Progetto
Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi
(OIP)
Modifica del […]
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Sezione 1bis: Indicazione delle condizioni di leasing di autoveicoli
Art. 4bis
1 Per i leasing offerti ai consumatori per il finanziamento di autoveicoli secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 29 novembre 20232 sul settore degli autoveicoli deve sempre essere indicato il prezzo in franchi svizzeri previsto dal contratto di leasing.
2Oltre al prezzo previsto dal contratto di leasing, devono essere indicate le seguenti informazioni:
a. il numero, l’importo e la scadenza delle rate di leasing;
b. il tasso annuo effettivo;
c. il prezzo di acquisto in contanti al momento della conclusione del contratto;
d. l’importo di un’eventuale cauzione;
e. l’eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell’assicuratore non sia lasciata all’assuntore del leasing, il costo dell’assicurazione;
f. ulteriori costi non opzionali di qualsiasi natura, in particolare i costi di verifica della solvibilità, di gestione del contratto e dei pacchetti di servizi nonché i costi di consegna dell’autoveicolo.