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Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

strano lo scopo originario della componente dell’insediamento e che sono essenziali per il carattere.

Art. 10 cpv. 1bis

Se, in caso di interventi all’interno della zona edificabile, l’adempimento di un compito della Confederazione si fonda unicamente su un permesso previsto dal diritto federale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN il cui rilascio non è vincolato alla presa in considerazione degli effetti sull’insediamento, allora gli interventi sull’oggetto sono ammissibili purché siano giustificati da un interesse preponderante e l’elemento da valutare ai fini del permesso non abbia effetti sull’insediamento. Per questi interventi non sussiste l’obbligo di ottenere una perizia dalle commissioni federali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LPN.

Art. 11 cpv. 3

3 Nell’adempimento dei loro compiti, i Cantoni e i Comuni possono derogare agli obiettivi di conservazione se, nella ponderazione degli interessi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio, prevalgono altri interessi.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 RS 700.1