Progetto
Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 2 pagine
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Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
3Se società dello stesso gruppo o partner di distribuzione concedono contributi finanziari che riducono il prezzo previsto dal contratto di leasing o il tasso annuo effettivo, tali riduzioni devono essere indicate e quantificate.
Art. 13b Indicazione dei prezzi nella pubblicità per il leasing di autoveicoli
Se nella pubblicità per il leasing di autoveicoli sono menzionati prezzi o un tasso di leasing, devono essere indicate le informazioni di cui all’articolo 4bis.
II
La presente ordinanza entra in vigore il […].
[…] In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi