo 6.

4La LFC è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

1Le risorse del Fondo servono a finanziare le uscite per l’armamento dell’esercito.

2Le uscite per l’armamento comprendono uscite per:

a. il materiale d’armamento;

b. l’equipaggiamento e altro materiale dell’esercito;

c. munizioni d’impiego e d’istruzione nonché la gestione delle munizioni;

1RS 101

2FF 2026 …

3 RS 611.0

2026-... «%ASFF_YYYY_ID»