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Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 2 pagine

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Ordinanza concernente il trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

Modifica del …

Il Consiglio federale

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I

L’ordinanza del 19 novembre 20251 sul trasporto di merci è modificata come segue:

Art. 35 Traffico combinato transalpino

(Art. 8 LTrasf)

1Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di tra- sporto da essa ordinate per treno e spedizione.

2La base di calcolo per le indennità è costituita dalle prestazioni effettivamente for- nite.

3L’UFT stabilisce le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.

4Le imprese di trasporto ferroviario e i terzi presentano ogni anno una domanda all’UFT. La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. il numero di treni;

b. il numero di spedizioni;

c. i contributi assegnati da terzi;

d. un conto di previsione.

5Se accoglie una domanda, l’UFT conclude una convenzione con il fornitore di pre- stazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta di trasporto ordinata e l’im- porto dei contributi d’esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d’esercizio.

RS ..........

1 RS 742.411

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