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Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 2 pagine
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Ordinanza concernente il trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)
Modifica del …
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20251 sul trasporto di merci è modificata come segue:
Art. 35 Traffico combinato transalpino
(Art. 8 LTrasf)
1Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di tra- sporto da essa ordinate per treno e spedizione.
2La base di calcolo per le indennità è costituita dalle prestazioni effettivamente for- nite.
3L’UFT stabilisce le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.
4Le imprese di trasporto ferroviario e i terzi presentano ogni anno una domanda all’UFT. La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. il numero di treni;
b. il numero di spedizioni;
c. i contributi assegnati da terzi;
d. un conto di previsione.
5Se accoglie una domanda, l’UFT conclude una convenzione con il fornitore di pre- stazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta di trasporto ordinata e l’im- porto dei contributi d’esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d’esercizio.
RS ..........
1 RS 742.411
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