Assistenza al suicidio
- Zeitschrift
- Pareri (CNE)
- Band
- 9/2005
- Sprache
- Italienisch
II.Aspetti storici, giuridici, geografici, politici ed etici in generale
II.1 Il suicidio nella storia dell’etica
Nel corso della storia, l’etica teologica e filosofica hanno formulato svariate riflessioni attorno alla tematica del suicidio. Le interpretazioni del suicidio sono disparate e non possono essere ricondotte ad una logica univoca o perlomeno coerente. In questa sede, ci si limiterà pertanto ad esporre alcune considerazioni etiche sul suicidio che hanno caratterizzato la storia dell’Occidente.13
a)Il suicidio come «peccato»
In Europa, il pensiero cristiano ha influenzato in svariati modi l'atteggiamento delle società nei confronti del suicidio. Uno degli autori che ha maggiormente inciso sull’evoluzione della teologia cristiana è Sant’Agostino, il cui atteggiamento intransigente nei confronti del suicidio va attribuito alla sua interpretazione in termini categorici del quinto comandamento: «Non uccidere!». La sua posizione irremovibile trova fondamento nella visione di una «Città di Dio», e si distingue nella sua rigidità dalle posizioni più sfumate di Sant’Ambrogio o San Gerolamo. Secondo questi autori, in alcuni casi il suicidio poteva essere «scusabile», per esempio nel caso delle martiri che con questo atto si sottraevano alla violenza carnale.
L’argomentazione di Sant’Agostino si fonda in primo luogo su una visione deontologica del comandamento divino. La sua interpretazione non consente alcuna deroga e va seguita alla lettera. Nemmeno una situazione estrema come una violenza carnale giustifica un simile gesto: «E a ragione in nessuna parte dei sacri libri canonici si può trovare che ci sia stato ordinato o permesso di ucciderci per raggiungere l’immortalità ovvero per liberarsi dal male. Al contrario si deve intendere che ci è stato proibito in quel passo in cui la Legge dice: «Non uccidere» […]»14
Il rigorismo di Sant’Agostino ha influenzato notevolmente le mentalità europee, non solo nel Medio Evo, ma anche più avanti. Anche San Tommaso d’Aquino si è espresso riguardo al suicidio. Le sue riflessioni hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la dottrina ufficiale della Chiesa cattolico-romana. Vi è tuttavia un discordanza tra l’opinione generale di San Tommaso sulla conditio humana e la sua argomentazione contro ogni forma di suicidio. Le sue riflessioni sul suicidio non si fondano tanto sulla natura dell’essere umano e sulla sua libertà morale quanto su una concezione particolare della sovranità di Dio riguardo alle persone. Per illustrare il suo pensiero, San Tommaso ricorre a un'analogia e rimanda alla relazione tra schiavo e padrone in virtù del diritto romano. Secondo questa interpretazione, ogni suicidio costituisce un’incursione nell'ambito specifico dei diritti di Dio, ritenuto signore onnipotente, padrone dell’uomo, sua creatura: «... perché la vita è un dono divino, che rimane nel potere di colui il quale fa vivere e fa morire. Perciò chi priva se sé stesso della vita pecca contro Dio: come chi uccide uno schiavo pecca contro il suo padrone; e come commette peccato chi si arroga il diritto di giudicare cose che non lo riguardano. Infatti, a Dio soltanto appartiene il giudizio di vita e di morte15.» Questa citazione tratta dalla «somma teologica» dimostra che le argomentazioni avanzate collegano tra loro elementi biblici ed elementi del diritto — S. 17 —romano. L'immagine di Dio che emerge da queste affermazioni presenta forti analogie con la visione del pater familias romano, che aveva potere sulla vita e sulla morte non solo dei propri schiavi, ma anche dei propri figli e della propria moglie. Questa rappresentazione della sovranità di Dio, che dispone liberamente della durata della nostra vita, non appartiene unicamente alla teologia medievale, ma perdura fino ai giorni nostri in una parte della teologia sia cattolica che protestante.
13Riguardo alla storia della valutazione etica del suicidio, cfr. J-P. Wils, Anmerkungen zur Geschichte des Sterbens, in: A. Holderegger (ed.), Das medizinisch assistierte Sterben, Freiburg i. Üe./Freiburg i. Br. 22000, pagg. 23–38; J.-P. Wils, Sterben, zur Ethik der Euthanasie, Paderborn 1999, cap. 4; M. Zimmermann-Acklin, Euthanasie: eine theologisch-ethische Untersuchung, Freiburg i. Üe./Freiburg i. Br. 22002, cap. 1.
14Sant’Agostino, De Civitate Dei I, 20: (it.: La città di Dio, Roma 1978).
Rimane da chiedersi se una simile interpretazione del rapporto tra la sovranità di Dio e la libertà dell’essere umano nei suoi confronti corrisponda alla visione biblica. Essendo questa sede poco adatta per un approfondire l'argomento, ci si limiterà a constatare che né la Bibbia ebraica né gli scritti del Nuovo Testamento contemplano una dottrina specifica del suicidio; nei racconti biblici, la pratica del suicidio è considerata quasi come qualcosa di «normale», senza che si tenti di giustificarla o di giudicarla da un punto di vista etico.
b)Il suicidio come «crimine» nell’antichità classica e pre-cristiana16
Nel dialogo «Fedone», Platone afferma che il suicidio non può essere approvato, in quanto esprime il rifiuto della protezione che gli dei accordano alla vita di ogni essere umano. Attribuisce queste asserzioni al suo maestro Socrate, il quale afferma però che in alcuni casi è meglio morire che continuare a vivere. Ma dato che non apparteniamo interamente a noi stessi, sapere se il suicidio sia un atto lecito o illecito è in ogni caso una questione inammissibile.17 Nelle «Leggi», Platone sembra manifestare maggiore comprensione per le situazioni disperate che possono spingere al suicidio. Tuttavia, poiché un simile atto non può assolutamente essere ritenuto lecito, bisogna evitare di dare un qualsivoglia carattere di ufficialità alla sepoltura del suicida18. Queste opinioni ebbero grande impatto sulle epoche successive, in particolare su quelle cristiane. Niente dimostra invece che al tempo di Platone, le società greche (sia Atene che Sparta) condividessero davvero questo punto di vista.
Anche Aristotele si è espresso su questo tema, ricorrendo però ad argomenti più giuridici che di principio. Egli considera infatti il suicidio innanzitutto un comportamento negativo della società nei confronti dei cittadini, poiché a suo parere è impensabile commettere un torto verso sé stessi. Ritiene inoltre che tutto quanto non è ordinato esplicitamente dalla legge debba considerarsi proibito.19
Già nelle civilizzazioni pre-cristiane l’atteggiamento nei confronti del suicidio era fondamentalmente negativo, anche se non era tanto radicale come nei secoli successivi. Nel diritto romano, si trova traccia di una particolare sanzione, ovvero la confisca dei beni di un imputato, che si sarebbe suicidato per sfuggire a una condanna penale. Pur trattandosi di un caso molto speciale e raro, esso ha influenzato i costumi e le mentalità anche dei secoli cristiani successivi.20
15San Tommaso D’Aquino, Summa theologiae, IIa–IIæ, q. 64, art. 5 (it: Bologna 1984): Tertio, quia vita est quoddam donum divinitus homini attributum, et eius potestati subjectum qui occidit et vivere facit. Et ideo qui se ipsum vita privat in Deum peccat; sicut qui alienum servum interficit peccat in dominum cuius est servus; et sicut peccat ille qui usurpat sibi iudicium de re sibi non commissa. Ad solum enim Deum pertinet iudicium mortis et vitae [...].
16Per una storia filosofica del suicidio, cfr. G. Minois, Histoire du Suicide. La société face à la mort volontaire, Paris 1995, Cfr. anche A. Holderegger, Suizid – Leben und Tod im Widerstreit, Freiburg i. Üe. 2000.
17Cfr. Platone, Fedone, 62 a-d.
18Cfr. Platone, Leggi, IX, 873, c-d.
19Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 1138 a.
20Per un’analisi del diritto romano, cfr. R. Marra, Suicidio, diritto e anomia: immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, Napoli 1987.
c)Prime critiche al divieto di suicidio
Queste posizioni che sembravano così «intangibili» nel Medio Evo sarebbero state messe già messe in discussione a partire dall’Umanesimo per poi essere oggetto di critiche sempre più accese nel secolo dell'Illuminismo.
A dire il vero, gli umanisti hanno avuto la possibilità di ispirarsi ai filosofi dell’Antichità pre-cristiana, e in particolare agli Stoici, che avevano già tentato di conferire al suicidio una certa plausibilità. Semplificando, in virtù della loro dottrina ogni uomo deve vivere in armonia con il logos, immagine della ragione divina nel cosmo, cioè con la natura e le sue leggi. Inoltre, non deve lasciarsi dominare dai suoi istinti, dai sentimenti o dalle emozioni, ma soltanto dalla ragione, in modo da raggiungere lo stato dell'apatheia, ovvero della totale assenza di pulsioni. Le scelte che l’uomo può operare rientrano nell’ordine delle cose buone o cattive oppure nell’ordine delle cose indifferenti, dette adiaphora.21 Una decisione di suicidarsi lungamente ponderata, ma non realizzata per mancanza di coraggio, rientra nelle cose indifferenti, il cui valore positivo o negativo è determinato dal rispettivo contesto. Simili considerazioni si ritrovano in diversi scritti di Seneca, che la tradizione cristiana non ha completamente ricusato.22
L’essere umano, colpito dalla miseria o dall’alienazione mentale è libero di lasciare l’esistenza. Nella sua celebre settantesima lettera, Seneca scrive: «Troverai anche uomini che hanno fatto professione di saggezza e sostengono che non si debba fare violenza a sé stessi; per loro il suicidio è un delitto: bisogna aspettare il termine fissato dalla natura. Non si accorgono che in questo modo si precludono la via della libertà? Averci dato un solo ingresso alla vita, ma diverse vie di uscita è quanto di meglio abbia stabilito la legge divina.»23 Lo stoicismo non si è quindi opposto unicamente alla condanna morale del suicidio, ma ha elaborato una vera e propria dottrina filosofica a favore dello stesso. Dal canto suo, Epitteto affermava che noi esseri umani dobbiamo rimanere con pazienza e perseveranza al posto che Dio ci ha assegnato. Ma non appena ci dà un segnale che ci esonera dalla nostra missione, siamo liberi di tornare da lui.24 Fino in epoca tardoromana il suicidio tra le persone in età molto avanzata, fisicamente debilitate o affette da dolori insopportabili era assolutamente abituale ed è oggetto di numerose descrizioni. A volte venivano coinvolti anche i medici.25
Con l’Umanesimo questa idea riappare, ma adeguata al contesto storico di allora. Michel de Montaigne, il più celebre rappresentante di questa corrente di pensiero illustra nei suoi «Essais» una visione globale della vita nella quale il suicidio, a determinate condizioni, può essere giudicato positivamente. Per concepire l'aspetto positivo del suicidio occorre relativizzare la morte, che non determina la fine della nostra vita, ma ne traccia semplicemente un confine. Non bisogna quindi attribuirle troppa importanza, ma saper convivere con essa. Se la morte rappresenta una scelta sensata, Montaigne consiglia di prenderla in considerazione senza timore. Pertanto, è indispensabile non lasciarsi sopraffare dalle teorie secondo cui la vita non ci appartiene. Così come colui che brucia la propria legna non è un incendiario, colui che si toglie la vita non è un assassino.26 Per situare correttamente Montaigne all’interno dell’Umanesimo, occorre considerare la sua posizione in primo luogo come coraggiosa affermazione dell'autonomia dell'essere umano nei confronti di forze esterne, siano esse umane o divine e in ultima analisi come la volontà di decriminalizzare il suicidio.
21Cfr. Stoicorum Veterum Fragmenta, vol. III, Joachim von Arnim (ed.), Stuttgatt 1978, pag. 54.
22Cfr. in part. Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio (it.: Milano 1975), lettere 12, 26, 59, 70, 78.
23Idem, lettera 70 11.
24Cfr. Epitteto, Diatribe I, 9
25Cfr. A. J. L. van Hooff, From Autothanasia to suicide: self-killing in Classical Antiquity, London/New York 1990; cfr. Zimmermann-Acklin, Euthanasie, pag. 23.
26Cfr. Michel de Montaigne, in Oeuvres complètes, a c. di Albert Thiabaudet e Maurice Rat, Parigi 1962, pag. 332
Montaigne si discosta così definitivamente dalla tradizione inaugurata da Sant’Agostino.
Con l’avvento della filosofia dell’Illuminismo, nel Diciottesimo secolo, gli argomenti che vogliono mettere in discussione la tradizione cristiana si radicalizzano ulteriormente. Questa radicalizzazione è però l’unico denominatore comune tra i filosofi dei Lumi. Le loro posizioni divergono infatti notevolmente e rappresentano quindi la prima esperienza di discussione pubblica su questo argomento in una società aperta. Tra coloro che manifestano le proprie idee in modo incisivo, si annoverano David Hume e Immanuel Kant, influenti rappresentanti rispettivamente dell’approvazione e della condanna del suicidio.
Nel 1777, David Hume dedica a quest’argomento un saggio specifico intitolato «Sul suicidio», nel quale definisce la criminalizzazione, ancora diffusa a quell’epoca, un fenomeno di superstizione e di «falsa religione». Il suo obiettivo è di fare in modo che il suicidio non sia giudicato negativamente, né dal profilo morale né da quello giuridico. Il suo lavoro di «smontaggio» avviene a tre livelli: il suicidio non è una trasgressione del nostro dovere verso Dio, il prossimo, o noi stessi.27 Primo livello: Hume ritiene che per governare il mondo Dio abbia istituito una serie di leggi che riguardano sia il l’universo fisico che quello spirituale. La totalità di queste leggi produce un’armonia che rende plausibile l’esistenza di Dio. Il suicidio di un individuo non contrasta con quest’armonia globale, ma si integra nel complesso disegno della Provvidenza divina, che non possiamo ricostruire in ogni dettaglio. Per Hume non si tratta di legittimare ogni singolo suicidio, ma di sottrarre questo atto alla categoria dei delitti commessi contro la volontà di Dio. Non è infatti possibile dimostrare che suicidio e volontà divina siano in contraddizione, e nemmeno il contrario. Dovremmo invece ringraziare la Provvidenza di lasciarci la libertà di scegliere, senza intervenire direttamente impedendo il suicidio. Secondo livello: Hume intende anche confutare le argomentazioni degli oppositori del suicidio, secondo cui il suicidio sarebbe un chiaro atto contro la società e il prossimo. Risponde loro che ognuno di noi dà qualcosa alla società e riceve qualcosa in cambio. Di conseguenza, chi l’abbandona suicidandosi senza chiedere il permesso non viola alcun patto: ovviamente non darà più niente alla società, ma non chiederà nemmeno più nulla in cambio. Il suicidio non infrange quindi i principi dell’equità. Terzo livello: secondo Hume, il suicidio non viola i nostri obblighi nei confronti di noi stessi, in quanto l’istinto di autoconservazione ci preserva dal commettere atti sconsiderati contro il nostro stesso interesse. Se l’individuo trova la forza di togliersi la vita, significa che è giunto alla conclusione che commette un simile gesto nel proprio interesse: di conseguenza non si tratta di un atto di automutilazione. Hume conclude con un’osservazione di natura teologica. Anche se da una lettura attenta della Bibbia si capisce chiaramente quanto essa si opponga all’assassinio, essa non contiene alcuna testimonianza esplicita contro il suicidio. Pertanto, l’interpretazione del quinto comandamento da parte di Sant’Agostino, secondo cui il suicidio equivale a un assassinio, diventa insostenibile.
Kant argomenta invece diversamente28. Il filosofo tedesco colloca il suicidio tra i doveri dell’uomo nei confronti di sé stesso. Ma come giustificare simili doveri? Va precisato che Kant osserva l'essere umano da due punti di vista diversi. Il primo aspetto è l’animalità, attraverso la quale ognuno cerca di conservarsi e pertanto di non autodistruggersi. Tuttavia, se l’essere umano ha intenzione di suicidarsi, non deve prendere in considerazione unicamente la propria animalità, ma deve pensare che è anche un essere morale, e in quanto tale ha dei doveri nei confronti di sé stesso. Se un uomo rispetta l'essere morale che vive in lui, rispetta attraverso la sua persona l'intera umanità, mentre se lo disprezza o lo distrugge, avvilisce tutta l'umanità. Per Kant, il suicidio non costituisce quindi solo un male morale, — S. 20 —ma un crimine. «Distruggere il soggetto dell’eticità nella sua propria persona sarebbe come estirpare dal mondo … l’esistenza dell’eticità stessa…».29
27Cfr. David Hume, Sul Suicidio, in: Storia naturale della religione, Bari 1970, pag. 121.
28Per una prima introduzione, cfr. H. Wittwer, Über Kants Verbot der Selbsttötung, in: Kant Studien 92/2 (2001), pagg. 180–209.
A quel tempo, il rigorismo kantiano aveva sia sostenitori che critici. Tra i critici si annovera Arthur Schopenhauer, che aveva ampiamente ironizzato sul concetto di «doveri verso sé stessi». Questi e altri argomenti tratti dalla storia dell’etica riaffiorano anche negli attuali dibattiti di natura etica sull’assistenza al suicidio, di cui sono presentate nelle pagine seguenti i tratti essenziali.
II.2 La posizione delle Chiese nei confronti dell’assistenza al suicidio
Occorre distinguere la posizione ufficiale delle due grandi Chiese a proposito dell’assistenza al suicidio dalle convinzioni personali di molti dei loro membri. È probabile che non siano pochi i membri dell’una e dell'altra Chiesa le cui opinioni divergono dalla posizione ufficiale delle rispettive istanze dirigenti. Pertanto, le posizioni ecclesiastiche ufficiali presentate di seguito vanno considerate solo limitatamente rappresentative delle idee dei membri di queste Chiese sull'argomento.
La posizione della Federazione delle Chiese protestanti svizzere (FEPS) emerge chiaramente dal parere espresso dal suo Consiglio nella consultazione sulle direttive medico-etiche rivedute dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) sull’assistenza dei pazienti in fin di vita. Questo parere evidenzia due elementi: uno sottolinea un passaggio concernente i principi e i valori fondamentali che, riferendosi al principio della dignità delle persone, afferma che dev'essere rispettata l'opinione di ogni essere umano riguardo alla propria morte. L’altro pone l’accento sul fatto che la problematica della fine della vita non è una questione meramente individuale. Infatti, proprio per la sua portata e per gli effetti che produce è rilevante per l’intera società, nella misura in cui la persona in fin di vita necessita di una particolare solidarietà. In questo senso, il Consiglio della FEPS assume un atteggiamento complessivamente positivo nei confronti delle direttive dell’ASSM e ne approva lo spirito.
Ciò vale anche per la posizione ponderata e sfumata dell’ASSM riguardo all’assistenza al suicidio, in particolare per la considerazione secondo cui l’assistenza al suicidio non è parte dell’attività medica. Questa posizione è giustificata dalla necessità di difendere il rapporto di fiducia tra medico e paziente, e dal fatto che per la sua funzione il medico non è tenuto a prestare assistenza al paziente che intende suicidarsi. Il Consiglio della FEPS concorda però con l'ASSM nel sostenere che a precise condizioni il medico deve avere la possibilità di assecondare la richiesta del paziente di farsi assistere nel suicidio. Tuttavia, il medico deve anche avere il diritto di rifiutare a un paziente questo genere di aiuto. Inoltre, il Consiglio della FEPS propone di completare i requisiti minimi previsti dall'ASSM per l’assistenza al suicidio (la morte è prossima, sono state esaurite tutte le alternative e la decisione di farla finita è libera e ponderata) con due criteri supplementari: le sofferenze morali e fisiche del paziente devono essere insopportabili e il paziente dev’essere in grado di esprimere la propria volontà e aver manifestato inequivocabilmente la sua intenzione di morire. La FEPS pone l’accento sulla responsabilità della società e sulla necessità di sorvegliare legalmente e istituzionalmente le pratiche di assistenza al suicidio.
Diversa è invece la posizione della Chiesa cattolica. Innanzitutto per la sua forma: figura infatti in una lettera pastorale dei Vescovi svizzeri sull’eutanasia e l’accompagnamento dei morenti intitolata: «Morire con dignità». Essa inizia con una serie di riflessioni sulla «serietà della morte», che attualizzano il senso religioso del trapasso — S. 21 —e le tre dimensioni della morte umana: esistenziale, sociale e religiosa. Un paragrafo si sofferma anche sui tentativi di vincere la morte attraverso lo studio scientifico del processo che porta alla morte, la rimozione e la banalizzazione della morte, l’autodeterminazione della morte sottoforma di suicidio e il superamento della morte in senso religioso. La lettera pastorale approfondisce inoltre le tematiche della «Dignità cristiana della morte» e della «Dignità del morente», evocando in particolare il nesso tra autodeterminazione e dipendenza. Per i Vescovi, l’autodeterminazione esiste solo come questione di fondo e nei limiti della fondamentale dipendenza dell’esistenza umana. «L’accompagnamento dei morenti consiste nel facilitare loro l’accettazione della morte come un ultimo e decisivo intervento esterno.» Questo passaggio può essere semplificato da un atteggiamento religioso, secondo cui anche la propria morte è nelle mani di Dio.
29Immanuel Kant, La metafisica dei costumi, Bari 1983, Elementi dell’etica, Parte I, Lib. 1, Cap I, 6 pag. 279
Il paragrafo sull’assistenza al suicidio precisa che questa pratica si distingue appena dall’eutanasia attiva, in quanto tutti i preparativi sono organizzati da chi assiste e il paziente si limita a compiere l'ultimo gesto letale. «È difficile non vedere in questa differenza un semplice sotterfugio casistico». «Seconda differenza, ancora più importante. Mentre l’omicidio su domanda viene considerato l’ultima soluzione di fronte a sofferenze intollerabili, il suicidio assistito è preso in considerazione ben prima della fine del processo che conduce alla morte,…». Per i Vescovi, contro il suicidio assistito vi sarebbero ragioni intrinseche, come il fatto che l’intenzione di farla finita spesso non poggia su una decisione realmente libera, ma è dettata dal peso di una grave sofferenza, e ragioni esterne, viste le conseguenze di natura etico-sociale che comporterebbe una prassi estesa del suicidio. I Vescovi menzionano il rischio che si crei un fenomeno di contagio, una banalizzazione della morte legata a «un'ideologia dell’uomo onnipotente e autonomo» e la demotivazione di «coloro che si trovano confrontati con gravi difficoltà, proponendo loro di lasciare la vita». La lettera episcopale si riferisce anche ai possibili effetti di una simile prospettiva per le persone gravemente handicappate, che potrebbero vedersi costrette a chiedersi se non sarebbe meglio «accettare di essere uccise, piuttosto che ricorrere a importanti mezzi per rendere un po’ più sopportabile il tempo che resta loro da vivere».
«A causa della sua somiglianza con l’omicidio su domanda, noi rifiutiamo categoricamente l’aiuto al suicidio.» I vescovi fanno riferimento a una «spiacevole lacuna» del diritto penale svizzero che «bisognerebbe colmare senza indugio», relativa all’aiuto al suicidio «per le persone sofferenti di malattie psichiche» e alla «propaganda in favore dell’aiuto al suicidio».
II.3 Sociologia del suicidio
A partire dal Diciannovesimo secolo, il suicidio diventa anche materia di ricerca nelle scienze sociali, che non si interrogano tanto sul diritto dell'essere umano di distruggere la propria vita, quanto sulle cause e i motivi generati dalla società stessa, che spingono una persona a commettere un gesto suicida.
Principale esponente di questo nuovo ambito di ricerca, Émile Durkheim non può certo mancare nella discussione sul suicidio. La sua analisi del suicidio continua ad esercitare il proprio influsso anche ai giorni nostri. Chi leggesse oggi Il suicidio («Le suicide»), pubblicato per la prima volta nel 1897, potrebbe attendersi una visione disincantanta e asettica di questo fenomeno. Ma non è affatto così: Durkheim espone le sue convinzioni con estrema chiarezza, senza accontentarsi di affermare che l'atto di suicidio sarebbe dannoso a qualunque tipo di società.30 In — S. 22 —realtà propone una spiegazione complessa del fatto che le società più «primitive» siano più permissive di quelle medievali o moderne nel giudicare e nel combattere il suicidio. Secondo Durkheim, questo mutato atteggiamento va ricondotto al fatto che le società moderne sono consapevoli del carattere sacro della persona umana e hanno sviluppato nei suoi confronti un rispetto che esclude qualsiasi genere di distruzione. Questo atteggiamento resiste, anche se le convinzioni religiose delle persone nelle società industrializzate si allontanano sempre di più dalle dottrine della tradizione giudaico-cristiana. Di fronte al suicidio di uno dei suoi membri, la società conosce una frattura, che ferisce il suo tessuto sociale e la fa sentire indifesa. Per proteggersi, le moderne società devono quindi reagire ed esprimere la propria disapprovazione morale e sociale del gesto suicida, senza però reintrodurre le punizioni previste dalle società arcaiche contro coloro che tentavano o portavano a termine questo atto. Affinché le persone agiscano secondo determinate regole e non in totale anomia (assenza di norme sociali), la società deve trovare un equilibrio tra tendenze collettiviste e individualiste, per creare i presupposti affinché l'individuo in caso di conflitto non ricorra al suicidio come ultima ratio31.
30Cfr. Émile Durkheim, Il suicidio. Studio di sociologia, trad. it. Milano 1987.
Nella sociologia del Ventesimo secolo, il dibattito sugli argomenti morali era stato relegato in secondo piano a favore di discorsi incentrati sulla psicologia e sulla psichiatria, per poi tornare d’attualità, essenzialmente per la problematica della fase finale dell'esistenza umana caratterizzata dalla malattia e dal dolore.
Da allora, la ricerca sociologica ha potuto dimostrare che le persone confrontate con malattie, stress, traumi, abusi o altri problemi personali gravi presentano un elevato rischio di sviluppare un comportamento suicida. Tuttavia, solo una minoranza delle persone che rientrano in questi gruppi ad alto rischio si toglie davvero la vita o tenta di farlo. Non bastano quindi i fattori di rischio individuali a spiegare la frequenza o la scarsità dei suicidi in queste fasce di popolazione. Come lo stesso Durkheim aveva gia supposto a suo tempo, la frequenza del suicidio dipende dal clima morale o psicologico che regna in una determinata società. Per spiegare fenomeni come il suicidio, occorre infatti riferirsi alle norme e ai valori, ai modelli comportamentali e ai modelli risolutivi che una società produce e trasmette. Durkheim sosteneva che la frequenza dei suicidi varia a seconda del grado d’integrazione degli individui nella comunità. Nel frattempo, a questa sua regola sono stati aggiunti altri fattori di natura sociale.
Secondo I. H. Mäkinen, il clima sociale è soprattutto un sistema culturale e normativo, del quale fanno parte le leggi, i comportamenti culturali e le religioni. Rifacendosi alla teoria sociale di Talcott Parson, Mäkinen dimostra come i sistemi simbolici culturali possano creare esigenze individuali. Queste esigenze riducono il margine di manovra e influenzano le motivazioni e le forme di comportamento adottate dinnanzi a un problema da risolvere. Sulla stessa linea, Menno Boldt ha evidenziato il ruolo svolto dalle concezioni socio-culturali del suicidio nell'influenzare il comportamento individuale. La situazione varia a seconda che il suicidio sia considerato un peccato imperdonabile, un atto psicotico, un diritto umano, un dovere rituale, un atto impensabile o qualcos’altro ancora.32
Nelle sue ricerche svolte nell’ambito di una teoria delle motivazioni sociali - che non si limitava a paragonare la frequenza degli atti, ma esaminava l'insorgere della motivazione dal profilo qualitativo – Christa Lindner-Braun33 ha proposto una spiegazione del suicidio articolata su quattro livelli. (1) La valutazione dei risultati:che esamina in quali casi un atto suicida si conclude con la morte e in quali il — S. 23 —diretto interessato sopravvive. (2) La valutazione del gesto: nell’ambito della quale ci si chiede quando e perché è stato compiuto un gesto suicida. (3) La valutazione della strumentalità: che valuta in che modo nasce l’idea di commettere suicidio o di tentarlo. (4) La valutazione della motivazione: che analizza la maniera in cui nasce la convinzione di trovarsi in una situazione senza via d’uscita. Basandosi sulla sua teoria esplicativa, Christa Lindner-Braun insiste sul fatto che i suicidi e i tentativi di suicidio sono un fenomeno sociale e non vanno considerati come semplici atti di natura psicopatologica. Questo emerge soprattutto al quarto livello, poiché i fattori che generano la convinzione di trovarsi in una situazione senza via d’uscita possono trovarsi al di fuori dalla sfera d’influenza dell’individuo.
31Idem, pag. 336
32Cfr. panoramica in U. Bille-Brahe, Sociology and Suicidal Behaviour, in: K. Hawton, K. van Heeringen, eds., The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, Chichester 2000, pagg. 193-207).
33Cfr. Ch. Lindner-Braun, Soziologie des Selbstmords, Opladen 1990.
A livello interpersonale si constata un fenomeno di trasmissione del comportamento suicida in seno alle famiglie o a piccoli gruppi. Il comportamento suicida è fondamentalmente un comportamento acquisito come forma speciale di comunicazione e mezzo per risolvere i problemi. Diversi studi dimostrano che una persona confrontata con un comportamento suicida in famiglia è maggiormente esposta al rischio di commettere a sua volta un simile atto. A livello macroscopico, anche i mass media incidono notevolmente sul comportamento delle persone, veicolando ideali che valorizzano il suicidio e che inducono in un certo senso all’emulazione.34
Una delle prove più impressionanti di questa ipotesi è quella derivante dalla decisione (del 1987) di modificare la copertura giornalistica dei casi di suicidio avvenuti nella metropolitana di Vienna. Questo provvedimento ha evidenziato l'effetto preventivo di una precisa politica dell'informazione. Dalla sua apertura, nel 1978, la metropolitana della capitale austriaca era stata spesso funestata da suicidi. Nei primi anni, il loro numero era contenuto, ma a partire dal 1984 è cresciuto rapidamente e la spiegazione non poteva essere attribuita all’ampliamento della rete. Dal canto loro, i media riportavano ogni suicidio con toni sensazionalistici e drammatici. Con l’introduzione, nel 1987, delle direttive sulla copertura giornalistica, la stampa scritta ha fatto in modo che le notizie sui suicidi non apparissero più sulle prime pagine e si limitassero a poche righe. Grazie a questa contromisura, la frequenza dei suicidi nella metropolitana è scesa di due terzi circa e ed è rimasta costante negli anni successivi.35
Conosciuto, anche se controverso nella ricerca empirica, è il cosiddetto «effetto Werther». Negli anni 1981 e 1982, il secondo canale della televisione tedesca ha trasmesso uno sceneggiato televisivo dal titolo «Tod eines Studenten» (Morte di uno studente), che racconta di un suicidio sulla linea della metropolitana. Rapidamente, il tasso di suicidi dei giovani dai 15 ai 29 anni subisce un’impennata, più marcata in occasione della prima diffusione che della replica.
La correlazione tra una diversa copertura da parte della stampa scritta e la variazione della frequenza dei suicidi avvalora l’ipotesi secondo cui le cronache e la descrizione di un comportamento suicida reale o fittizio possono provocare altri suicidi e accentuare il comportamento imitativo.36 Diversamente, un resoconto oggettivo dell’accaduto può esercitare un effetto preventivo. Finora non sono ancora stati studiati i potenziali effetti della crescente accettazione a livello sociale e del simbolismo specifico dei suicidi assistiti da associazioni specializzate o strutture mediche sulla motivazione del comportamento suicida.
34Cfr. Bille-Brahe, loc. cit.
35Cfr. A. Schmidtke, S. Schaller, The Role of Mass Media in Suicide Prevention. in: K. Hawton, K. van Heeringen, eds., The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, Chichester 2000, pagg. 675-697.
36Cfr. Schmidtke / Schaller, loc. cit.
II.4 Epidemiologia del suicidio37
Sulla frequenza del suicidio esistono cifre relativamente precise. In Svizzera, dall’1 al 2 per cento di tutti i decessi è imputabile al suicidio38. Nei Paesi dell’UE ogni anno muoiono circa 58’000 persone in seguito a suicidio o autolesioni. Il numero dei suicidi supera quello di decessi per incidenti stradali (50’700) e omicidi (5’350).39 Diversa è la situazione dei tentativi di suicidio, per i quali le conoscenze sono meno precise. Si tratta di un fenomeno relativamente frequente, e si calcola che nel corso della propria esistenza circa il 10 per cento della popolazione svizzera tenti una o più volte di togliersi la vita.
a)Suicidi
Nel 2000, in Svizzera, 1’378 persone (979 uomini e 399 donne) si sono tolte la vita, una cifra che equivale a un tasso di suicidio di 19,1 per 100’000 abitanti. Dalla statistica delle cause di morte, realizzata dall’Ufficio federale di statistica, emerge che nel 2000 i decessi per suicidio superavano l’insieme dei morti per aids, droga e incidenti (cfr. tabella). Il suicidio è attualmente la principale causa di morte degli uomini dai 15 ai 44 anni. Nelle cause di morte precoce, solo i tumori tra le donne di 43 anni e più hanno un'incidenza maggiore del suicidio.
Tabella: Cause di morte nel 200040
(fonte: statistica delle cause di morte, UST)
Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel 2000 sono decedute nel mondo circa 815 000 persone per suicidio, ciò che corrisponde a un tasso di 14,5 suicidi per 100’000 abitanti o a un suicidio ogni 40 secondi.41 In Svizzera, il tasso di suicidio è di 19,1 e risulta nettamente superiore alla media europea sia tra gli uomini che tra le donne. È inferiore a quello attestato da Russia, Ungheria, Slovenia, Finlandia, Croazia, Austria e Belgio, ma superiore alle cifre registrate da Francia, Danimarca e Germania e nettamente superiore a quelle di Stati Uniti, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia.42
Differenze cantonali: negli ultimi 30 anni, le differenze cantonali si sono nettamente attenuate. Dal 1990 al 1999 i tassi annuali di suicidio variavano dai 15/100’000 abitanti (del Ticino e della Svizzera centrale) ai circa 25/100’000 (di Appenzello, Basilea, Berna). Il tasso di suicidio rispecchia il grado di urbanizzazione di un Cantone: — S. 25 —in altre parole, tanto più un Cantone è urbano, quanto maggiore è il tasso di suicidio. L’unica eccezione che permane peraltro inspiegabile è costituita dai Cantoni rurali di Appenzello Esterno e Appenzello Interno che si situano in testa alla classifica.
37Cfr. anche Rapporto dell’Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP, Suicidio e prevenzione del suicidio in Svizzera, Rapporto in esecuzione del postulato Widmer (02.3251), Berna 2005
38Cfr. Ufficio federale di statistica, UST, statistica delle cause di morte
39Cfr. OMS, Banca dati europea Salute per tutti, giugno 2004 http://www.euro.who.int/hfadb
40Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), suicidio e prevenzione del suicidio in Svizzera, Rapporto in risposta del postulato Widmer (02.3251), Berna 2005
41Cfr. OMS, Krug EG et al. (ed.), World report on violence and health, World Health Organization, Ginevra, 2002.
42OMS loc. cit.
Caratteristiche sociodemografiche
Sesso: i suicidi sono circa tre volte più frequenti tra gli uomini che tra le donne. Negli anni dal 1995 al 2000, il tasso medio di suicidio si è attestato a 26,7/100’000 tra gli uomini e a 9,3/100’000 tra le donne. Forti differenze emergono anche riguardo alle modalità di suicidio (vedi sotto).
Età: particolarmente marcate sono le differenze nei tassi di suicidio tra uomini e donne nelle fasce d'età dai 15 ai 24 anni e oltre i 75 anni, un gruppo quest’ultimo dove questo fenomeno è di 3,5-4 volte più elevato tra gli uomini che tra le donne. Esaminando l'andamento della quota di suicidi in base all’età, si constatano differenze a seconda del sesso (cfr. figure sotto). Tra le persone in età avanzata, i suicidi hanno segnato una forte crescita. In seguito all’invecchiamento demografico della società, c’è da attendersi un aumento del numero di suicidi tra la popolazione anziana.
Figure: Tassi di suicidio e frequenza in cifre assolute, per età e sesso43
(Medie 1996-2000; (fonte: statistica delle cause di morte, UST)
Uomini Uomini
Donne Donne
Classi di età Classi di età
Altri fattori: lo stato civile incide notevolmente sul rischio di suicidio, in particolare tra gli uomini. Il rischio di commettere suicidio delle persone vedove, divorziate o sole è di 1,5-2 volte superiore a quello delle persone coniugate. Anche fattori come la formazione, la professione e il reddito possono incidere. Secondo l’Indagine sulla Salute in Svizzera nel 1993, le persone attive nell’artigianato e quelle senza formazione professionale sarebbero leggermente più esposte al rischio di suicidio.44
43Cfr. UFSP loc. cit.
44Cfr. T. Spuhler/K. Michel, Suizid, in: W. Weiss (ed.), Gesundheit in der Schweiz, Zürich, 1993.
Modalità di suicidio
La statistica delle cause di morte dell’Ufficio federale di statistica esamina anche le modalità di suicidio dal 1969 al 2000. Da questa analisi risulta che gli uomini ricorrono il più sovente alle tecniche «dure» (armi da fuoco: 32,2%; impiccagione: 28,1%), mentre le donne optano nell’ordine per l’avvelenamento (24,5%), l’impiccagione (19,2%), l’annegamento (17,7%) e il salto nel vuoto (16,9%).
b)Tentativi di suicidio
È più difficile rilevare statisticamente i tentativi di suicidio che i suicidi portati a termine. Si possono tuttavia ottenere informazioni particolarmente attendibili dalle ricerche svolte sui tentativi di suicidio oggetto di trattamento medico. Lo studio multicentrico dell’OMS/EURO per la rilevazione del comportamento suicida45 tenta con l’ausilio di una definizione unitaria46 di censire tutti i tentativi di suicidio di determinate regioni in vari Paesi europei. Per la Svizzera sono stati raccolti i dati dell’agglomerato di Berna, dal 1989 al 1995, e del Cantone di Basilea Città, a partire dal 2003. Generalizzando questi dati all’intera Svizzera, si può supporre che ogni anno più di 10’000 persone sono sottoposte a cure mediche per un tentativo di suicidio (ca. 4'000 uomini e 6'000 donne). Calcolando che alcuni soggetti sono registrati più volte perché tentano ripetutamente di togliersi la vita, si calcola che circa 9'000 persone all’anno ricorrono al medico per le conseguenze del loro gesto. In altre parole: una volta nel corso della propria vita quasi il 10 per cento della popolazione residente in Svizzera tenta di uccidersi.
Si suppone che complessivamente i tentati suicidi siano nettamente superiori ai 10'000 casi sottoposti a trattamento citati poc’anzi. Vista la difficoltà di quantificare le cifre sommerse, le stime variano notevolmente: quelle più prudenti indicano dai 20'000 ai 25'000 casi all’anno. Queste cifre non tengono conto però dei comportamenti autolesivi abituali come l’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, il tabagismo, l’obesità o la guida pericolosa.
Caratteristiche sociodemografiche:
diversamente dai suicidi, i tentativi di suicidio sono più frequenti tra le donne che tra gli uomini. Per esempio, dal 1989 al 1995 i tassi medi di tentato suicidio nell’agglomerato di Berna erano di 100 per 100'000 uomini e di 160 per 100'000 donne. La differenza tra i sessi è notevole soprattutto tra i giovani. In Svizzera, il tasso di tentato suicidio supera di quattro volte tra gli uomini e di 16 volte tra le donne quello dei suicidi consumati.
Lo stato civile incide anche sul tentato suicidio: infatti, le persone sole e le famiglie monoparentali presentano un rischio di tentato suicidio doppio rispetto a quelle che vivono in nuclei familiari composti da padre, madre, figlio/figli. Il tasso di tentato suicidio supera la media tra le persone senza formazione postobbligatoria, inoccupate e straniere residenti. Le differenze tra le religioni sono invece lievi.
Modalità di tentato suicidio:
diversamente da quanto avviene per i suicidi, i farmaci e le droghe sono utilizzati almeno in due terzi dei casi di tentato suicidio. Più dei tre quarti delle sostanze utilizzate sono psicofarmaci.47 Gli uomini ricorrono più spesso delle donne ai cosiddetti metodi «duri», come il taglio delle vene, l’impiccagione o il salto nel vuoto da notevoli altezze. In un caso su quattro le modalità utilizzate sono multiple.
46«Il tentato suicidio è inteso come un atto che non ha esito fatale, nel quale l’individuo compie un atto non abituale che, senza l’intervento di altri, gli avrebbe causato un danno o deliberatamente ingerisce una sostanza in eccesso rispetto al dosaggio prescritto o a quello generalmente riconosciuto come terapeutico, la qual cosa, secondo quanto desiderato dall’individuo stesso, dovrebbe procurare delle gravi conseguenze alla sua salute». [OMS, 1986]
47Cfr. K. Michel, C. Knecht, I. Kohler., M. Sturzenegger, Suizidversuche in der Agglomeration Bern. Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1991; 121: 1133–1139.
c)Fattori psicologici o psichiatrici che incidono sulla suicidalità
Nel corso del ventesimo secolo, la ricerca in materia di suicidio ha fornito risultati ampiamente avvalorati circa i presupposti, l'evoluzione e i fattori scatenanti della suicidalità. Si tratta di riscontri epidemiologici, risultati neurobiochimici e descrizioni di fenomenologia clinica, di psicologia profonda e di psicodinamica. Oggigiorno, la suicidalità è considerata un comportamento complesso e determinato generalmente da vari fattori che può colpire chiunque. Non è di per sé una malattia, ma è sovente correlata con un disturbo psichico o una situazione di vita pesante e legata a una malattia. Il comportamento suicida può essere espressione di un desiderio d’autonomia, ma in genere dal punto di vista psichiatrico la decisione di farla finita è solo parzialmente libera. Spesso, il margine teoricamente riservato all'autodeterminazione è limitato dall'umore depressivo o disperato, da paure irrazionali o esagerate, da rappresentazioni illusorie o paranoiche. In genere, la tendenza al suicidio è fluttuante e il passaggio all’atto deriva spesso da una ponderazione ambivalente della situazione. Solo in pochi casi un tentativo di suicidio fallito è ripetuto immediatamente. Spesso l’intenzione di farla finita è associata ad aspettative non realizzate.
I risultati delle ricerche in questo ambito sono unanimi nel rilevare che la disillusione è il principale motivo di suicidio. Altri motivi possono essere la disperazione, la sensazione di minaccia, l’isolamento, la vergogna o la rabbia narcisistica. Una parte dei comportamenti suicidari è considerata come un tentativo di salvare con un atto libero un sentimento d’amor proprio minacciato oppure di evitare la vergogna di un declino con un gesto risoluto.
Le malattie psichiche costituiscono il maggiore fattore di rischio. Infatti, il 90 per cento di tutte le persone che si tolgono la vita soffrono di una depressione, di un altro disturbo psichico diagnosticabile o sono affette da dipendenze.48 Nel quadro di autopsie psichiatriche, è stato accertato che nel 40-50 per cento dei suicidi, al momento di commettere l’atto le vittime presentavano uno stato di depressione aggravata. Parallelamente, nel 40 per cento circa dei casi è stato diagnosticato un problema di dipendenze e un’incidenza dell’alcool in circa un quinto di tutti i suicidi. Nel 10 per cento dei suicidi è stata constatata una patologia schizofrenica.49
Contrariamente ai suicidi, associabili fino al 90 per cento dei casi a disturbi psichici nella storia del soggetto, nei tentativi di suicidio la correlazione con le psicopatologie è meno evidente. Specialmente nel caso di episodi unici di tentato suicidio, a scatenare la decisione è spesso una situazione di crisi (passeggera) e più raramente un disturbo psichico di lungo corso che necessita di terapie specifiche.50 Diversamente, dal 25 al 50 per cento di tutti i tentativi di suicidio (in particolare tra gli anziani) sono associati a gravi malattie fisiche con forti dolori cronici e disabilità.51
Le persone in crisi suicidale necessitano più che mai di comprensione ed empatia, di qualcuno che li ascolti, e che capisca che il desiderio di farla finita non ha motivazioni fisse. Queste persone hanno bisogno di un approccio personale, ma non le si può costringere. Molte possono trarre giovamento dal trattamento psichiatrico o psicoterapeutico del disturbo psichico che le affligge. Una profilassi mirata, che includa la preparazione dei medici generalisti nel riconoscere e trattare le depressioni permette di ridurre nettamente il tasso di suicidio tra la popolazione52.
48Cfr. A.L. Beautrais, Risk factors for suicide and attempted suicide among young people. A report prepared for the National Health and Medical Research Council 1998, National Health and Medical Research Council, Canberra, 2000.
49Cfr. T. Bronisch, Der Suizid. Ursachen, Warnsignale, Prävention, München 1999.
50Cfr. I. Sakinofsky, Repetition of Suicidal Behaviour, in: K. Haston, K. van Heeringen (ed.), The international Handbook of Suicide and Attempted Suicide, Chichester 2000: 385–404
51Cfr. E. Nylev Stenager/E.Stenager, Physical Illness and Suicidal Behaviour, in: K. Haston, K. van Heeringen (ed.), The international Handbook of Suicide and Attempted Suicide, Chichester 2000: 405–420.
II.5 Prevenzione del suicidio
Il suicidio è una causa di morte almeno in parte evitabile. La Svizzera presenta un elevato tasso di suicidio, e il potenziale di prevenzione è altrettanto rilevante. Le difficoltà nel riconoscere le persone a rischio rappresentano una grossa sfida per il sistema sanitario. I suicidi e i tentati suicidi non sono un fatto individuale, bensì un problema di salute pubblica che l’intera società deve arginare con le dovute contromisure.
Nel 2001/2002 in Svizzera i suicidi assistiti costituivano lo 0,4 per cento di tutti i decessi. Su scala nazionale, la frequenza dell’assistenza al suicidio si situava a una ventina di casi all’anno nei primi anni Novanta, per poi attestarsi attorno al centinaio di casi a partire dal 1996. Secondo quanto comunicato dalle associazioni di aiuto al suicidio, nel 2002 sono stati registrati complessivamente 137 casi (Exit, Svizzera tedesca, 100 casi; Dignitas, 17 casi; Exit Svizzera romanda, 20 casi). Questa cifra corrisponde all’incirca al 10 per cento di tutti i suicidi o allo 0,2 per cento dei decessi complessivi. Dignitas ha assistito al suicidio anche persone provenienti dall’estero: 59 nel 2002 e 91 nel 2003.53
L’assistenza al suicidio va quindi considerata un atto di eutanasia unicamente se presa in considerazione dal malato terminale o dalla persona in punto di morte. In Svizzera, le associazioni di aiuto al suicidio assistono anche persone che non sono né morenti né affette da malattie incurabili. Da un’analisi dei casi trattati da Exit nella regione di Basilea dal 1992 al 1997 emerge che in 11 dei 43 casi esaminati non sussisteva né una disabilità grave né una malattia in fase terminale.54
Prevenire il suicidio significa evitare che un individuo si tolga la vita o tenti di farlo. A livello temporale, la prevenzione si articola sui seguenti livelli:
1.La prevenzione primaria del suicidio tenta in generale di ridurre i rischi del
gesto suicida attraverso provvedimenti di natura sociale. Rientrano nella prevenzione primaria l'informazione o altre contromisure tese a ridurre il manifestarsi di malattie psichiche gravi (depressioni, alcolismo) in seno a una società.
2.La prevenzione secondaria del suicidio consiste nel tentare di arginare
attraverso misure di assistenza e trattamenti adeguati il rischio di atti di suicidio, aggravato dall’esistenza di situazioni difficili o di malattie psichiche.
3.La prevenzione terziaria del suicidio è finalizzata al miglioramento della pro-
gnosi delle persone che hanno già tentato il suicidio attraverso misure di protezione, consulenza, assistenza e terapia.
In Svizzera ad offrire la prevenzione primaria sono soprattutto le famiglie, le scuole, le chiese e altre istituzioni sociali. Negli ultimi anni, il lavoro d’informazione sulla problematica del suicidio ha fatto progressi sia nelle scuole dell'obbligo che negli istituti di formazione superiore. Il successo della prevenzione primaria dipende anche dalle condizioni di vita in seno alla società.
52Cfr.. al riguardo: W. Rutz, L. von Knorring, J. Walinder, Frequency of suicide on Gotland after systematic postgraduate education of general practitioners. Acta Psychiatrica Scandinavica 1989; 80: 151–4. G.E. Murphy, The Physician’s Responsibility for Suicide. II. Errors of Omission. Annals of Internal Medicine 1975, 82: 305–309. K. Michel, Suizide und Suizidversuche: Könnte der Arzt mehr tun? Schweizerische medizinische Wochenschrift 1986; 116: 770–774. K. Michel, Der Arzt und der suizidale Patient, Teil 1: Grundsätzliche Aspekte, Schweiz Med. Forum 29/30: 704–7, Teil 2: Praktische Aspekte, Schweiz Med. Forum 31: 730–4
53Cfr.. al riguardo: K. Faisst , S. Fischer, U. Zellweger, G. Bosshard, W. Bär, F. Gutzwiller, Medizinische Entscheidungen am Lebensende in sechs europäischen Ländern: Erste Ergebnisse. EU-Projekt «Medical End-of-Life Decisions: Attitudes and Practices in 6 European Countries». Bollettino dei medici svizzeri 2003; 84:1676–1678. Bosshard/Ulrich/Bär: 748 cases of suicide, pagg. 310–317.
54Cfr. A. Frei,T. A. Schenker, A. Finzen, K. Krauchi, V. Dittmann, U. Hoffmann-Richter, Assisted suicide as conducted by a Rightto-Die-society in Switzerland: a descriptive analysis of 43 consecutive cases. Swiss Medical Weekly 2001; 131: 375–380.
Tutto quanto ostacola o preclude l’accesso a determinati strumenti e modalità di suicidio (detossificazione del gas domestico, inasprimento delle normative sulle armi da fuoco, distribuzione controllata dei medicinali e diminuzione della loro tossicità) rappresenta una misura sociale che esplica un effetto preventivo sia a livello primario che secondario. Anche le linee di assistenza spirituale si situano a cavallo tra la prevenzione primaria e secondaria. Il loro obiettivo è di evitare le crisi suicidali attraverso il dialogo e di aiutare le persone già in crisi ad uscirne.
La misura di profilassi secondaria più diffusa e più analizzata è senza dubbio la terapia farmacologica e/o psicoterapeutica delle patologie psichiche che comportano un elevato rischio di suicidio. Mediante un corretto trattamento è possibile agire sulle spinte autodistruttive in situazioni di crisi e dipanare in un certo senso la situazione. Una terapia farmacologica mirata consente di trattare gli episodi depressivi, l’angoscia patologica o i disturbi psicotici e di ridurre la relativa suicidalità. Oltre a questi supporti medicamentosi, sono soprattutto il dialogo e la profondità della relazione con il medico ad essere importanti per il paziente e ad esplicare un effetto preventivo sulla tendenza al suicidio.
Le offerte di assistenza e riabilitazione destinate specificamente ai cosiddetti gruppi ad alto rischio, come le persone anziane e socialmente isolate, i tossicodipendenti e i malati psichici già trattati in strutture stazionarie, esercitano anche un effetto di prevenzione terziaria. Questo genere di prevenzione, finalizzata soprattutto alla reintegrazione delle persone che hanno tentato di togliersi la vita, comprende anche la psicoterapia e la farmacoterapia di lunga durata.
L’effetto di singoli provvedimenti preventivi specifici non è ancora abbastanza documentato. Quel che è certo è che in genere una persona che dopo un primo serio tentativo di suicidio può contare su un aiuto adeguato non cerca più di togliersi la vita. Una moderna profilassi del suicidio deve quindi prendere in considerazione sia fattori sociali sia fattori medici e psichiatrici sia quelli legati alla visione del mondo.
Osservando l’andamento dei tassi internazionali di suicidio in diversi Paesi europei (cfr. Bopp e Gutzwiller 2003), si constata che la frequenza di questi atti non è fissa. Infatti, grazie agli sforzi di prevenzione, Paesi come la Germania e la Danimarca che registravano tradizionalmente tassi di suicidio elevati, sono riusciti a ridurre sensibilmente questo fenomeno tra il 1955 e il 1999. In futuro occorrerà migliorare la capacità di riconoscimento delle tendenze al suicidio, l’assistenza professionale delle persone a rischio e la ricerca in materia di prevenzione.
Questa constatazione non implica tuttavia l’obbligo assoluto di impedire qualunque suicidio, ma il dovere di evitare perlomeno quei casi legati inequivocabilmente a un disturbo psichico come una profonda depressione. L’obbligo di prevenzione non presuppone nemmeno il ricorso a qualsiasi mezzo per impedire un atto estremo. Nell’attuale dibattito si delinea un certo consenso sull’opportunità di considerare in ogni caso il principio di proporzionalità. Le misure coercitive come la privazione della libertà a titolo cautelativo sono plausibili unicamente nei confronti di persone psichicamente labili, il cui discernimento è fortemente compromesso.
Le misure preventive devono quindi essere adeguate alla situazione. È infatti importante non ferire l'autonomia di persone capaci di discernere e non obbligare chi desideri farla finita a continuare a vivere ad ogni costo. Questo genere di prevenzione si estende sul lungo temine e va applicato già nell’infanzia o nell’adolescenza, e non solo dopo le prime crisi suicidali in età adulta.
— S. 30 —Il suicidio sfugge a qualsiasi tentativo di teorizzazione: una considerazione che risulta necessaria viste le molteplici chiavi di lettura della problematica del suicidio e della pluralità di discorsi di natura etica. In questo caso ci si trova dinnanzi a un aspetto tragico, difficilmente controllabile che si manifesta anche nella frammentarietà, con la quale il diritto reagisce alla problematica e tenta se non di disciplinarla, quanto meno di formalizzarla.
II.6 Origine, interpretazione e contesto della norma penale di cui all’arti-
colo 115 CP
a)Genesi
Nel corso del diciottesimo secolo, la valutazione penale della problematica del suicidio nell’Europa continentale subisce un’inversione di rotta. Con l'avvento dell'illuminismo, il dogma medievale del suicidio come crimine (difeso dalla Chiesa e dallo Stato) perde vigore. La nascita del moderno diritto penale segna in effetti l'inizio di un processo di depenalizzazione giuridica del suicidio, che si è tradotto in una moltitudine di leggi.55
Anche la valutazione del suicidio in Svizzera ha seguito questo mutamento giuridico. Nel 1893, nella sua rappresentazione del diritto penale Carl Stooss, «padre» del Codice penale svizzero56 scriveva che a ragione le leggi svizzere non prevedono la punizione del suicida il cui tentativo è fallito; nella maggior parte dei casi queste persone sono affette da disturbi mentali, uno stato questo che richiede la compassione e non la punizione.57 In questo senso, il principio dell’impunità del suicidio o del tentativo di suicidio era incontestato.58
La partecipazione a un suicidio era invece vista diversamente. Alla fine del Diciannovesimo secolo, in Svizzera e in numerosi altri Stati l'opinione dominante consisteva nel ritenere punibile la partecipazione di una terza persona a un suicidio. In sintonia con lo spirito del tempo, nella sua monografia apparsa nel 1896 Viktor Wellauer sosteneva che l’incitamento e l’assistenza al suicidio sono atti talmente immorali e i comportamenti dei partecipanti rappresentano una tale violazione dell'ordine giuridico che risulta necessaria una repressione specifica.59 Analoga l'argomentazione di Carl Stooss nella sua presa di posizione del 1894, secondo cui colui che determina l’infelice vittima (suicida) a commettere l’atto o le presta aiuto merita di essere punito, in quanto non sussistono motivi che escludono la punibilità del suicidio per il partecipante.60
55Per un'analisi delle origini storico-giuridiche, cfr. K. Schüttauf.Suizid im Recht, in: G. Brudermüller/W. Marx/K. Schüttauf (ed.), Suizid und Sterbehilfe, Würzburg 2003, pagg. 82–91. Cfr. anche A. Bondolfi, Ethische Wertungen des Suizids im Laufe der Geschichte: Übertretungen des Tötungsverbots, Pathologie...?, in: H.-B. Peter/P. Mösli (ed.), Suizid...?: aus dem Schatten eines Tabus, Zürich 2003, pagg. 37–48.
56Cfr. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0.
57C. Stooss, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts. Basel/Genf 1893, pag. 15. «Eine Bestrafung des Selbstmörders, dessen Versuch misslungen ist, sehen die schweizerischen Gesetze mit Recht nicht vor; in den meisten Fällen liegt der That Geistesstörung zu Grunde, in allen ein Zustand, der Mitleid und nicht Strafe herausfordert.»
58Cfr. p. es. il commento del professore zurighese E. Hafter, noto esperto di diritto penale, secondo cui «das Strafrecht bekümmert sich nicht um den Selbstmord […]»Il diritto penale non si preoccupa del suicidio); E. Hafter, Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil. Erste Hälfte: Delikte gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit, gegen das Geschlechtsleben, gegen die Ehre, gegen das Vermögen, Berlin 1937, pag. 26. Inequivocabile anche il commento di P. Logoz: «Car celui qui se suicide n’attente qu’à sa propre vie. Son acte relève de la religion, non du droit pénal»; Commentaire du Code pénal suisse. Partie spéciale. vol. 1, Neuchâtel/Paris 1955
59V. Wellauer, Der Selbstmord: insbesondere Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord (tesi fac. giuridica.). Bern 1896, pag. 94. «Anstiftung und Beihülfe zum Selbstmord ist jedoch eine solche unsittliche Tat und es enthalten die Handlungen der Teilnehmenden eine solche Verletzung der Rechtsordnung, dass sich eine besondere Strafandrohung auf dieselbe empfiehlt.»
60C. Stooss, Schweizerisches Strafgesetzbuch: Vorentwurf mit Motiven, Basel 1894, pag. 26. «Wer aber den Unglücklichen [Selbstmörder] zu der That bestimmt oder ihm dabei Hülfe geleistet hat, ist strafwürdig; denn die Gründe, welche eine Bestrafung des Selbstmörders ausschliessen, bestehen für den Teilnehmer nicht.»
Questa riflessione costituisce l’argomento per la creazione di una norma penale speciale riguardo all'istigazione e all’aiuto al suicidio. Già prima dell’entrata in vigore del Codice penale svizzero (1° gennaio 1941) esistevano leggi penali cantonali61 che prevedevano la punibilità della partecipazione al suicidio. È proprio su questi modelli legislativi che s’ispirava l’avamprogetto di Codice penale svizzero di Stooss risalente al 1893. Riguardo alla problematica del suicidio, Stoss sosteneva infatti che colui che determina intenzionalmente altri a commettere suicidio o gli presta aiuto, è punito con la prigione da tre mesi a un anno.62
Il principio della punibilità della partecipazione al suicidio è stato confermato dalle commissioni d’esperti incaricate dell’elaborazione dell’avamprogetto. Gli esperti erano fondamentalmente concordi sulla necessità di risolvere il dilemma giuridico tra l'impunibilità del suicidio e la condanna della partecipazione creando una norma particolare. Al riguardo il professore ginevrino Alfred Gautier sosteneva che se non fossero menzionati esplicitamente, questi atti sfuggirebbero a qualsiasi pena, Dato che il suicidio non è un delitto, in assenza di un’apposita disposizione l’assistenza e l’incitazione al suicidio non sarebbero stati considerati atti di complicità in un delitto.63
La questione della punibilità ha tuttavia suscitato un certo numero di discussioni. Per esempio i pareri discordavano sull’esistenza di «motivi egoistici» nella partecipazione al suicidio. Contro una simile limitazione si è espresso il professor Philipp Thormann, di Berna.64 Per finire, la commissione d'esperti ha favorito la tesi secondo cui questa limitazione sarebbe stata necessaria per evitare una «penalizzazione eccessiva»: «Si elle [la restriction] est biffée, l’article pourra devenir une application plus fréquente, mais alors il frappera surtout des personnes qui ont agi par des mobiles loyaux et honorables, les hommes, par exemple qui auront par amitié facilité le suicide d’un camarade perdu d’honneur.»65
Al riguardo, va citata anche la posizione dell'illustre penalista Ernst Hafter, che perorava la causa della fondamentale punibilità della partecipazione al suicidio: sostenendo che colui che presta assistenza al suicidio, crea le condizioni per la distruzione della vita altrui e che quindi un simile atto va sanzionato.66 Sempre secondo Hafter, andrebbe tuttavia punito unicamente il gesto mosso da «motivi egoistici», ed esonerata l’assistenza al suicidio non dettata da simili motivi, in quanto sarebbe contrario alla sensibilità umana punire colui che aiuta a morire un amico disonorato dinnanzi agli occhi del mondo da un delitto e distrutto nell’esistenza, procurandogli il mezzo per farla finita, indipendentemente dal fatto che si tratti nel singolo caso di aiuto o di istigazione. Sarebbe contrario alla giustizia, punire colui che conforta e aiuta a un malato incurabile deciso a farla finita, porgendogli gli strumenti necessari che gli consentono di darsi la morte.67
61I Cantoni di Sciaffusa, Ticino, Berna, Friburgo e Neuchâtel prevedevano forme di punibilità per la partecipazione al suicidio.
62Articolo 52 «Wer jemanden vorsätzlich zum Selbstmord bestimmt oder ihm dazu Hilfe leistet, wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu einem Jahr bestraft.»
63«Car s’il n’en était pas fait mention expresse, ces actes échapperaient à toute peine, le suicide n’étant pas un délit, de sorte que l’assistance et l’incitation au suicide ne sauraient être, à défaut d’une disposition expresse, envisagées comme des actes de complicité dans un délit.» Codice penale svizzero. Verbale della seconda commissione d’espertiPer i cenni storici, cfr anche A.Pedrazzini, L’omicidio del consenziente ed il suicidio nel diritto contemporaneo: con particolare riguardo al Codice penale svizzero (tesi Berna), Locarno 1949.
64Motivato tra l’altro dal fatto che in molti casi sarebbe estremamente difficile appurare i motivi che hanno spinto l'autore a incitare un terzo al suicidio; verbale della seconda commissione d'esperti, pag. 171
65Se [la restrizione] è eliminata, l’articolo potrà trovare applicazione più frequente, ma in tal caso colpirà prevalentemente persone che hanno agito per motivi leali e onorevoli, come per esempio gli uomini che per amicizia faciliteranno il suicidio di amici che hanno perso l'onore; così sosteneva il Consigliere di Stato neocastellano Albert Calame; cfr. Verbale della seconda commissione d’esperti, pag. 172 [libera traduzione].
66Cfr. Hafter, Codice penale svizzero pag. 26.
Per formulare il suo progetto del 1918, il Consiglio federale parte da questa argomentazione. L’articolo 102 del suo progetto recita: Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Il Consiglio federale commenta queste disposizioni sostenendo che l'incitazione e l'assistenza al suicidio possono essere mosse da motivi altruisti. Pertanto sono condannate unicamente l'istigazione e l’aiuto al suicidio per motivi egoistici, come l'istigazione al suicidio di una persona che l'autore deve sostenere o di cui spera di ottenere l'eredità.68
Il progetto di norma speciale in materia di istigazione e aiuto al suicidio sarà poi adottato sotto forma di articolo 115 del Codice penale svizzero. Nei dibattiti parlamentari sul nuovo Codice penale svizzero questa norma non suscitò particolari discussioni, diversamente da altre tematiche, come l’aborto69.
b)Concezione e interpretazione
L’articolo 115 CP si presenta come la via di mezzo tra due soluzioni «estreme»: l’assoluta impunibilità e la punibilità sotto condizione. Si tratta di un compromesso, che riconosce fondamentalmente la punibilità dell’aiuto al suicidio, limitandola tuttavia ai gesti dettati da motivi egoistici, ciò che equivale a una limitazione delle norme generali della partecipazione (art. 26 CP).
Come evocato al capitolo I. 1, si distinguono i seguenti elementi:70
Elementi obiettivi: l’effettiva esistenza di suicidio costituisce il primo e importante elemento. Il diretto interessato provoca da solo e intenzionalmente la propria morte (padronanza dell’atto). Diversamente, se è qualcun altro a gestire l’atto di morte (per esempio se una persona sottopone la vittima a maltrattamenti tali da spingerla a togliersi la vita o se le inietta una sostanza letale) non si tratta di suicidio, ma di omicidio intenzionale (perseguibile ai sensi degli artt. 111-114 CP). L’«istigazione» (ai sensi dell’art. 24 CP) o dell’aiuto (= complicità ai sensi dell’art. 25 CP) sono punibili soltanto se il suicidio è stato consumato o almeno tentato.
Elementi soggettivi: l’elemento soggettivo presuppone l’intenzione di spingere una persona al suicidio o di aiutarla a commettere l’atto. Secondo la dottrina dominante, contribuire a un gesto per negligenza non è invece punibile.71 Chi partecipa all’atto di suicidio deve inoltre agire per «motivi egoistici».
Le difficoltà dell’interpretazione emergono in particolare in merito alle seguenti problematiche: — S. 33 —Discernimento: conditio sine qua non per l’applicazione dell’articolo 115 CP è la capacità del diretto interessato di riconoscere il significato del suo progetto e di agire di conseguenza.72 Diversamente, le persone coinvolte in questo gesto possono essere ritenute colpevoli di omicidio ai sensi dell’articolo 111 CP segg. L'idea del suicidio libero e ponderato, specialmente nel caso di malattie o crisi psichiche palesi appare quantomeno opinabile. Tuttavia, nonostante l’esistenza di una patologia psichica, l’articolo 115 CP può trovare applicazione, se la persona intenzionata a farla finita è lucida anche solo per un attimo (lucidum intervallum).73 Trattandosi di bambini, si parte dall'idea che la decisione non sia frutto di una libera formazione della volontà e questa soluzione andrebbe applicata anche agli adolescenti74. Nel singolo caso vanno chiarite le circostanze concrete del suicidio o del tentato suicidio. Di per sé, l’atto di suicidio non è un motivo sufficiente per escludere la capacità di discernimento di chi l’ha commesso75.
67Idem, Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord, in: Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 8 (1912), pagg. 398–399. «Es widerstrebt einem feineren menschlichen Empfinden, den Freund zu strafen, der dem vor der Welt durch ein Verbrechen ehrlos gewordenen, in seiner Existenz vernichteten Freund das Mittel zum Selbstmord verschafft, gleichgültig ob im einzelnen Fall Anstiftung oder Beihilfe vorliegt. Es widerstrebt der Gerechtigkeit, den Gehilfen zu strafen, der einen unrettbar Kranken, zum Tod Entschlossenen in seinem Etschluss, sich selbst den Tod zu geben, bestärkt und ihm die Mittel dazu in die Hand gibt.»
68Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Schweizerischen Strafgesetzbuches, del 23 luglio 1918, FF 1918 IV (t), pag. 32 [libera traduzione].
69Cfr. Bollettino stenografico, Consiglio nazionale 39, 1929, pagg. 1-22; Bollettino stenografico. Consiglio degli Stati, 1931, pagg. 481-484.
70Cfr. in particolare M. Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht: Schweizerisches Strafgesetzbuch. Besonderer Teil, Vol. 1. Bern 1982, N 12–41 zu Art. 115; J. Rehberg/N. Schmid/A. Donatsch, Strafrecht III, Zürich 82003, pagg. 14–16; M. Steinmann, Art. 115 StGB als schweizerische Besonderheit, in: J.-B. Ackermann (ed.), Strafrecht als Herausforderung: zur Emeritierung von Professor Niklaus Schmid, Zürich 1999, pagg. 339–343; G. Stratenwerth/G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil I, Bern 62003, pagg. 38–42.
71Cfr. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, pag. 41.
Mancato impedimento di un suicidio: in questo caso, si tratta di stabilire la punibilità del garante (per esempio il marito o il medico) che non impedisce alla persona con intenzioni suicide di togliersi la vita. Ci si chiede se esista l’obbligo di salvare una persona con intenzioni suicide, per lo meno dal momento essa perde il controllo delle sue azioni (per es. stato d'incoscienza). Secondo l’opinione che sembra prevalere, la punibilità è data solo se il mancato impedimento di un suicidio è mosso da motivi egoistici (art. 115 CP). Secondo Stratenwerth/Jenny, la cui argomentazione risulta convincente, se si decidesse diversamente, il marito di una donna gravemente malata sarebbe autorizzato a procurarle le sostanze letali, a patto che non agisca per motivi egoistici (cfr. art. 115 CP), ma per il suo ruolo di garante dell'unione coniugale dovrebbe impedire che sua moglie ne faccia uso.76
Motivo: l’esistenza di «motivi egoistici» ai sensi dell’articolo 115 CP non presuppone forzatamente il perseguimento di un vantaggio materiale. Occorre invece partire da una nozione più ampia, che include anche il desiderio di soddisfare bisogni di natura affettiva, come l'odio, la sete di vendetta o la cattiveria. Proprio per questo il testo di legge evita di utilizzare l’espressione «per fine di lucro», che ricorre invece in altri articoli del Codice penale. Affinché il gesto sia punibile basta l’esistenza di un motivo egoistico. In questo senso, la versione francese dell'articolo 115 CP («Celui qui, poussé par un mobile égoïste [...]») è più precisa della formulazione italiana o tedesca («Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen [...]»; «Chiunque per motivi egoistici [...]»)77. L’indifferenza totale non è penalmente perseguibile. La teoria secondo cui per rimanere impunito l'autore deve aver agito per motivi onorevoli e altruisti è ormai superata.66
c)La partecipazione al suicidio nel contesto medico
Esaminando la genesi dell’articolo 115 CP, ci si rende conto che gli aspetti medici del suicidio assistito non sono mai stati un argomento di discussione. Il dibattito giuridico si è focalizzato prevalentemente sulla complessa correlazione tra l'impunibilità del suicidio, la (parziale) punibilità dell’aiuto e dell’istigazione al suicidio, mentre, come emerge dalla lettura della rispettiva documentazione (verbali delle — S. 34 —commissioni di esperti, deliberazioni parlamentari, Messaggio del Consiglio federale) non è mai stata affrontata la questione specifica del suicidio medicalmente assistito.79
72Cfr. a questo proposito F. Riklin, Die strafrechtliche Regelung der Sterbehilfe: zum Stand der Reformdiskussion in der Schweiz, in: A. Holderegger (ed.), Das medizinisch assistierte Sterben, pagg. 322–344, spec. 333–334.
73Cfr. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, pag. 40.
74Cfr. Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, pag. 112.
75Cfr. Riklin, Die strafrechtliche Regelung der Sterbehilfe, pag. 334.
76Cfr. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, pag. 40. («Sonst dürfte der Ehemann seiner schwer leidenden Frau zwar die Mittel zum Suizid verschaffen, wenn er nicht selbstsüchtig handelt, so dass Art. 115 ausscheidet, müsste aber, wegen seiner Garantenpflicht aus ehelicher Lebensgemeinschaft, verhindern, dass sie davon Gebrauch macht!»).
77Cfr. Steinmann, Art. 115 StGB als schweizerische Besonderheit, pag. 341 segg.
78Cfr. Hafter, Schweizerisches Strafrecht, pag. 27. Cfr. anche François Clerc, Cours élémentaires sur le code pénal suisse. Partie spéciale, vol. 1, artt. 11–186 CP, Lausanne 1943, pag. 29.
Il mancato approfondimento degli aspetti medici non è stato assolutamente sintomatico dell’intero dibattito giuridico. Infatti, questi aspetti sono stati affrontati per esempio riguardo all'omicidio su richiesta della vittima, disciplinato dall'articolo 114 CP. Già Carl Stoos aveva rammentato l’importanza dei retroscena medici di questa disposizione penale, menzionando come esempio di «motivo onorevole» il caso del medico che su richiesta di un malato terminale gli somministra una forte dose di morfina per alleviargli i dolori.80
Il dibattito giuridico sull’articolo 115 CP non riflette tanto la realtà medica, quanto la mentalità tipica del Diciannovesimo secolo. A questo riguardo è significativo il ricorso a immagini romantiche appartenenti a un «altra epoca». Per esempio, per illustrare la problematica del suicidio nel suo Messaggio del 1918, il Consiglio federale ricorre al caso «classico» degli amanti infelici.81 Il riferimento alla teoria dell’eugenetica e dell’«igiene della razza», affermatasi nel corso del Diciannovesimo secolo in alcune cerchie della medicina e della psichiatria non sembra confermarsi nell’ambito del dibattito giuridico sulla partecipazione al suicidio. Come già evocato poc’anzi, a differenza di altri ambiti della normativa penale, che non furono risparmiati da elucubrazioni pseudo scientifiche dettate dalla teoria eugenetica e dell'igiene della razza, in questo ambito la discussione non si è indirizzata verso paradigmi biomedici.82
I progressi della medicina moderna sollevano nuovi quesiti riguardo al suicidio e all’eutanasia. A stabilire le condizioni quadro per la valutazione giuridica del suicidio medicalmente assistito sono l’obiettivo e il senso della norma legale (ratio legis). L’attuale dibattito di diritto penale ruota attorno ai seguenti aspetti:83
Eutanasia attiva: l’omicidio mirato di un paziente (eutanasia attiva diretta) è punibile ai sensi dell'articolo 111 segg. CP, anche se il morente ha dato il suo consenso. Se un medico «cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta» soggiace a una pena meno severa, a condizione che abbia agito «per motivi onorevoli» (art. 114 CP). Il medico che, per alleviare le sofferenze del malato terminale gli somministra sostanze che per effetto secondario potrebbero abbreviargli la vita (eutanasia attiva indiretta), in base alla prassi dominante rimane impunito, a condizione che il paziente abbia dato il proprio consenso. In simili casi esiste un dolo eventuale di omicidio, la cui impunibilità presuppone la possibilità di giustificare questo atto. Nella dottrina giuridica ci si richiama tra l'altro al rischio autorizzato, al dovere professionale del medico (art. 32 CP) o allo stato di necessità (o alla collisione dei doveri). Nel caso in cui il medico si limiti a fornire i mezzi — S. 35 —adatti al suicida responsabile dei propri atti, non è punibile, a meno che non sia mosso da motivi egoistici (art. 115 CP).
79In questo senso trova conferma la tesi di S. A. Hurst e A. Mauron, Assisted suicide and euthanasia in Switzerland: allowing a role for non-physicians, in: BMJ 326 (Febbraio 2003), pag. 271.
80Cfr. Stooss, Schweizerisches Strafgesetzbuch, pag. 26. «Ein Arzt gibt einem Todkranken auf seine Bitte eine starke Dosis Morphium, um ihn von den Schmerzen zu erlösen [...].»
81FF 1918 IV, pag. 32 (t).
82A titolo d'esempio riportiamo il seguente commento, riferito alla questione dell'aborto: Perizia dell'ufficio cantonale della sanità di Basilea Città, cit. in: E. Zürcher: Bibliographie und kritische Materialien zu den Entwürfen eines schweizerischen Strafgesetzbuches. Vierte Fortsetzung 1912–1923, Bern 1924, pag. 66 «Straflosigkeit des künstlichen Aborts aus rassenhygienischer Indikation in besonderen Fällen, falls aus der Beschaffenheit der Erzeuger (Idioten, Träger erblicher Krankheiten), nach dem Befund einer amtlichen Kommission die Minderwertigkeit des Nachwuchses von vornherein mit grösster Wahrscheinlichkeit erwartet werden muss [...]» (nel caso concreto [proponiamo] l’impunità dell’aborto artificiale per ragioni di igiene della razza se, secondo l’analisi di una commissione ufficiale competente in materia, le caratteristiche del padre biologico (portatore di malattie mentali o ereditarie) rischia di provocare con grande probabilità l'inferiorità del nascituro) [libera traduzione].
83Per una discussione approfondita cfr. A. Donatsch, Die strafrechtlichen Grenzen der Sterbehilfe, in: M. Mettner (ed.): Wie menschenwürdig sterben?: Zur Debatte um die Sterbehilfe und zur Praxis der Sterbebegleitung. Zürich 2000, pagg. 126–131; A. Riklin, Die strafrechtliche Regelung der Sterbehilfe, pagg. 322–335; K. Seelmann: Sterbehilfe, Die Rechtslage in der Schweiz, in: Brudermüller/Marx/Schüttauf (ed.), Suizid und Sterbehilfe, pagg. 135–146.
Eutanasia passiva: l’eutanasia presuppone la rinuncia del medico a terapie finalizzate a prolungare la vita (per es. rianimazione, antibiotici, somministrazione di sostanze nutrienti). A determinate condizioni, l'eutanasia passiva è ammessa. Il motivo addotto è l’impossibilità di pretendere che un medico prolunghi una vita che si sta spegnendo fino al limite delle possibilità tecniche, quando un simile accanimento è contrario innanzitutto agli interessi del diretto interessato.84 Se l'interruzione del trattamento medico risponde all'espresso desiderio del paziente, la punibilità è esclusa, a condizione che il diretto interessato abbia deciso di propria iniziativa e senza pressioni esterne. Qualora il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà, perché incosciente o affetto da malattia cerebrale degenerativa, dovrebbero essere vincolanti le disposizioni (per es. testamento biologico) lasciate quando era ancora capace di discernimento. In assenza di simili disposizioni, il medico è tenuto a prendere in considerazione la volontà presunta del paziente. In tal caso, è auspicabile consultare i parenti o il personale curante.
Prevenzione del suicidio: secondo la dottrina dominante, il garante (il medico o un’altra persona addetta alle cure) deve rispettare la volontà della persona intenzionata a togliersi la vita. È quindi tenuto a impedirne il suicidio quando la capacità del paziente di decidere liberamente e responsabilmente è perlomeno discutibile. Nella fattispecie vanno esaminate le circostanze concrete (situazione personale, età, stato di salute, contesto sociale, prospettive di vita, ecc.).85
II.7 L’attuale dibattito (1970-2004) sull’articolo 115 CP
Il dibattito sulla problematica della morte provocata (eutanasia o suicidio assistito) è collegato anche con gli altri dibattiti sulle disposizioni dei pazienti, sui progressi dei trattamenti intensivi, e sulla nozione di accanimento terapeutico.86
L’evoluzione della medicina intensiva risale agli anni Sessanta. È una tappa significativa nella storia della medicina, che solleva una serie di domande correlate tra loro. Consentendo una sopravvivenza sempre più lunga nel corso degli anni a pazienti che in passato sarebbero stati condannati a morire entro breve tempo, i reparti di cure intense (detti anche centri di rianimazione, quindi etimologicamente finalizzati a «infondere nuovamente l'anima» nel paziente o a «risuscitarlo») sollevano la questione dei limiti della medicina. Obiettivo delle terapie di salvaguardia della vita è di stabilizzare lo stato del paziente in condizioni critiche, per proseguire il trattamento teso alla sua guarigione. È tuttavia difficile stabilire dove sia il limite tra questi provvedimenti e l’accanimento terapeutico. Purtroppo, in molti casi i pazienti non sono in grado di esprimere la volontà di proseguire o di interrompere cure che si dimostrano ormai inutili. Le disposizioni del paziente (quando è ancora capace di discernimento) sono quindi tanto più preziose, in quanto gli consentono di esprimere la propria volontà nel caso in cui successivamente non sia più in grado di farlo.
Negli anni 1970, sia il corpo medico che l'opinione pubblica cominciarono a rendersi conto di questa problematica. La maggior parte delle cliniche svizzere era stata dotata di reparti di medicina intensiva altamente specializzati, dove venivano — S. 36 —ricoverati pazienti in situazioni estremamente gravi, che però non erano necessariamente in procinto di morire. Questo ricovero indistinto dei pazienti ha creato situazioni difficili da gestire e il corpo medico si è visto costretto a fissare determinati criteri comportamentali.
84Cfr. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, pag. 24.
85Riguardo al conflitto tra interessi statali e il rispetto dell'autonomia, cfr. A. Bondolfi, Beihilfe zum Suizid: grundsätzliche Überlegungen, rechtliche Regulierung und Detailprobleme, in, Ethik in der Medizin 12/4 (2000), pagg. 262–268. Cfr. anche M. Bahro/J. Strnad, Beihilfe zum Suizid bei psychisch Kranken – eine Form aktiver Sterbehilfe: eine bedrückend aktuelle Diskussion in der Psychiatrie, in: Ethik in der Medizin (2000), pagg. 257–261.
86Cfr. R. Baumann-Hölzle et al. (ed.), Lebenserhaltung um jeden Preis. Entscheidungsfindung in der Intensivmedizin, Bern 2005.
Nel 1976, la Commissione centrale di etica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) ha emanato le prime direttive sull’eutanasia, rielaborate nel 1981 (il concetto di eutanasia, che a quel tempo in Svizzera non aveva connotazioni negative, si riferiva a tutta una serie di misure volte ad alleviare la sofferenza nel momento del trapasso). Queste direttive affrontavano inoltre per la prima volta esplicitamente la tematica del testamento biologico.
In un primo tempo, questo aspetto aveva suscitato lo scetticismo del corpo medico, non solo per ragioni morali, ma anche perché il principio stesso delle volontà del paziente evocato dalle direttive sembrava limitare la libertà del medico nelle valutazioni di natura clinica. I dubbi iniziali si sono però rapidamente affievoliti e i medici hanno iniziato ad appoggiare il principio dell’obbligo di diligenza menzionato nelle direttive. Nel suo Codice deontologico, la Federazione dei medici svizzeri (FMH) riconosce indirettamente – rimandando alle Direttive dell’ASSM (direttive medico-etiche sull’assistenza dei pazienti in fin di vita o affetti da gravi lesioni cerebrali, punto 3.4) – la possibilità delle disposizioni del paziente.87
Testi analoghi sono stati redatti da altre organizzazioni sociali o ecclesiastiche, come Caritas Svizzera. Nel 1992, l’Istituto di etica sociale della Federazione delle Chiese protestanti svizzere (FEPS) ha approntato un elenco di questi testi.88
Con il senno di poi, oggi si ammette che la reazione del corpo medico e delle associazioni di assistenza al suicidio era condizionata da una raccomandazione commissionata dall’associazione Exit al giurista Max Keller sullo statuto della disposizione del paziente. In quella raccomandazione, il giurista aveva concluso che il medico curante avrebbe dovuto considerare simili disposizioni direttamente applicabili. Di riflesso, l’ASSM ha affidato una controperizia a due altri giuristi, i professori Guinand e Guillod. I risultati di questo secondo esame, non forzatamente in contraddizione con quelli dell’Associazione Exit, hanno evidenziato la legittimità delle richieste contenute nelle disposizioni dei pazienti. Nell'intento di considerare queste richieste, l’Accademia ha proposto un’interpretazione più aperta dell’importanza del testamento biologico, anche se il Direttore di allora dell’Ufficio federale di giustizia aveva negato fino a quel punto il significato giuridico di tali documenti.89
Nel 1995, queste direttive sono state nuovamente rivedute e il passaggio relativo alle disposizioni dei pazienti riformulato. Per meglio precisare la sua posizione, l’Accademia ha insistito sul significato di questi documenti riguardo all’azione del medico, e ne ha limitato nel contempo la portata definendone le condizioni di applicazione. Il testamento biologico con il quale il paziente chiede l’aiuto attivo del medico nel suicidio o l’omicidio su richiesta è dichiarato inammissibile. Secondo le direttive dell’ASSM, qualora un medico sia confrontato con una disposizione redatta dal paziente quando era ancora capace di discernere, deve attenervisi. Tuttavia, non possono essere prese in considerazione le richieste che esigono dal medico un comportamento illegale o l’interruzione di provvedimenti di salvaguardia della vita benché, per esperienza, lo stato del paziente lasci sperare il ristabilimento della comunicazione sociale e il ritorno della voglia di vivere.90
87Cfr. Art. 17 del Codice deontologico FMH (Revisione del 30 aprile 2003), www.fmh.ch
88Cfr. la rispettiva documentazione, Patientenverfügungen: eine Materialsammlung, Bern: ISE 1992 (ISE-Texte 1/992).
89Cfr. Neue Zürcher Zeitung, 31. 12. 1987, pag. 18.
Negli ultimi anni, in seguito alla crescente attenzione rivolta dall’opinione pubblica all'eutanasia e al suo disciplinamento, il dibattito attorno alla problematica delle disposizioni dei pazienti si è intensificato. Nel 1999, una commissione di esperti istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia ha stabilito che: qualora la rinuncia al trattamento risponda a un esplicito desiderio del paziente, il medico non può essere perseguibile per questo comportamento perché, secondo un principio giuridico unanimemente riconosciuto, ogni provvedimento medico richiede l’accordo (espresso o presunto) del paziente. Se questo accordo non esiste o è stato chiaramente rifiutato, l'intervento medico va considerato abusivo e pertanto non autorizzato. Lo stesso vale anche per i provvedimenti di salvaguardia della vita.91
Nel 1994, il Consigliere nazionale Victor Ruffy presentava una mozione dal tenore seguente: «Confrontati alle diverse forme evolutive degradanti delle malattie incurabili, malgrado i mezzi attuali a disposizione per prolungare la vita, sempre più esseri umani desiderano, nella nostra società, avere la possibilità di prendere una parte attiva per concludere la vita in maniera dignitosa. Chiedo quindi al Consiglio federale di sottoporre il disegno per un nuovo articolo 115bis del Codice penale svizzero.»92 Diversamente dal passato, il Consiglio federale non ha risposto che una simile mozione contravviene al diritto alla vita, ma ha proposto di trasformare la mozione in postulato (cioè di conferirle una forma meno vincolante). Nel 1996, il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta. Nel 1997, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato un gruppo di lavoro di analizzare la situazione e di formulare delle proposte. Nel marzo 1999 il gruppo di lavoro ha presentato un rapporto dal titolo «Sterbehilfe» (Eutanasia, d/f).93
I seguenti punti hanno raccolto l’unanimità in seno al gruppo di lavoro: le risorse della medicina palliativa non vanno solo promosse, ma sfruttate interamente, garantendo nel contempo il diritto alla rinuncia ai provvedimenti di salvaguardia della vita. L’eutanasia passiva e l’eutanasia attiva indiretta non dovrebbero essere solo ammesse, ma la loro prassi andrebbe disciplinata formalmente in un testo di legge; il gruppo di lavoro ha però rinunciato ad elaborare una proposta concreta in tal senso. I costi delle cure mediche non devono assolutamente essere un pretesto o un argomento per legittimare l’eutanasia. La maggioranza del gruppo di lavoro ha chiesto l'introduzione di un nuovo capoverso dell'articolo 114 CP (omicidio su richiesta della vittima) che contempli una clausola d’eccezione, secondo cui: se l’autore cagiona la morte di una persona la cui salute è pregiudicata in modo irreversibile e che si trova in fase terminale, per mettere fine a sofferenze insopportabili e irrimediabili, l’autorità competente rinuncerà a perseguirlo penalmente, a tradurlo in tribunale o a infliggergli una pena.94 Una minoranza del gruppo ha respinto questa proposta ritenendola superflua per i casi in cui le cure palliative — S. 38 —sono applicate correttamente. Essa rinvia al cosiddetto argomento del «pendio scivoloso» ed evoca i rischi connessi con un allentamento dei divieti morali e penali.
90Cfr. Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, Ethisch-medizinische Richtlinien für die ärztliche Betreuung sterbender und zerebral schwerst geschädigter Patienten, in Bollettino dei medici svizzeri 76 (1995), pag. 1226. «Liegt dem Arzt eine Patientenverfügung vor, die der Patient in einem früheren Zeitpunkt als Urteilsfähiger abgefasst hat, so ist diese verbindlich; unbeachtlich sind jedoch Begehren, die dem Arzt ein rechtswidriges Verhalten zumuten oder den Abbruch lebenserhaltender Massnahmen verlangen, obwohl der Zustand des Patienten nach allgemeiner Erfahrung die Wiederkehr der zwischenmenschlichen Kommunikation und das Wiedererstarken des Lebenswillens erwarten lässt.»
91Cfr. Sterbehilfe, Bericht der Arbeitsgruppe Sterbehilfe an das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement. marzo 1999, pag. 14; in francese e tedesco, scaricabile all’indirizzo http://www.ofj.admin.ch (Bundesamt für Justiz, Rubrik Rechtsetzung / Sterbehilfe). «Erfolgt dieser Behandlungsverzicht auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten, ist eine Strafbarkeit des Arztes für dieses Verhalten schon deshalb ausgeschlossen, weil – nach einem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz – jede ärztliche Massnahme der (ausdrücklichen oder mutmasslichen) Einwilligung des Patienten bedarf. Fehlt diese bzw. wurde sie ausdrücklich verweigert, ist der ärztliche Eingriff als eigenmächtig und damit als unerlaubt zu qualifizieren. Dies gilt selbst für lebensverlängernde Behandlungsmassnahmen.»
92Bollettino ufficiale CN 1996 362.
93Cfr. Rapporto del gruppo di lavoro.Marzo 1999
94Idem pag. 35. «Hat der Täter eine in ihrer Gesundheit unheilbar beeinträchtigte, kurz vor dem Tod stehende Person getötet, um sie von unerträglichen und nicht behebbaren Leiden zu erlösen, so sieht die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung ab.»
Ripreso dai mezzi di comunicazione e dai partiti politici, il rapporto ha intensificato il dibattito pubblico in atto da alcuni anni. Dal canto suo, il Consiglio federale ha esaminato il rapporto e presentato la sua risposta nel luglio 2000. Pur non riprendendo la proposta della maggioranza del gruppo di lavoro, di fronte all’alternativa dello statu quo si è schierato a favore dell’idea di sfruttare al massimo le possibilità della medicina palliativa. Riguardo all’eutanasia passiva e attiva indiretta, il Consiglio federale sostiene l’introduzione di una norma legale. Ha invece scartato categoricamente la possibilità di una clausola d’eccenzione in caso di omicidio su richiesta della vittima: «Anche se formulata in maniera assai restrittiva, una deroga alla punibilità dell'eutanasia attiva diretta equivarrebbe a un allentamento del divieto di uccidere e costituirebbe una rottura con un tabù profondamente radicato nella nostra cultura cristiana.»95 L’opinione dei media era divergente; il dibattito in Parlamento è proseguito sull’onda di due iniziative parlamentari particolarmente incisive. La prima è stata presentata dall’oncologo Franco Cavalli, presidente della Lega svizzera contro il cancro ed esponente del partito socialista, la seconda dalla radicale appenzellese Dorle Vallender. La prima iniziativa chiedeva di recepire le proposte della maggioranza del gruppo di lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia e di introdurle in una procedura che attribuisse il privilegio dell'impunibilità unicamente a quei medici a cui i pazienti avrebbero chiesto esplicitamente di mettere fine alla loro vita.96 La seconda iniziativa, domandava di precisare l’articolo 115 CP, che prevede l’impunibilità dell’aiuto al suicidio, a condizione che non sussistano motivi egoistici. La precisazione riguardava la sua applicazione in settori critici, come in psichiatria.97
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato a maggioranza l’iniziativa Cavalli, mentre ha respinto l’iniziativa Vallender. La Camera bassa ha invece respinto entrambe le iniziative, anche se per motivi diversi e con argomentazioni contrapposte.98
Il dibattito in Parlamento è ripreso nel giugno 2004 con l'approvazione da parte degli Stati della mozione intitolata «Eutanasia e medicina palliativa» della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS).99 La mozione incaricava il Consiglio federale di presentare proposte in vista di un disciplinamento legale dell'eutanasia attiva indiretta e dell'eutanasia passiva e di adottare misure per promuovere la medicina palliativa.
Il 4 luglio 2003, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato la Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) di esaminare l’intera problematica dell’eutanasia dal punto di vista etico e giuridico e di elaborare entro la primavera 2004 un rapporto e un disegno di disciplinamento giuridico. La Commissione, che aveva già iniziato di propria iniziativa nel 2002 a confrontarsi con la tematica dell’eutanasia e delle decisioni di fin di vita (end-of-life-decisions), ha proseguito tale lavoro attribuendogli la priorità assoluta. Tuttavia, come menzionato nel capitolo I.2, nel 2004 il nuovo capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha esonerato la Commissione nazionale d’etica dal suo incarico.
95Rapporto del Consiglio federale a seguito del Postulato Ruffy, Morte assistita. Complemento al Codice penale svizzero (luglio 2000), pag. 15
96Iniziativa parlamentare «Punibilità dell’eutanasia attiva. Nuove disposizioni», depositata il 27.09.2000 in Consiglio nazionale (00.441)
97Iniziativa parlamentare «Istigazione e aiuto al suicidio. Modifica dell’articolo 115 CP, depositata il 14.03.2001 in Consiglio nazionale (01.407).
98Cfr. Bollettino ufficiale 2001 CN 1835.
99Mozione CAG-CS «Eutanasia e medicina palliativa», depositata l’11.04.03 in Consiglio degli Stati (03.3180); cfr. Bollettino ufficiale 2003 CS 618.
Considerando tuttavia che il 10 marzo 2004 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione della CAG-CS100, il Consiglio federale sarà tenuto ad esaminare le richieste della mozione che riguardano: la necessità di disciplinare l’eutanasia passiva e attiva indiretta, i provvedimenti per il promovimento della medicina palliativa e i problemi del «turismo della morte».
In tempi recenti, Exit e altre associazioni di aiuto al suicidio come Dignitas hanno tentato di estendere la propria prassi in due direzioni, proponendo l'opzione del suicidio assistito anche nelle case per anziani e a persone che, pur non trovandosi a uno stadio terminale in senso stretto, soffrono enormemente della loro situazione sul piano psichico. Questi sviluppi hanno dato adito a varie discussioni. Per esempio la Città di Zurigo, che aveva sempre impedito ai membri di Exit o di associazioni analoghe di prestare assistenza al suicidio negli istituti sociosanitari (case per anziani e case di cura), ha recentemente autorizzato queste pratiche, anche se a severe condizioni.101 Altri Cantoni, in particolare nella Svizzera Romanda, stanno attualmente elaborando normative analoghe che ammettono l’assistenza al suicidio nelle case per anziani, a condizione che queste pratiche non siano pubblicizzate e che gli ospiti non vengano turbati. Il dibattito è in corso e per ora è difficile prevedere quali saranno gli sviluppi nei prossimi anni.
II.8 Situazione giuridica in altri Paesi.
Nella maggior parte dei Paesi europei, in particolare in Austria, Italia, Inghilterra/Galles, Spagna, Portogallo e Polonia l'assistenza al suicidio è punibile. Altri Paesi, come il Belgio, la Scozia, la Svezia o la Francia non dispongono di norme penali specifiche al riguardo, ma per interpretazione delle leggi esistenti giungono allo stesso risultato. Solo alcuni Stati europei, tra cui la Svizzera e i Paesi Bassi, ammettono deroghe attraverso la propria legislazione o la giurisprudenza e autorizzano l'assistenza al suicidio a determinate condizioni. Fuori dall’Europa, solo lo Stato dell’Oregon (Stati Uniti) autorizza l’assistenza al suicidio.102
Germania
Il codice penale tedesco non disciplina specificamente la partecipazione al suicidio, la quale è quindi fondamentalmente impunita, a condizione che si tratti semplicemente di un aiuto fornito a una terza persona giunta liberamente alla decisione di farla finita. Nel diritto tedesco manca un equivalente dell’articolo 115 CP.103 Tuttavia se il suicida non ha agito di propria iniziativa, a seconda del caso possono essere punite già le circostanze che hanno determinato il gesto suicida. Per esempio, un medico può essere accusato di omicidio per omissione, se rinuncia ad adottare tutte le misure necessarie a salvare la vita di un paziente suicida privo di conoscenza. Comunque, secondo una giurisprudenza della Corte federale, anche in caso di tentato suicidio eseguito con piena responsabilità dell'atto sussiste il dovere di prevenire nella misura del possibile i danni e i rischi. In base a questa prassi, il medico soggiace al dovere d'assistenza, dal momento che il paziente «non è più padrone della situazione» (per es. in caso di dose eccessiva di sonniferi). — S. 40 —Il diritto tedesco punisce in ogni caso l’eutanasia attiva diretta. Fondamentalmente si tratta di omicidio su richiesta della vittima perseguibile in virtù del § 216 del codice penale tedesco.
100Bollettino ufficiale2004 CN 266
101Il dossier è accessibile in lingua tedesca all'indirizzo http://www.stzh.ch, alla voce «Sterbehilfe».
102Per un quadro generale della situazione in Europa, cfr. l’indagine svolta dal Comitato direttore per la bioetica del Consiglio d’Europa in base a un questionario sulle pratiche in materia di eutanasia. Risposte al questionario per gli Stati membri relativo all’eutanasia (20 gennaio 2003). Consultabile all’indirizzo:http://www.coe.int. Per una panoramica a livello mondiale cfr. L. Spinney: Last Rights. New Scientist, 23 aprile 2005, pagg. 46-49.
103Riguardo alla situazione in Germania cfr. K. Ulsenheimer, Ärztliche Sterbehilfe, in: A. Laufs/W. Uhlenbruck/H. Genzel/B.-R. Kern/D. Krauskopf/G. H. Schlund/K. Ulsenheimer (ed.): Handbuch des Arztrechts, München 21999, pagg. 1226/1231 segg.. Cfr. anche il Rapporto sulla situazione giuridica dell’eutanasia in Germania (Die Rechtslage in Deutschland zur Sterbehilfe), edito nel luglio 2002 dal Ministero federale di giustizia tedesco.
Paesi Bassi
In virtù dell'articolo 294 del codice penale olandese, l'istigazione o l’assistenza al suicidio, così come il fatto di procurare al suicida i mezzi necessari sono puniti con una pena detentiva fino a tre anni. Pertanto, il suicidio medicalmente assistito è considerato di principio un atto illegale perseguibile penalmente. Tuttavia, negli ultimi anni si è consolidata una pratica giudiziaria, a tenore della quale il suicidio medicalmente assistito può beneficiare dello stato di necessità discolpante ed essere ammesso, a condizione che siano soddisfatti determinati obblighi di diligenza.104
Questa giurisprudenza è stata inserita nella legge concernente l'esame dell'interruzione della vita su richiesta e l'aiuto al suicidio, entrata in vigore il 1° aprile 2002. Questa normativa, che costituisce una prima a livello europeo sull’argomento, pur continuando a considerare punibili l’eutanasia attiva e l’assistenza al suicidio, depenalizza questi gesti a determinate condizioni. Al riguardo, gli articoli 293 (omicidio su richiesta della vittima) e 294 (istigazione e aiuto al suicidio) del codice penale olandese sono stati completati da uno speciale motivo di non punibilità.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge citata, sussiste un motivo di non punibilità in caso di eutanasia o di suicidio assistito solo qualora il medico si sia attenuto ai seguenti criteri di diligenza: a) il paziente ha formulato liberamente la propria intenzione dopo averci riflettuto a lungo; b) lo stato del paziente è senza via d'uscita e i suoi dolori insopportabili; c) il medico ha discusso con il paziente della sua situazione e delle prospettive possibili; d) paziente e medico sono giunti insieme alla conclusione che viste le circostanze non vi sono altre soluzioni; e) il medico ha consultato almeno un altro medico indipendente; f) l’eutanasia o l’assistenza al suicidio è stata applicata con le necessarie precauzioni mediche.
Cinque commissioni regionali di controllo sono incaricate di esaminare ogni caso di eutanasia o di assistenza al suicidio dichiarato. Se la commissione stabilisce che il medico si è attenuto ai citati criteri di diligenza conformemente alla legge, di norma egli non sarà perseguito penalmente.
Belgio
Il diritto penale belga non prevede normative specifiche per l'assistenza al suicidio. Secondo la dottrina giuridica, l'assistenza al suicidio viene generalmente considerata omissione di soccorso a persona in pericolo ai sensi dell'articolo art. 422bis del codice penale belga. Tuttavia, nella pratica non vi sono esempi di condanne di questo genere.105 Recentemente, il Belgio ha approvato una legge (del 28 maggio 2002) che disciplina e autorizza l'eutanasia. La legge, entrata in vigore il 20 settembre 2002, crea le condizioni quadro giuridiche per la «depenalizzazione» dell'eutanasia eseguita da un medico nel rispetto di determinati criteri di diligenza. Va rammentato che la legge del 2002 si applica unicamente all'eutanasia (intesa come induzione della morte su richiesta della vittima). In teoria, il suicidio assistito resta dunque punibile anche se le disposizioni legali applicabili all’eutanasia sono rispettate. L’eutanasia eseguita su richiesta del paziente non è perseguibile — S. 41 —a condizione che il paziente a) al momento della richiesta sia maggiorenne e capace di discernere, b) abbia preso la decisione liberamente, l'abbia ponderata ed espressa ripetutamente, c) presenti un quadro clinico senza speranza e soffra di dolori cronici fisici e psichici insopportabili. Questi principi materiali sono completati e precisati da altri presupposti e prescrizioni procedurali (doveri di informazione e di consultazione, limiti temporali, registrazione, ecc.).
104Riguardo alla situazione giuridica nei Paesi Bassi si veda J. W. Fokkens, Sterbehilfe im niederländischen Recht, in: Brudermüller/Marx/Schüttauf (ed.), Suizid und Sterbehilfe, pagg. 147–167. Cfr. anche M. Conradi, Der Arzt an den Grenzen seines Behandlungsauftrags: eine Untersuchung zu Fragen der Sterbehilfe im Zeitalter der Intensivmedizin (Tesi Magonza), Frankfurt a. M. 2002, pagg. 307–320.
105Cfr. H. Nys, Country Report Belgium, in: J. Taupitz (ed.), Zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens: eine internationale Dokumentation, Berlin 2000, pagg. 135–161, spec. pag. 148 segg.
Danimarca
In Danimarca, l’eutanasia è punibile. In virtù dell’articolo 240 del codice penale danese chi commette un simile atto è punito con la multa o con la reclusione106. Secondo una prassi costante, i tribunali danesi hanno affermato il dovere di prestare assistenza a una persona che ha perso conoscenza in seguito a un tentativo di suicidio. Questo dovere sussiste anche se il suicida ha espresso l’intenzione di farla finita e ha chiesto che la sua decisione fosse rispettata. Diversamente, se dopo un tentativo di suicidio fallito una persona capace di discernimento resta cosciente e rifiuta qualsiasi aiuto, questa sua volontà va tenuta in considerazione. Alle disposizioni penali si aggiunge una serie di leggi e di ordinanze che si riferiscono alla problematica del suicidio medicalmente assistito. Di centrale interesse a tale riguardo è la legge sui diritti del paziente, entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Obiettivo di questa legge è la tutela della dignità, dell'integrità e dell'autonomia del paziente, nella quale il concetto di autodeterminazione acquisisce un'importanza centrale. La legge prevede inoltre un registro centrale dei testamenti biologici. Se il medico curante ha intenzione di ricorrere a provvedimenti atti a prolungare la vita di un paziente terminale, deve verificare se questo paziente ha fatto iscrivere nel registro un testamento biologico col quale dichiara la sua volontà a interrompere le cure.
Stati Uniti
In tutti gli Stati Uniti, ad eccezione dell’Oregon, la partecipazione al suicidio è punibile. Nella maggior parte degli Stati, l'assistenza al suicidio è sanzionata da leggi speciali o da disposizioni specifiche di diritto penale. In altri Stati, è la Common Law a costituire la base giuridica per la punibilità del suicidio assistito.107 In diversi Stati (California, Washington, Michigan, Maine, Hawaii e Vermont) le associazioni che rivendicano il diritto di morire hanno tentato invano di ottenere un allentamento di queste disposizioni. In realtà, le condanne per assistenza al suicidio sono rare. In due decisioni del luglio 1997, la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha stabilito l’inesistenza di un diritto costituzionale al suicidio assistito,108 affermando tuttavia che i singoli Stati possono decidere di legalizzare o meno l’aiuto al suicidio. La legge vigente nell’Oregon dal 1997 richiede la presenza di due medici ed esclude l’iniezione di sostanze letali.
Gran Bretagna
L’ultimo tentativo di legalizzare la morte assistita in Gran Bretagna risale al 1994. La proposta di legge è però stata respinta. Nel 2003, Lord Joel Joffe membro della Camera dei Lord, ha formulato una nuova proposta: «The Assisted Dying for the Terminally Ill Bill», che autorizza l’eutanasia attiva o l’assistenza al suicidio ai malati terminali. Le reazioni sono state più positive; dopo approfondite verifiche e — S. 42 —consultazioni nei Paesi Bassi, nell'Oregon e in Svizzera109, un comitato della Camera dei Lord ha proposto, nell’aprile 2005, di dibattere in parlamento una versione riveduta del testo110.
106Sulla situazione giuridica in Danimarca, cfr. U. Hybel, Country Report Denmark, in: Taupitz (ed.), Zivilrechtliche Regelungen der Patientenautonomie, pagg. 491-528, spec. pag. 495; J. Vestergaard: Danemark, Le droit à l’autodétermination, in: Consiglio d’Europa (ed.), Regard éthique: l’euthanasie, vol. 2: Perspectives nationales et européennes, Strassbourg 2004, pagg. 27–42.
107Sulla situazione giuridica negli Stati Uniti, cfr. A. Nussbaum, Right to die: die rechtliche Problematik der Sterbehilfe in den USA und ihre Bedeutung für die Reformdiskussion in Deutschland, Berlin 2000, pagg. 85–94; L. Snyder, États-Unis: euthanasie, suicide assisté et droit de mourir, in: Consiglio d’Europa (ed.), Regard éthique: l’euthanasie, Vol. 2, pagg. 111–129.
II.9 Argomentazioni etiche nel dibattito111
a)Pro
Per giustificare la pratica del suicidio medicalmente assistito vengono spesso chiamati in causa tre principi di natura etica: l’autodeterminazione, il «diritto di morire» e il gesto caritatevole.
Il principio dell’autodeterminazione
Alcuni difensori di una «bioetica liberale» riconoscono al paziente in virtù del principio di autonomia e di autodeterminazione il diritto di decidere delle modalità e del momento della propria morte. Dal loro punto di vista, questo diritto di decidere della propria morte giustifica in alcune circostanze il suicidio medicalmente assistito.
I fautori di una «liberalizzazione» del suicidio sostengono inoltre che se oggigiorno il diritto del paziente di rifiutare un trattamento medico è generalmente riconosciuto, non è possibile rifiutare a priori l’aiuto apportato al paziente deciso a togliersi la vita.112 Considerato che il bisogno individuale d'autonomia si trova al centro degli interessi, l'assistenza al suicidio medicalmente assistita può essere moralmente accettata soltanto se questo atto è l'espressione fedele e ultima della volontà del paziente. Pertanto, prima che sia messo in moto il processo letale irreversibile, il paziente può rivedere in qualsiasi momento la sua decisione.113 Secondo il modello liberale, il fatto che il paziente chieda di farsi assistere nel suicidio non significa che il medico sia «obbligato a collaborare». Diversamente, in un sistema individualistico e pluralistico, il medico dev'essere libero di poter scegliere, ciò che implica il riconoscimento del «diritto di rifiuto».
Una volta riconosciuto il diritto morale a decidere della propria morte, occorre mettere in atto il processo di legalizzazione che sfocia logicamente nella depenalizzazione del suicidio medicalmente assistito.
Il «diritto di morire»
L’idea del «diritto di morire» (right to die) è strettamente associata al principio di autonomia e di autodeterminazione. Il concetto stesso rientra nel processo di soggettivazione, caratteristico del discorso biomedico dell'era (post)moderna: il soggetto moderno fondamentalmente libero nelle sue scelte personali, rivendica il controllo sulla propria vita e sulla propria morte. In questo senso, l’eutanasia e l’aiuto al suicidio sono considerati (eufemisticamente) una consacrazione della libertà umana, intesa come manifestazione del diritto dell'essere umano sul proprio corpo.
109Il rapporto è pubblicato all’indirizzo: www.publications.parliament.uk/pa/Id/Idasdy.htm
110Cfr. Spinney, Last Rights
111Al riguardo esiste un'ampia letteratura. Cfr. tra l’altro N. Aumonier, Évaluation des arguments en présence, in: Consiglio d’Europa (ed.): Regard éthique: l’euthanasie. Vol. 1: Aspects éthiques et humains. Strassburg 2004, pagg. 63–76; H. Doucet, Les promesses du crépuscule, Québec 1998; A. Holderegger, Zur Euthanasie-Diskussion in den USA. Erster Teil, in: Id. (ed.), Das medizinisch assistierte Sterben. Freiburg i.Ue./Freiburg i. Br.1999, pagg. 121–135; M. Reichlin, L’etica della buona morte, Torino 2000.
112Su questo punto cfr. Holderegger, Suizid, pagg. 135–136.
113In questo senso, cfr. in particolare D. W. Brock, Voluntary active euthanasia, in: Id. (ed.), Life and death: philosophical essays in biomedical ethics, Cambridge 1993, pag. 204.
Al riguardo si pensi al «diritto al suicidio» formulato da Margaret Battin, che considera il suicidio un diritto fondamentale costitutivo della dignità umana. La Battin distingue tra suicidio non violento e improntato su un’immagine ideale di vita e di dignità e tutte le altre forme di suicidio «irrazionale»: soltanto nel primo caso sussiste di per sé un diritto fondamentale che giustifica l'aiuto al suicidio.114
Il principio del gesto caritatevole
Un terzo argomento a favore del suicidio medicalmente assistito riguarda l'obbligo dei medici di non nuocere e di evitare o lenire il dolore per il bene del paziente. In questo contesto sorge la seguente domanda: se l’arte medica non è in grado di migliorare le condizioni di un essere umano e la vita diventa sinonimo di dolore, il principio ippocratico Primum non nocere non giustifica il suicidio medicalmente assistito?
I filosofi utilitaristi come Peter Singer, Helga Kuhse o James Rachels ritengono che le decisioni morali di vita e di morte si fondino inevitabilmente sul criterio della «qualità della vita». Secondo la loro teoria, l’etica tradizionale si fonda sulla santità della vita, mentre la «nuova etica» (Singer) poggia unicamente su un livello accettabile di benessere (well-being), pertanto, in assenza di quest’ultimo presupposto la vita non avrebbe più senso di essere vissuta.115 Una simile «etica della qualità di vita» si focalizza sull’individuo che prende in mano la propria vita. La persona malata non deve sopportare un’esistenza infelice, quindi se la sua vita non le sembra più degna di essere vissuta, il suo desiderio di farla finita va rispettato.
In questa prospettiva morale è possibile interagire «positivamente» con la morte anche quando il paziente non è in grado di esprimere le proprie preferenze. A quel punto, occorre applicare il criterio della qualità della vita e chiedersi se il prolungamento della vita sia «obiettivamente proficuo» per il paziente. In caso di risposta negativa, il pensiero utilitarista considera l’eutanasia medicalmente assistita fondamentalmente ammissibile.116
b)Contro
Gli oppositori obiettano che l’autonomia, intesa come diritto del paziente di proteggersi o di rifiutare i trattamenti medici, non implica di per sé il diritto di farsi assistere nel suicidio. Gli argomenti avanzati contro l’assistenza al suicidio sono fondamentalmente tre: la santità della vita, l’integrità professionale e l’argomento del pendio scivoloso (slippery slope).
La santità della vita
Nell’attuale discussione sull’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito gli argomenti di natura teologica assumono ampio spazio. Uno di questi è il principio della santità della vita (sanctity of life), che a livello teologico conosce svariate interpretazioni. Una prima interpretazione ispirata dal giudaismo si basa sul valore infinito di ogni istante dell’esistenza umana, che implica il dovere del medico di prolungare la vita più che può. Una seconda interpretazione è quella fornita da Papa Giovanni Paolo II, secondo cui il divieto di uccidere in virtù del quinto comandamento va inteso in modo assoluto e permanente. Una terza e ultima interpretazione — S. 44 —considera che la vita è santa, e cioè non nel senso di un oggetto intoccabile, ma di un bene in relazione con Dio. Difficile, a livello teologico, stabilire se questa interpretazione implichi o meno un divieto dell’eutanasia.117
114Cfr. M. Battin, Suicide: a «fundamental» human right?, in: Id.: The least worst death, Oxford 1994, pagg. 277–288.
115Cfr. P. Singer, Leben und Tod: der Zusammenbruch der traditionellen Ethik, Erlangen 1998.
116Cfr. Doucet, Les promesses du crépuscule, pagg. 126–129.
In tempi recenti, alcuni autori hanno ripreso l'argomento della santità della vita, inserendolo in un contesto secolarizzato. Uno di questi autori è Leon R. Kass, medico e professore all’università di Chicago, secondo cui la santità della vita umana affonda nella dignità della persona. Secondo Kass, l’eutanasia o il suicidio assistito non possono essere giustificati nemmeno con il consenso del diretto interessato, perché intrinsecamente sono atti cattivi.118 Anche il giurista e filosofo anglo-americano Ronald Dworking si riferisce alla teoria della santità della vita, ma – sulla base di un’argomentazione di natura «liberale» - considera l’eutanasia ammissibile a determinate condizioni119.
L’integrità professionale
Secondo questo argomento, l’eutanasia e la partecipazione al suicidio non sono conciliabili con il compito dei medici, in quanto il suicidio assistito è in contrapposizione con il ruolo sociale, morale e professionale del medico. Il suo compito è infatti di guarire, e in quest'ottica il desiderio di farla finita non può prevalere sull'atto curativo, che a sua volta non può trasformarsi in un gesto che porta la morte.120
Questo argomento è stato sostenuto dal filosofo Hans Jonas, secondo cui è eticamente inaccettabile che un medico pratichi l’eutanasia o assista a un suicidio, portando la morte.121 A suo avviso, il divieto di ogni forma di eutanasia e di assistenza al suicidio proteggerebbe il medico dal conflitto d’interessi tra il fatto di guarire e di uccidere e consentirebbe al paziente di conservare la fiducia nel proprio medico.
Filosofi come Edmund D. Pellegrino e Kass hanno avviato una profonda riflessione sul ruolo dei medici e il concetto di integrità professionale.122 Secondo questa corrente di pensiero, la medicina non è un’attività meramente tecnica e neutrale, fondata su «valori esterni», bensì una professione connotata moralmente, che si definisce in base ai propri valori personali. Il valore intrinseco che da senso all’attività medica risiede nella guarigione del paziente: a costituire l’essenza della medicina, non sono infatti i desideri o i diritti del paziente, ma il suo bisogno di guarire. Pertanto, il medico che pratica l'eutanasia o che assiste una persona nel suicidio viola i valori fondamentali iscritti nella sua professione.
L’argomento del «pendio scivoloso»
Un terzo argomento contro il suicidio medicalmente assistito poggia sul rischio di una progressiva deriva verso pratiche viepiù inammissibili. Con la metafora del pendio scivoloso ci si riferisce al pericolo che una volta messo in atto, il processo non possa più essere interrotto123. L’argomento del pendio scivoloso contempla due elementi: il primo di natura logico-concettuale, il secondo di natura sociologico-empirica. Secondo il primo elemento, legalizzando l’aiuto al suicidio si sarebbe — S. 45 —obbligati per coerenza a fare concessioni anche in settori connessi, come nella questione dell'eutanasia attiva. Il secondo elemento evidenzia il rischio di abusi, in particolare di pratiche di eutanasia non volontarie. Questo secondo elemento pone l’accento sulla predisposizione psicosociale dell’essere umano ad accettare pratiche sempre meno rispettose della vita umana124 e sul rischio di una crescente pressione sociale a farla finita quando la propria vita diventa un peso per altre persone. La liberalizzazione del suicidio assistito potrebbe spingere la società ad intravedere possibili economie nelle cure che sarebbero necessarie per garantire un’esistenza dignitosa alle persone direttamente toccate.
117Idem, pagg. 85-90.
118Cfr. L. R. Kass, Death with dignity and the sanctity of life, in: J. D. Moreno (ed.), Arguing Eutanasia, New York 1995, pagg. 211–236.
119R. Dworkin, Die Grenzen des Lebens, Reinbeck b. Hamburg 1994, pagg. 292-330.
120Cfr. Aumonier, Évaluation des arguments en présence, pag. 69.
121Cfr. H. Jonas, The right to die, in: Hasting Centre Report VIII (1978), pagg. 31–36.
122Cfr. L. R. Kass, Toward a More Natural Science. New York 1985; E. D. Pellegrino, Humanism and the physician, Knoxville (Tenn.) 1979.
123Cfr. Reichlin: L’etica della buona morte, pagg. 164–177.
124Cfr. Doucet , Les promesses du crépuscule, pag. 69.