DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco
— S. 53 —

5.Rapporto biobanca – ricercatori

170Quanto al rapporto tra biobanche e ricercatori, bisogna distinguere due casi diversi (n. marg. 32 seg.): nel primo, la biobanca trasmette i campioni e i dati a terzi o concede a terzi l’accesso a tali dati. In questo caso tipico delle grandi biobanche, la biobanca conclude regolarmente degli accordi di trasferimento con i ricercatori (i cosiddetti Material Transfer Agreement). Nel secondo caso, i ricercatori appartengono alla stessa organizzazione della biobanca (cosiddetta biobanca di ricercatori; n. marg. 33); qui l’accesso dei ricercatori ai campioni e ai dati è libero o eventualmente disciplinato da disposizioni interne all’organizzazione.

171Dal punto di vista normativo, il rapporto tra biobanca e ricercatori solleva tre interrogativi: a quali condizioni i ricercatori hanno accesso a una biobanca (cap. 5.1), quali obblighi deve e può imporre la biobanca ai ricercatori (cap. 5.2) e in che misura le biobanche possono e devono ottenere utili e guadagni o partecipare agli utili della ricerca (cap. 5.3)?

5.1Accesso dei ricercatori

Modalità di accesso

172Nella prassi, l’accesso dei ricercatori alle biobanche può essere configurato in varie forme (Haga & Beskow 2008). L’accesso può essere limitato ai dipendenti della relativa istituzione (p. es. un ospedale) o ai partecipanti a una cooperazione di ricerca. Molte biobanche sono invece aperte a tutti i ricercatori. Talvolta è sufficiente una semplice domanda di utilizzazione a scopo scientifico. Le biobanche che sono mere banche dati si accontentano spesso di una registrazione come utenti e chiedono al massimo l’accettazione delle disposizioni sulla privacy. Alcune banche dati sono addirittura accessibili liberamente. Diverse biobanche, soprattutto le grandi biobanche nazionali, prevedono invece una serie di condizioni per l’uso e l’accesso ai campioni e alle prove e ne controllano — S. 54 —il rispetto nei singoli casi12. In alcuni paesi ogni progetto di ricerca deve essere verificato da una commissione d’etica (pubblica).

173Si riscontrano differenze anche nella forma della trasmissione: il materiale biologico viene consegnato fisicamente dalla biobanca ai ricercatori, che lo usano per il loro lavoro. Dopo molteplici trasferimenti, il materiale si consuma e i ricercatori possono essere tenuti a restituire i resti dei campioni alla biobanca. Di norma i dati sono memorizzati elettronicamente. La biobanca può permettere ai ricercatori di prendere visione dei dati o di elaborarli nel proprio server (o in un server preso a noleggio) oppure di scaricare i dati. Un trasferimento di dati avviene solo in quest’ultimo caso.

Condizioni di utilizzo

174Fondamentalmente le biobanche devono mantenere la massima autonomia possibile nella loro politica di assegnazione degli accessi. L’iniziativa imprenditoriale che ha dato vita alla biobanca deve riflettersi anche nella libertà di determinare il tipo di ricerca da incentivare e di fissare le relative condizioni di utilizzo. Si impongono tuttavia due restrizioni:

175Innanzitutto la biobanca è vincolata alla volontà e alle attese legittime dei donatori. I progetti di ricerca devono essere quindi scelti in base allo scopo comunicato dalla biobanca all’esterno (p. es. progetti nel campo della ricerca in biomedicina in generale oppure solo nell’ambito di determinate patologie, come tumori, cardiopatie, pneumopatie, reumatismi, ecc.) Per il donatore è essenziale poter contribuire, con i propri campioni e dati, ai progressi della scienza. I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti scientifici di qualità in merito all’oggetto della ricerca, al metodo, alla qualifica dei ricercatori e alle risorse disponibili per la ricerca. Le biobanche hanno un «debito» nei confronti dei donatori, nel senso che devono verificare il carattere scientifico delle domande di ricerca in arrivo ed esigere che esse siano state controllate da un adeguato organismo esterno (p. es. una commissione d’etica).

176In secondo luogo, le biobanche devono osservare il principio della parità di trattamento nella scelta dei progetti di ricerca. Scegliere i progetti in base a criteri non pertinenti (p. es. privilegiare determinate persone, istituti di ricerca o scuole scientifiche) minerebbe la fiducia nella biobanca come infrastruttura di ricerca e lederebbe gli interessi obiettivi dei donatori. Ciò non significa che le biobanche debbano essere aperte a tutti i ricercatori. Una restrizione ai membri della propria organizzazione o a determinate cooperazioni di ricerca si basa su motivi pertinenti, se questa organizzazione o cooperazione ha allestito la collezione. Indipendentemente da tali restrizioni legate agli investimenti, ogni team di ricerca dovrebbe poter accedere a una biobanca nel rispetto di determinate condizioni di utilizzo. Se il materiale biologico è scarso è opportuno stabilire delle — S. 55 —priorità in base alla quantità del materiale necessario e al potenziale beneficio scientifico del progetto13.

12Cfr. p. es. le condizioni di accesso della UK Biobank: http://www.ukbiobank.ac.uk/ principles-of-access/.

Trasparenza nell’assegnazione

177L’assegnazione dei campioni e delle prove dovrebbe essere trasparente per garantire una procedura equa. Ciò riguarda segnatamente le condizioni di utilizzo, che devono essere pubblicate in forma adeguata e accessibile a tutti. Inoltre, almeno i donatori devono potersi informare su quali progetti di ricerca sono stati selezionati. Affinché il donatore possa farsi un quadro concreto, occorre fornire i dati sull’obiettivo e l’oggetto della ricerca, sulle persone responsabili del progetto e sulle principali fonti di finanziamento. Grazie alla possibilità di informarsi sui progetti sostenuti, il donatore è in grado eventualmente di revocare il suo consenso in piena conoscenza della politica di assegnazione della biobanca (n. marg. 100).

178A uso interno, ma anche in vista di eventuali controlli dell’autorità di vigilanza, la trasmissione dei campioni e dei dati deve essere sufficientemente documentata, archiviando in particolare gli accordi di trasferimento conclusi.

5.2Vincoli per i ricercatori

179Le biobanche «vivono» dei donatori di campioni e di dati. Sono quindi tenute a tutelare gli interessi dei donatori nei confronti dei ricercatori. Nel rapporto con i ricercatori, le biobanche assumono in un certo senso la funzione di «rappresentanti» dei donatori. Dal canto loro i donatori forniscono un servizio alla collettività (scienza o salute pubblica) tramite l’atto altruista della donazione. Ciò significa che le biobanche devono servire il bene pubblico e trasmettere questo dovere ai ricercatori. Le biobanche possono rappresentare gli interessi dei donatori e della collettività nei confronti dei ricercatori fissando i relativi vincoli (obblighi) negli accordi di trasferimento e imponendone se necessario il rispetto.

Obblighi di protezione dei dati

180I campioni e i dati che le biobanche trasmettono ai ricercatori sono anonimizzati per questi ultimi, perché non hanno accesso a un eventuale codice (n. marg. 119 seg.). D’altra parte, soprattutto per i dati genetici, è tecnicamente possibile, con una procedura relativamente complessa, re-identificare i campioni e i dati, cioè ricollegarli a una persona (n. marg. 51). Per ridurre al minimo questo pericolo, gli accordi sul trasferimento stipulati tra le biobanche e i ricercatori devono stabilire che i ricercatori non sono autorizzati a trasmettere a terzi i campioni e i dati ricevuti né cercare di re-identificarli. Per le violazioni devono essere previste sanzioni adeguate, come pene convenzionali, l’espulsione dalla biobanca o anche la pubblicazione del nome della persona inadempiente.

13P.es. UK Biobank, cfr. http://www.ukbiobank.ac.uk/principles-of-access/.

— S. 56 —

181Queste clausole sulla protezione dei dati negli accordi di trasferimento rivestono maggiore importanza quando i campioni e i dati sono trasmessi a team di ricerca all’estero. In questi casi, non è possibile applicare le disposizioni penali a causa del principio di territorialità (cfr. n. marg. 164). Se lo Stato estero non avvia un procedimento penale, la protezione dei dati può essere attuata in tali casi solo sulla base di disposizioni contrattuali.

Pubblicazione e registrazione

182Secondo il codice deontologico internazionale, la pubblicazione dei risultati – positivi e negativi – della ricerca biomedica sull’essere umano è considerata un dovere etico (WMA 2013, n. 36). In Svizzera l’art. 56 cpv. 3 lett. b LRUm consente al Consiglio federale di pubblicare i risultati delle sperimentazioni cliniche nei registri pubblici, cosa che il Consiglio federale finora non ha fatto. A livello europeo è stato introdotto un obbligo di pubblicare una sintesi dei risultati della ricerca, limitato però alle sperimentazioni cliniche di medicinali (art. 37 n. 4 regolamento 2001/20/CE EU sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano). Riguardo alla pubblicazione dei risultati di progetti di ricerca con dati e materiale biologico, in Svizzera non esistono prescrizioni.

183Le persone donano il loro materiale biologico a scopo di ricerca per dare un contributo alla salute pubblica e ai futuri pazienti. La realizzazione di questo beneficio generale presuppone che i risultati scientifici dei progetti di ricerca svolti con i campioni e dati donati siano accessibili alla biobanca stessa, ma anche ai ricercatori e ai medici. Ne consegue che i risultati della ricerca devono essere pubblicati secondo gli standard scientifici (cfr. n. marg. 133). Fintanto che il diritto pubblico applicabile non conosce un obbligo di pubblicazione dei risultati della ricerca, tale obbligo deve essere previsto negli accordi sul trasferimento. Inoltre le biobanche devono fare in modo che i progetti di ricerca da loro sostenuti siano iscritti in registri pubblici, se questi ultimi esistono (cfr. n. marg. 134).

184Una rivendicazione sempre più frequente chiede di rendere accessibili agli altri ricercatori i dati grezzi utilizzati nei progetti di ricerca (cfr. Junod 2014). Una tale strategia open data è perseguita per esempio dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA)14. Per dati grezzi s’intendono i dati non ancora trattati, che servono da base per i risultati della ricerca. I dati grezzi comprendono per esempio le informazioni genetiche ottenute da materiali biologici nell’ambito di un progetto di ricerca. Grazie ai dati grezzi è possibile interpretare meglio i risultati della ricerca, verificarne la plausibilità e utilizzarli per altre ricerche. Le biobanche hanno la possibilità di obbligare per contratto i ricercatori a mettere a disposizione i dati grezzi su richiesta di terzi a scopo scientifico.

14Cfr. http://www.ema.europa.eu/ema/.

— S. 57 —

5.3Commercializzazione delle biobanche

185Al momento attuale si suppone che la maggior parte delle biobanche non persegua fini di lucro, bensì che metta a disposizione i campioni e i dati gratuitamente oppure a un prezzo che copre semplicemente i costi della conservazione e del trattamento del materiale biologico e della gestione della banca. La questione del fine di lucro delle biobanche o della commercializzazione delle collezioni di campioni è molto controversa (Commissione Europea 1998). Gli oppositori della commercializzazione sostengono che le biobanche devono essere organizzazioni non a carattere commerciale poiché i tessuti sono stati donati gratuitamente e per motivi altruisti. I fautori adducono come motivo che la commercializzazione incentiva gli investimenti e promuove così indirettamente il bene comune.

Trasmissione gratuita

186Le biobanche si avvalgono di risorse che ricevono da terzi a titolo volontario e gratuito. In compenso dovrebbero essere tenute a servire il bene comune (cfr. n. marg. 179). D’altro canto la costituzione e la gestione di una biobanca comportano ingenti investimenti. Se questi investimenti sono di natura economica-privata godono della protezione della libertà economica (art. 27 Cost.). Di conseguenza le biobanche hanno il diritto di lavorare a fini di lucro. Se le biobanche sono invece finanziate in misura sostanziale con i fondi pubblici, il fine di lucro non è giustificato. Sarebbe scandaloso se la ricerca venisse ostacolata e resa più onerosa solo perché delle istituzioni finanziate con fondi pubblici perseguono i loro propri interessi commerciali. Bisogna quindi assicurarsi che le biobanche di ricercatori finanziate dalla mano pubblica chiedano solo un’indennità a copertura dei costi per i campioni e dati messi a disposizione. Cosa sia da considerare un’indennità a copertura dei costi e cosa invece la supera può essere una questione controversa e dipendere anche da giudizi di valore. Bisogna chiedersi per esempio se gli stipendi del personale di una biobanca debbano essere computate tra le indennità a copertura dei costi. Una definizione più precisa delle indennità potrebbe essere inserita in una direttiva, che potrebbe essere emanata p. es. dalla ASSM o da Swissethics (Commissioni etiche svizzere per la ricerca sull’essere umano).

187Per i donatori può essere rilevante sapere di mettere a disposizione i loro campioni e dati per una biobanca a fini di lucro oppure per un’organizzazione non-profit. Per meglio tutelare il diritto all’autodeterminazione dei donatori, sarebbe quindi opportuno informarli previamente sullo scopo di lucro o meno della biobanca. Il carattere non-profit potrebbe essere costatato per esempio durante la procedura di autorizzazione (cfr. a questo proposito n. marg. 194 segg.) e controllato nell’ambito della vigilanza dello Stato.

188Tuttavia, indipendentemente che la biobanca sia finanziata o meno con i fondi pubblici, deve avere la libertà di prevedere nei contratti di trasferimento stipulati con i team di ricercatori una partecipazione agli utili generati dai progetti di ricerca sostenuti. Gli — S. 58 —utili in questione possono essere quelli delle scoperte brevettate e altri proventi dei risultati della ricerca ottenuti con l’aiuto di campioni e dati di una biobanca (p. es. colture di cellule brevettate, sequenza di DNA, principi attivi farmacologici, procedimenti diagnostici, ecc.). Questi diritti di partecipazione non aumentano il costo della ricerca, ma promuovono il benefit sharing fra biobanca e ricercatori. In questo caso non si tratta di una commercializzazione di materiale biologico umano, che sarebbe inammissibile dal punto di vista etico. L’unico scopo di protezione legittimo del divieto di commercializzazione nel contesto della ricerca è la tutela della libera decisione dei donatori (cfr.

n.marg. 107, 155 seg.). Questo obiettivo di protezione non è intaccato da parte della biobanca. È una questione di business model della biobanca se e in quale misura vuole assicurarsi dei diritti di partecipazione ai prodotti brevettati risultanti dalla ricerca svolta con l’aiuto di biobanche. In questo senso non è necessario che le biobanche siano organizzazioni o unità non a scopo di lucro (non-profit). I modelli di benefit sharing per gruppi di pazienti – per esempio per pazienti con una malattia rara – rappresentano un incentivo a unirsi e costituire con i propri campioni una collezione destinata alla ricerca.

Concessione di licenze

189I brevetti concedono al loro titolare dei diritti di uso esclusivi sull’invenzione protetta. Tra questi diritti rientra anche la facoltà di stipulare contratti di licenza per l’uso dei brevetti dietro pagamento e scegliere a chi concedere la licenza. Attraverso la concessione di licenze esclusive, cioè a pochi o a un unico licenziatario, il detentore del brevetto può mantenere alto il prezzo del prodotto.

190Le biobanche hanno la possibilità di vietare le pratiche di licenza esclusiva nei loro contratti di trasferimento, finché si tratta di invenzioni brevettate ottenute grazie ai campioni e ai dati della biobanca. Ciò significherebbe che il titolare del brevetto è tenuto a offrire a tutti l’uso dell’invenzione brevettata alle stesse condizioni. Almeno per le biobanche finanziate con fondi pubblici, una tale clausola contrattuale è da considerarsi un obbligo morale visto che le licenze esclusive limitano ai pazienti l’acceso al prodotto brevettato e aumentano i costi sanitari.

191Sarebbe ipotizzabile anche un contratto concluso tra biobanca e ricercatori, che regoli direttamente il prezzo dei prodotti brevettati affinché sia abbordabile per il pubblico e finanziariamente sostenibile per il sistema sanitario.

5.4Fabbisogno di disciplinamento

192Nel diritto in vigore, ma anche nella soft law internazionale (direttive e dichiarazioni giuridicamente non vincolanti) il rapporto tra biobanche e ricercatori è disciplinato molto meno del rapporto tra biobanche e donatori. Dal punto di vista regolatorio si pongono due interrogativi: il legislatore deve stabilire delle norme riguardanti l’uso dei campioni e dei dati da parte dei ricercatori, quindi i contratti sul trasferimento tra biobanca e ricercatori? Secondo interrogativo: i progetti di ricerca retrospettivi con campioni e — S. 59 —dati provenienti da biobanche necessitano di un’autorizzazione oppure non sarebbe più opportuno assoggettare la biobanca all’obbligo di autorizzazione e alla conseguente vigilanza?

Norme per i contratti di trasferimento

193A prescindere dal diritto generale sui contratti, non esistono norme di legge specifiche che disciplinano i contratti di trasferimento. È previsto solo il divieto di commercializzazione, secondo il quale non è ammesso pagare dei compensi per il materiale biologico (art. 9 LRUm; cfr. n. marg. 154). In linea di massima bisogna lasciare alle biobanche la massima libertà contrattuale e organizzativa possibile, affinché possano sviluppare iniziative nell’interesse della ricerca biomedica, della piazza scientifica e industriale e della salute pubblica (cfr. n. marg. 174). Per tutelare questi interessi ma anche quelli dei donatori occorre però vagliare la possibilità di introdurre dei vincoli come quelli indicati in precedenza. In particolare si segnalano le seguenti norme:

–i progetti di ricerca devono essere selezionati dalle biobanche in funzione del loro

scopo e in base a requisiti scientifici di qualità. Nella scelta dei progetti bisogna osservare il principio della parità di trattamento (n. marg. 175 seg.);

–le biobanche devono pubblicare le condizioni d’uso per assicurare la tra-

sparenza. La trasmissione dei campioni e dei dati deve essere documentata (n. marg. 177 seg.);

–per garantire la protezione dei dati, le biobanche devono assicurarsi che i ricercatori

non trasmettano a terzi i campioni e i dati ricevuti e non intraprendano tentativi di re-identificazione dei campioni e dei dati (n. marg. 180 seg.);

–le biobanche devono altresì assicurare che i ricercatori pubblichino i risultati della

ricerca al più presto possibile dopo la conclusione del progetto sotto forma di un rapporto completo sui risultati. Inoltre le biobanche devono fare in modo che i progetti di ricerca da loro sostenuti siano iscritti possibilmente in registri pubblici e che, su richiesta, i dati grezzi provenienti dai progetti vengano messi a disposizione di terzi a scopo scientifico (n. marg. 183 seg.);

–le biobanche finanziate con fondi pubblici possono chiedere ai ricercatori solo inden-

nità a copertura dei costi per i campioni e i dati messi a disposizione (attività come organizzazione non-profit). Sono fatti salvi i diritti di partecipazione a utili provenienti da invenzioni brevettate e altri risultati sfruttabili della ricerca (n. marg. 186 segg.);

–le biobanche finanziate con fondi pubblici devono assicurarsi che i ricercatori

non concludano contratti di licenza esclusiva per le invenzioni brevettate (n. marg. 189 seg.).

— S. 60 —

Autorizzazione e vigilanza

194Per la trasmissione di materiali e dati dalla biobanca ai ricercatori non occorre un nuovo consenso o l’informazione dei donatori, a condizione che i ricercatori non possano risalire all’identità dei donatori (cfr. art. 32 e 33 LRUm). I progetti di ricerca con materiali e dati provenienti dalle biobanche necessitano dell’autorizzazione della commissione d’etica competente (art. 45 cpv. 1 lett. a LRUm, art. 33 segg. ORUm), a meno che il materiale o i dati siano stati anonimizzati in modo irreversibile (art. 2 cpv. 2 LRUm). Di solito ciò non avviene nelle biobanche; il caso più frequente è la pseudonimizzazione (codifica) dei campioni e dei dati conservati.

195L’obbligo di autorizzazione previsto dal legislatore per ogni progetto di ricerca è eccessivo per i seguenti motivi.

–Il bisogno di proteggere i donatori è irrilevante o quantomeno trascurabile, perché i

campioni e i dati sono anonimizzati per i ricercatori. Per prevenire un eventuale tentativo di re-identificazione da parte dei ricercatori esistono mezzi più efficaci, segnatamente disposizioni penali (ancora da introdurre) e i conseguenti divieti e sanzioni nei contratti di trasferimento. Inoltre, già nel diritto in vigore, se un ricercatore trasmette dati re-identificati interviene il codice penale (violazione del segreto professionale nella ricerca sull’essere umano secondo art. 321bis CP).

–L’utilizzazione scientifica e conforme allo scopo dei campioni e dati donati può e deve

essere controllata dalle biobanche stesse. Se le biobanche comunicano in modo trasparente le loro modalità di assegnazione dei campioni e dei dati, i donatori possono informarsi se i loro campioni e dati sono utilizzati in modo adeguato ed eventualmente revocare la donazione.

–A ciò si aggiunge il fatto che l’obbligo di autorizzazione vale solo per i progetti di

ricerca in Svizzera, mentre i progetti svolti all’estero – anche con campioni e dati provenienti dalla Svizzera – non sono soggetti a tale obbligo.

196L’obbligo di autorizzazione per progetti di ricerca retrospettivi con materiali e dati provenienti dalle biobanche non è pertanto né idoneo né necessario a tutelare gli interessi dei donatori e della collettività. Anzi, tale obbligo è inutilmente oneroso per la ricerca. La conseguente ingerenza nella libertà di ricerca non è giustificabile.

197Semmai si dovrebbero assoggettare all’obbligo di autorizzazione quelle attività che comportano un pericolo per i diritti dei donatori e ledono gli interessi pubblici. Come spiegato in precedenza (n. marg. 48 segg.) i pericoli per i donatori derivano da un lato dal prelievo dei campioni (rischio per l’integrità) e dall’altro dalla conservazione dei campioni e dei dati in una biobanca e la loro trasmissione a terzi (rischio per la sfera — S. 61 —privata). Bisogna poi considerare che l’assegnazione di campioni e dati ai ricercatori riveste un interesse generale perché influenza l’importanza della ricerca e della piazza scientifica, la salute pubblica e i costi sanitari.

198Il diritto in vigore prevede già un obbligo di autorizzazione per il prelievo di materiale biologico e la raccolta di dati sanitari a scopo di ricerca (cfr. art. 14 segg. ORUm). La riutilizzazione a scopo di ricerca (conservazione e trasmissione) di materiali già prelevati e dati già raccolti non è invece soggetta di per sé all’obbligo di autorizzazione. Vi sono invece dei paesi in cui le biobanche sono abilitate o accreditate dalle autorità nazionali e sottostanno alla loro vigilanza (European Commission 2012).

199L’autorizzazione dovrebbe consistere in un’autorizzazione di esercizio per le biobanche, che riguarderebbe il reclutamento dei donatori, la conservazione dei campioni e dei dati e le modalità della loro trasmissione. Per quanto riguarda il reclutamento bisognerebbe vagliare i rischi e gli oneri del prelievo dei campioni e della raccolta dati e soppesarli con i potenziali benefici per la ricerca sostenuta dalla biobanca. Nel contesto della conservazione dei campioni e dei dati bisognerebbe esaminare in particolare l’organizzazione della biobanca e le misure predisposte per proteggere i campioni e i dati dall’accesso non autorizzato. Bisognerebbe inoltre chiedere che le condizioni d’uso siano trasparenti e l’assegnazione dei campioni e dei dati sia organizzata in modo tale che la biobanca produca benefici effettivi per la ricerca. Nell’ambito della vigilanza bisognerebbe controllare che i contratti di trasferimento soddisfino i requisiti legali (ancora da definire).

200Una tale autorizzazione di esercizio e le sue condizioni dovrebbero essere normate per legge. L’autorizzazione di esercizio sostituirebbe tutte le autorizzazioni previste dal diritto in vigore per ogni singolo progetto di ricerca. Le biobanche dovrebbero avere la scelta, tra richiedere un’autorizzazione di esercizio oppure rinunciarvi. In quest’ultimo caso i ricercatori dovrebbero richiedere un’autorizzazione specifica per ogni progetto. Grazie al carattere facoltativo dell’autorizzazione di esercizio non sussisterebbero problemi di transizione. Ogni biobanca sarebbe libera di cambiare in qualsiasi momento dal regime di autorizzazione di progetto a quello di autorizzazione di esercizio.

201Per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni di esercizio alle biobanche sarebbe opportuno affidarne la competenza alle commissioni d’etica cantonali. Innanzitutto perché le commissioni d’etica sono già competenti per il rilascio delle autorizzazioni di singoli progetti di ricerca e poi perché, secondo il diritto in vigore, sono competenti per l’autorizzazione delle deroghe al consenso per la riutilizzazione dei campioni e delle prove (escape clause secondo art. 34 LRUm). Tra queste deroghe può rientrare, a determinate condizioni, anche il trasferimento di campioni e dati ad altre biobanche (n. marg. 148 seg.).

Quelle: nek-cne.admin.ch · Pareri (CNE) 24/2015/2015