Assistenza al suicidio
- Zeitschrift
- Pareri (CNE)
- Band
- 9/2005
- Sprache
- Italienisch
III.Valutazioni della CNE
Basandosi sulle riflessioni e sulle informazioni presentate nei capitoli I e II, la CNE ha esaminato e discusso dal profilo etico il significato, le implicazioni e i limiti del disciplinamento dell’aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 115 CP. Di seguito sono illustrati gli aspetti maggiormente considerati, alcuni dei quali hanno fornito lo spunto per le raccomandazioni formulate nel capitolo IV.
III.1 Articolo 115 CP: un margine di libertà
Capire cosa garantisca l’articolo 115 CP al singolo è senz’altro di centrale importanza: si tratta di un «diritto di fornire assistenza al suicidio», di un «diritto morale del malato di farsi assistere nell'atto estremo» o semplicemente di una «comminatoria limitata della pena» senza che sia stabilito di riflesso un diritto? La Commissione ha optato per un'interpretazione moderata: l’articolo 115 CP offre un certo margine di libertà personale nella decisione di fornire assistenza al suicidio senza essere puniti. L’articolo non fornisce invece alcun fondamento legale sufficiente a legittimare dal punto di vista etico il «diritto all’assistenza al suicidio» (sia essa attiva o passiva).
Ci si chiede quindi se l’esistenza di questo margine di libertà sia eticamente giusta. Come esposto più avanti nella raccomandazione n. 3, la CNE ritiene che questo margine di libertà sia positivo e vada mantenuto. In considerazione del fatto che esistono direttive etiche per il personale medico, non risulta urgente introdurre nell’articolo 115 CP una precisazione riguardo al suicidio medicalmente assistito; nella sua forma attuale l’articolo risulta appropriato.
La posizione della CNE si fonda su diverse ragioni e rispecchia le convinzioni dei singoli membri. Grande importanza viene attribuita all’argomento del rispetto. Pur non sottovalutando l’obbligo di assistenza e la responsabilità reciproca degli esseri umani di impostare le condizioni di vita in modo da evitare che insorga il proposito di suicidarsi (o in modo che sparisca dopo essersi manifestato), non vanno escluse le situazioni nelle quali una persona decida liberamente e ponderatamente di togliersi la vita e voglia farsi assistere da qualcuno nell'esecuzione dell'atto. Ogni singolo caso va valutato separatamente e la decisione, per quanto tragica, esige comprensione e rispetto sia nei confronti di chi decide coscientemente di togliersi la vita sia di chi decide di assisterlo.
Nella suo parere, la CNE parte però dal presupposto che non sia fondamentalmente suo dovere esprimersi sulla legittimità etica del suicidio e dell’assistenza al suicidio nel singolo caso, in quanto è soltanto il diretto interessato a poter giudicare la legittimità del proprio atto.
Difendendo il margine di libertà, garantito dall’attuale formulazione dell’articolo 115 CP, la CNE non intende favorire l’assistenza al suicidio ed è ovviamente del parere che il suicidio debba anche essere oggetto di prevenzione.
Consapevole del possibile rischio di abusi e di derive correlato con questa disposizione, la CNE ritiene necessario formulare, al di là del diritto penale, una serie di condizioni che portino i medici, le istituzioni coinvolte e le associazioni di aiuto al suicidio a garantire la ponderatezza del gesto e l’accuratezza delle verifiche.
— S. 47 —III.2 L’ambivalenza etica dell’assistenza al suicidio
L’assistenza al suicidio genera un pesante dilemma di natura morale, che non può essere risolto focalizzando il tutto sulla libertà personale del suicida. Esiste infatti un conflitto tra il rispetto per l'autodeterminazione del singolo e l'obbligo di prestare assistenza alle persone che intendono porre fine alla propria vita. I diretti interessati sono portati a considerare l’autonomia personale intesa come autodeterminazione come la riprova di una vita riuscita, e le restrizioni in tal senso come un ostacolo al loro bene e una mancanza di rispetto. Pertanto, l’autodeterminazione andrebbe tutelata e valorizzata anche quando si tratta di decisioni tese a mettere fine a una vita. D’altro canto, proprio questa determinazione non può essere estraniata da un contesto sociale e biologico, all'esterno del quale la libertà personale e l’autonomia non avrebbero senso. Proprio grazie a un contesto relazionale la morte di qualcuno non ci è indifferente. Si tratta di un dilemma etico che non può essere risolto da un punto di vista teorico.
Questo conflitto spiega però perché la problematica dell’assistenza al suicidio non possa trovare una soluzione generale sul piano morale. Infatti, lo scontro di due libertà personali e l’analisi della loro correlazione risponde sempre a criteri individuali. Per tale ragione, questo genere di assistenza non deve assolutamente diventare una routine o risultare dall'applicazione di una regola basata su condizioni formali. Essa non può essere disciplinata in modo formale né organizzata amministrativamente.
Il dilemma riaffiora a livello istituzionale: infatti, se da un lato basta un momento di disattenzione per trasformare tragicamente un atto di assistenza al suicidio in omicidio, dall’altro vi sono domande di suicidio assistito che non possono essere soddisfatte perché le istituzioni vi si oppongono. Pur non mettendo in discussione l’articolo 115 CP, queste considerazioni dimostrano la necessità di precisare meglio le condizioni di applicazione.
Una decisione individuale nasce da un contesto di vita individuale, ma è pur sempre correlata a un contesto sociale. La decisione individuale e questi contesti si influenzano a vicenda. Proprio per questo è necessario esaminare in che misura le condizioni che scatenano concretamente l'intenzione di farla finita consentono di decidere liberamente. Le possibilità offerte dalle cure palliative sono state esaurite? L’individuo è protetto dalla pressione sociale che lo spinge a non essere di peso alla società e alla famiglia?
Gli aspetti di etica sociale e di etica individuale potrebbero quindi collidere tra loro in svariati modi. Questo si rispecchia anche nel diritto svizzero, che attraverso l'articolo 115 CP accorda un margine di libertà all'individuo e attraverso l’articolo 10 della Costituzione federale affida allo Stato il compito di proteggere l’integrità fisica e psichica di ognuno. Ora occorre valutare in che misura la libertà individuale della decisione sul suicidio assistito possa influenzare il clima sociale e con esso le decisioni di altre persone. I membri della CNE convengono in linea di principio sulla libertà dell'individuo di commettere suicidio, senza che il suo gesto sia condannato sul piano morale dallo Stato secolare e approvano quindi la formulazione dell'articolo 115 CP, mentre esprimono pareri ampiamente discordanti sulle condizioni sociali e individuali e sulla libertà dell’assistenza al suicidio. Queste riflessioni li portano a conclusioni contrastanti circa il disciplinamento del suicidio assistito.
Nell'intenzione di chiedere assistenza nel suicidio possono manifestarsi tre dilemmi di natura etica strutturalmente diversi:
— S. 48 —•a livello di etica individuale, il dilemma tra la libertà della persona decisa a
commettere suicidio e di quella che dovrebbe assisterla;
•a livello di etica sociale, il dilemma tra il dovere dello Stato di proteggere
l’integrità fisica e psichica dei suoi cittadini e la libertà individuale del suicidante di decidere della propria vita;
•a livello di etica sociale, il dilemma tra il dovere dello Stato di proteggere i
propri cittadini da pressioni sociali e da condizioni di vita indegne nonché il riconoscimento del diritto alla libertà individuale del suicidante.
III.3 Art. 115 CP nel contesto deontologico della medicina e delle cure
Benché l’articolo 115 CP non sia stato concepito in riferimento all'ambito medico, la sua applicazione in un contesto medicalizzato solleva tutta una serie di problemi di natura etica e deontologica. Da parte nostra, vediamo almeno due ragioni che giustificano una medicalizzazione dell’assistenza al suicidio. La prima riguarda la responsabilità dei medici, nella misura in cui un medicamento letale può essere acquistato in farmacia solo su ricetta medica; la seconda concerne il fatto che nella nostra società i decessi sopraggiungono sempre più spesso in strutture parzialmente o fortemente medicalizzate.
Queste due ragioni creano profondi conflitti di natura deontologica per i medici (e non solo per loro). Il medico che prescrive a un paziente un medicinale finalizzato al suo suicidio deve forzatamente prendere posizione riguardo al giuramento di Ippocrate, di non somministrare a nessuno farmaci letali e, in senso lato, di non fare del male. Questo principio diventa ancora più radicale se al medico non si chiede «unicamente» di prescrivere una ricetta, ma di assistere concretamente a un suicidio.
Se un simile atto coinvolge un membro del corpo medico si pongono tre problemi diversi. Primo: dal momento che sono prestate cure mediche o infermieristiche professionali viene messa in discussione la questione etica; secondo: spesso i decessi, anche se non sempre, avvengono in contesti specializzati, come cliniche o istituti sociosanitari. Pertanto, anche se non vanno escluse le situazioni in cui al momento dell’atto il paziente non è assistito da alcun membro del corpo medico (suicidio in casa propria), è estremamente probabile che il suicidio sia previsto in un «luogo di cura» (ospedale) o in un «luogo di vita» medicalizzato (casa per anziani o casa di cura). Terzo: in caso di aiuto al suicidio in un luogo di cura, come un ospedale, sorgono problemi specifici. Questi luoghi finalizzati tradizionalmente al mantenimento della vita si vedono affidato un compito opposto, che consiste nel fornire assistenza durante un atto di morte. Pertanto, l’aiuto al suicidio in un luogo di cura potrebbe destabilizzare sia i malati che il personale curante e addirittura l'intera società.
Per queste ragioni, la CNE è giunta alla conclusione che è quanto mai necessaria una discussione sui valori professionali dei medici e del personale curante in generale riguardo alla problematica del suicidio assistito. Infatti, la probabilità che un membro delle professioni mediche sia chiamato direttamente o indirettamente a fungere da partner o a prestare assistenza al suicidio è relativamente alta. Se il medico al quale viene chiesto di prescrivere un medicinale letale si trova già confrontato con un dilemma morale, a maggior ragione lo sarà il personale curante al quale verrà chiesto aiuto nell’approntamento di una sostanza letale. La questione morale è ulteriormente rafforzata dalle circostanze tragiche della morte volontaria di una persona alla quale in genere il personale curante si è affezionato.
— S. 49 —Problematico risulta anche l’interveto delle associazioni di aiuto al suicidio nelle cliniche, nelle case per anziani o nelle case di cura, che veicolano determinate convinzioni e un certo militantismo che possono scontrarsi con il compito primo dei curanti e con i valori che queste strutture difendono.
III.4 Autodeterminazione e assistenza
Le verifiche volte ad accertare che l'intenzione di farla finita sia ponderata, non sia frutto di un malinteso e sia pertinente rispetto alla situazione obiettiva del suicidante, avviene dal punto di vista dell’assistenza. Pertanto può sorgere un conflitto tra il diritto del paziente all'autodeterminazione e il dovere d'assistenza di chi dovrebbe acconsentire a tale gesto.
L’immagine spesso contrapposta di autodeterminazione e assistenza ha anche origini storiche. L’idea di rispetto dell’autonomia del paziente è un concetto introdotto dai medici nell’ambito della nuova etica medica contro un'assistenza «paternalistica», nel senso negativo del termine, che non tiene conto o tiene conto in maniera insufficiente della volontà del paziente. Detto questo, non va dimenticato che l’autonomia del paziente presuppone anche l’assistenza medica. E solo attraverso questa assistenza il paziente può conoscere i trattamenti e i provvedimenti medici possibili e scegliere quelli che preferisce. L'assistenza medica consiste inoltre nell'aiutare il paziente a collegare le diverse opzioni mediche con la propria concezione della vita e a vagliare le prospettive di vita che gli restano. «Auto»determinazione per il paziente significa contestualizzare le alternative rispetto alla propria situazione e integrarle. Una reale autodeterminazione è possibile unicamente se il paziente non è costretto a prendere decisioni in preda alla paura, al panico o alla disperazione. Anche in questo senso l’autodeterminazione può essere tributaria dell’assistenza.
Sul dovere di assistenza per le persone a rischio di suicidio sussiste un ampio consenso sociale. Questo dovere implica l’obbligo di discutere con il diretto interessato, a condizione che sia capace di discernere, della sua intenzione e delle alternative esistenti. Occorre spiegargli a quale tipo di assistenza medica può sottoporsi nel tempo che gli rimane, tenendo sempre presente l’immagine che il paziente ha della propria situazione e in che modo la percepisce. Ancora una volta, l’autodeterminazione presuppone la conoscenza delle opzioni possibili, riguardo alle quali ognuno è libero di decidere come meglio crede. Visto in quest’ottica, un simile chiarimento non va considerato una forma d’ingerenza paternalistica ma un aiuto all’esercizio dell’autodeterminazione, che va ben oltre il semplice accertamento della capacità di discernimento. Dopo un colloquio con il medico o il personale curante, capita che il proposito suicida svanisca. Le esperienze raccolte, p. es. nelle cliniche geriatriche, dimostrano che questa situazione è molto ricorrente. È proprio questo possibile ripensamento a generare la preoccupazione principale nei confronti del cosiddetto turismo della morte proveniente dall'estero. Eticamente, è difficile giustificare il rifiuto di assistere nel suicidio una persona straniera quando questa pratica è ammessa nei confronti dei propri concittadini. Tuttavia, il problema risiede proprio nel fatto che non è possibile adempiere sufficientemente il dovere di assistenza, quando tra l’arrivo del paziente e l’atto di morte non trascorrono nemmeno 24 ore.
Riassumendo, l’assistenza non va vista unicamente in contrapposizione all'autodeterminazione come suggerisce la formula «paternalismo o autonomia», ma come un presupposto per una reale autodeterminazione. E questo vale anche per il suicidio o l’assistenza al suicidio.
— S. 50 —III.5 Possibili criteri etici
a)Perché fissare dei criteri?
Nel contesto elvetico attuale, l'articolo 115 CP ha una portata assai ampia, in quanto non vi sono disposizioni restrittive - ad eccezione dell'assenza di motivi egoistici - che ne circoscrivono il campo d'applicazione. Inoltre, non si tratta di un diritto nei confronti di qualcosa, ma di un diritto ad esercitare la propria libertà. In assenza di criteri chiari che esplicitino il campo d'applicazione dell'articolo 115 CP, oggigiorno il testo di legge trova un’applicazione relativamente arbitraria e poco coerente, sia in un’ottica liberale che restrittiva. Su un fronte vi sono associazioni private che, pur esigendo dal paziente l’adempimento di determinate condizioni (la capacità di discernimento, la serietà e la ponderatezza della richiesta, l'esistenza di una malattia incurabile, di una diagnosi senza via d'uscita e di una sofferenza insopportabile) sono attive in questo ambito, mentre sul fronte opposto vi sono istituzioni che si rifiutano di prendere in considerazione le richieste di pazienti o di ospiti di istituti sociosanitari. La discrepanza tra i due estremi esige chiarimenti.
L’attuale situazione è doppiamente arbitraria: primo perché l’approccio può variare a seconda che il paziente si rivolga a un'istituzione o a un'associazione privata; secondo per le conseguenze, frutto dell'assenza di dibattito democratico sull'introduzione di criteri restrittivi imposti da diverse associazioni. Inoltre, l’esame di questi criteri dimostra che mancano di coerenza e di stabilità. Essi possono infatti variare da un'associazione all’altra e subire modifiche nel corso del tempo in seno alla stessa associazione. Infine, la decisione di prendere in considerazione una domanda di suicidio assistito spetta generalmente a una sola persona, che gode quindi di libertà di giudizio riguardo a questioni d’importanza vitale. Questa libertà è ulteriormente accentuata dall’assenza di un controllo procedurale, che esiste invece in altri Paesi nei quali l'assistenza al suicidio è disciplinata a livello di legge.
A livello dei fatti, chi desidera farsi assistere nel suicidio in Svizzera non ha grandi alternative. Le persone che vivono in strutture soggiacciono al libero apprezzamento della rispettiva direzione, mentre le altre si rivolgeranno a un’associazione di diritto privato. Nel primo caso, il diretto interessato deve augurarsi che la sua domanda venga trattata da un responsabile empatico, nel secondo dovrà corrispondere ai criteri fissati dall’associazione.
Non vanno infine sottovalutati i rischi correlati al modo di funzionare di alcune associazioni di aiuto al suicidio, che possono superare i limiti che loro stesse hanno fissato. Questo rischio sussiste proprio perché queste associazioni non sottostanno ad alcun controllo esterno.
Dato che la situazione non evolve esattamente nel rispetto dei pazienti e dei cittadini, la CNE esige un disciplinamento più preciso delle condizioni d’esecuzione del suicidio assistito.
È un dato di fatto che sulla questione gli istituti di cura perseguono una politica diversa. La CNE chiede maggiore trasparenza da parte delle istituzioni e delle associazioni interessate.
Nel dibattito sull’assistenza al suicidio occorre tenere conto anche dell'aspetto etico-sociale: un clima sociale ostile caratterizzato da pressioni sociali nei confronti di una persona disabile e debole si sviluppa in modo subdolo e difficilmente individuabile. Preoccupa notare che le riflessioni sull'assistenza al suicidio possono essere associate anche a considerazioni di natura finanziaria.125 Al riguardo, va ribadito che, per il fatto stesso di esistere, ogni essere umano ha diritto alla dignità — S. 51 —e all’autonomia, a prescindere dalle sue reali capacità di autonomia. Ne consegue il dovere morale di trattare e assistere ogni persona nel pieno rispetto di questo diritto, favorendone le capacità d’autonomia. Se le sue condizioni irreversibili non lo consentono, occorre agire secondo la sua volontà presunta.126
b)È necessario fissare criteri etici o giuridici?
La formulazione di raccomandazioni etiche rappresenta il vantaggio di potervisi riferire nelle disposizioni legali (alcune leggi sanitarie cantonali rimandano per esempio alle direttive medico-etiche dell'ASSM); inoltre le raccomandazioni sono più flessibili e più facilmente adeguabili di una legge. Per i professionisti interessati, le raccomandazioni etiche costituiscono punti di riferimento senza carattere coercitivo di principio: è infatti immaginabile che si possano giustificare deroghe a seconda dei casi.
Lo svantaggio delle direttive etiche risiede invece nell’assenza di sanzioni formali per coloro che le disattendono. In caso di violazione, una norma giuridica consentirebbe di applicare una sanzione immediata e irrevocabile. In un secondo tempo potrebbe essere introdotta una disposizione normativa d’accompagnamento all’articolo 115 CP allo scopo di evitare abusi e di ottenere dati attendibili sulla tematica. È pensabile anche una combinazione dei due livelli, che associ l’obbligo legale di tenere conto dei criteri di diligenza (attraverso la sorveglianza dello Stato) alla formulazione di questi criteri in direttive etiche.
c)Criteri da considerare
Discernimento
L’assistenza al suicidio poggia sulla decisione di un soggetto autonomo. Il diritto traduce l’autonomia decisionale nella nozione di discernimento, che assume quindi una posizione centrale, quando si tratta di vagliare una domanda di assistenza al suicidio.
Secondo lo spirito dell’articolo 16 del Codice Civile (CC) il discernimento non è una caratteristica che si acquisisce una volta per tutte. Ai sensi della legge, ogni adulto è fondamentalmente capace di discernimento; chi sostiene il contrario deve portarne le prove (le ragioni previste dalla legge vanno dalla debolezza mentale all’ebbrezza). Diversamente dalla maggiore età che da diritto all’esercizio dei diritti civili e che si raggiunge in genere al compimento dei 18 anni, la capacità di discernimento è fluttuante e condizionata dalla decisione a cui si riferisce. Per escludere qualsiasi dubbio riguardo alla capacità di discernimento di una persona, due componenti risultano imprescindibili: la componente cognitiva (capacità di valutare le conseguenze della propria decisione) e la componente volitiva (assenza di pressioni di qualsiasi genere da parte di terze persone).
125Cfr. F. Th. Petermann, Entwurf eines Gesetzes zur Suizid-Prävention, Aktuelle juristische Praxis AJP/PJA 9 (2004): pagg. 1111- 1136: «In Anbetracht der Tatsache, dass ... durch die Folgen der missglückten Suizidversuche – zurückhaltend geschätzt – Kosten in der Höhe von 2,37 Milliarden Franken entstehen, ist die Suizid-Problematik ein bisher offenbar nicht erkannter Kostenfaktor in unserer Sozial- und Gesundheitspolitik» (Considerando che – in base a una valutazione prudente - i tentativi di suicidio falliti generano costi dell’ordine di 2,37 miliardi di franchi, la problematica del suicidio rappresenta un onere finanziario finora apparentemente ignorato dalla nostra politica sociale e sanitaria.)
126Cfr. R. Baumann-Hölzle, Ethische Entscheidungsfindung in der Intensivmedizin, in: Leben um jeden Preis? – Entscheidungsfindung in der Intensivmedizin. (ed. R. Baumann-Hölzle et al.), Bern: Lang 2004, pagg. 117-147.
Sofferenza
Se la sofferenza giustifica la domanda di assistenza al suicidio, essa è un importante criterio di valutazione. Per garantire il benessere fisico e psichico del paziente, dev’essere fatto tutto il possibile (trattamenti medici e attenzione personale). In queste circostanze, le cure palliative assumono un ruolo rilevante, anche se non sempre la sofferenza può essere combattuta con le possibilità offerte da questa disciplina. Importante è altresì distinguere tra dolore e sofferenza: il dolore rientra infatti nella sfera fisica, mentre la sofferenza è più associata a una dimensione morale, mentale, psicosociale, in altri termini spirituale.
Questa precisazione non cela assolutamente l’intenzione di creare discriminazioni tra dolore e sofferenza: s’intende unicamente spiegare che il dolore si può tenere più facilmente sotto controllo con strumenti scientifici, mentre la sofferenza appartiene alla sfera intima e personale della persona. Giudice unico e ultimo della sopportabilità della sofferenza è l’individuo. L’unico margine di manovra del personale curante consiste nel mettere a disposizione le sostanze che leniscano tale sofferenza. Potrebbe sembrare una situazione paradossale, nella quale la sofferenza appare come un presupposto per dare seguito alla richiesta di assistenza al suicidio. In effetti, questa impressione è giustificata. Da un lato, in un contesto medico non è praticamente possibile entrare in materia senza la pressione della sofferenza e, dall’altro, è difficile immaginare chi e in che modo potrebbe mettere in discussione una simile domanda, visto che il paziente è l’unico giudice della sopportabilità della propria sofferenza. In quest’ordine d’idee, occorre menzionare che ogni persona che considera il suicidio l’unica via d’uscita soffre probabilmente sufficientemente da domandare un’assistenza nel suicidio.
Diagnosi di una malattia mortale o gravemente invalidante
Si tratta prevalentemente di situazioni nelle quali sono state esaurite tutte le possibilità di trattamento e che non lasciano più spazio a soluzioni mediche. Per una serie di malattie (per es. malattie cerebrali degenerative) sarebbe ancora possibile intervenire con terapie medicamentose, ma l’inarrestabile perdita dell’autonomia di movimento consente il suicidio solo in un periodo limitato. Vanno rammentati anche i casi di persone capaci di discernere, ma affette da gravissimi handicap, che per disperazione chiedono di mettere fine alla propria vita.
Queste situazioni creano varie difficoltà. In primo luogo si pensi all’incertezza legata alla diagnosi, ma anche alla rappresentazione della malattia che può essere influenzata dalle paure dei familiari e del personale curante.
Nonostante tutto, l’individuo è l’unico che possa davvero giudicare quanto è sopportabile l’attesa della fine. E a lui spetta anche la decisione di considerare o meno le prospettive statistiche su cui si basano le valutazioni del personale curante.
Domicilio
Anche il domicilio del paziente pone problema. La situazione varia a seconda che il suicidante si trovi in un istituto sociosanitario o in un ospedale acuto. Gli ospiti di un istituto sociosanitario vivono generalmente nella struttura, che diventa contemporaneamente luogo di cura e di vita. Diversamente, i pazienti degenti in un ospedale acuto conservano quasi sempre il domicilio privato. Pertanto, l’ospite di un istituto sociosanitario non è generalmente in grado di commettere il suicidio nel luogo dove abita, a meno di ricorrere a soluzioni estremamente sgradevoli come affittare una camera d’albergo o rifugiarsi in un camper, com’è successo in un Cantone della Svizzera romanda. A prima vista, la situazione del paziente degente in — S. 53 —un ospedale acuto sembra più semplice, perché in linea di principio può tornare al proprio domicilio per togliersi la vita. Come vedremo più avanti, questa situazione genera però problemi morali e psicologici di altro genere.
È ovvio che in un istituto sociosanitario o in una clinica il suicidio assistito non è ben visto, per la cattiva immagine che trasmette e per le paure che può sollevare tra gli altri ospiti e pazienti. Qui risiede anche una delle principali sfide del dibattito. È inoltre ancora da dimostrare che tra le mura domestiche i pazienti che dispongono di un domicilio privato ufficiale trovino l’ambiente adatto alla realizzazione del loro progetto.
Se la decisione di esaminare una domanda di suicidio assistito si basasse unicamente sul motivo banale dell’esistenza di un domicilio privato, sarebbe moralmente difficile da giustificare, in quanto, a prescindere dalla già citata ingiustizia, significherebbe che se il paziente ha «la propria casa» l’istituzione si vedrebbe sollevata detto fatto dal fardello della sua richiesta. Attualmente però la situazione in Svizzera si presenta più o meno così e proprio questo è uno dei motivi del disagio dei membri delle professioni mediche. Alcuni considerano questa situazione ingiusta oppure ritengono di abbandonare i malati che hanno in cura in un momento cruciale della loro vita. Questo atteggiamento poco coerente pone i professionisti della salute di fronte a un dilemma di coscienza tra il dovere professionale e il fatto di essere persone alla stessa stregua dei pazienti. In simili casi, gli istituti potrebbero essere tentati di chiedere al personale medico che intende assistere i propri pazienti fino alla fine, di farlo al di fuori del tempo di lavoro e della struttura: si tratta di situazioni reali, che riteniamo moralmente incoerenti.
Tensioni di natura etica o psicologica possono sorgere anche nel caso in cui un ospedale acuto rimandi a casa un paziente in fase terminale che ha chiesto di essere assistito nel suicidio perché le cure palliative non bastano più ad alleviargli i dolori. Queste tensioni possono nascere da parte del paziente che si sente abbandonato dai professionisti che lo stavano curando e con i quali, spesso, ha costruito un rapporto profondo, ma anche da parte del personale che potrebbe avere l’impressione di lasciare il proprio paziente in balia di sé stesso in un momento decisivo della propria vita.
Secondo la CNE, la questione del luogo più adatto al suicidio è tra le più complesse, che richiede una risposta articolata in base a queste considerazioni:
1.La CNE considera che la problematica varia a seconda che si tratti di strutture di lunga degenza o di ospedali acuti.
Strutture di lunga degenza: se un ospite desidera farsi assistere nel suicidio e non dispone di altro domicilio, dovrebbe poter compiere l’atto all’interno della struttura stessa. Fa eccezione il caso di una struttura che accetta soltanto ospiti che al momento dell’ammissione hanno accettato esplicitamente il fatto che la struttura non tollera atti di assistenza al suicidio nei propri spazi. Il regolamento deve specificare chiaramente i valori a cui la struttura si riferisce e indicare esplicitamente se l’assistenza al suicidio è autorizzata o vietata. Il personale delle strutture di lunga degenza non può assolutamente essere obbligato a prestare assistenza ad un suicidio (riserva dell’obiezione di coscienza). Infine, la struttura che permette l’assistenza al suicidio nei propri spazi deve mettere in atto un dispositivo che tuteli la libertà di coscienza di tutte le persone coinvolte (suicidante, personale, persona che assiste) e che garantisca l’intimità (ovvero il segreto) della persona decisa a farla finita.
Ospedali acuti: ogni struttura dovrebbe stabilire chiaramente se accordare o meno ai propri pazienti la possibilità del suicidio assistito ed essere in grado di rendere trasparente la propria decisione. Autorizzando questa prassi, la struttura dovrebbe — S. 54 —creare anche le condizioni quadro necessarie affinché l’atto di suicidio si svolga sotto le migliori premesse. Anche in questo caso va rispettata la riserva dell’obiezione di coscienza per tutto il personale coinvolto. Se la struttura non entra in materia riguardo a una domanda, dovrebbe offrire al paziente la possibilità di rivolgersi a un’altra struttura che sia in grado di rispondere alla sua richiesta. La situazione può risultare conflittuale negli ospedali pubblici che devono curare assicurati di base che non possono scegliere liberamente a quale struttura rivolgersi.
2.In entrambi i casi, la CNE pone l’accento sull’importanza del fatto che le strutture pratichino una politica in materia di suicidio assistito trasparente ed esplicita (sia esso ammesso o vietato) e sul loro dovere di accertare la qualità delle verifiche previste. Questo dovere implica un’eventuale assistenza psicologica successiva alle persone che hanno preso parte a queste pratiche, ma anche il sostegno di persone che non possono esaudire il desiderio di farla finita.
Termine tra la domanda e l’atto o il secondo parere
L’introduzione di un termine tra la domanda e l’esecuzione dell’atto o l’ottenimento di un secondo parere medico serve a verificare l’autenticità della richiesta del candidato al suicidio. È immaginabile che una domanda formulata una volta si riferisca a circostanze che possono mutare. Più difficile risulta invece mettere in dubbio una richiesta reiterata e motivata sull’arco del tempo. Non si tratta assolutamente di contestare la veridicità o la validità della domanda, ma di escludere con la maggiore certezza possibile che derivi semplicemente da una crisi passeggera. Sembra invece difficile, perché troppo arbitrario, fissare un intervallo assoluto tra le diverse domande. Infatti, a seconda della malattia e della sua gravità, ma anche del temperamento e dello stato d’animo del paziente può giustificarsi un termine piuttosto che un altro.
Perizia psichiatrica
Una valutazione psichiatrica può essere utile per riconoscere o escludere una malattia psichica come causa di un proposito di suicidio. Secondo ricerche epidemiologiche, la grande maggioranza dei tentativi di suicidio e dei suicidi consumati si associa a malattie psichiche. Studi longitudinali hanno dimostrato che se trattata correttamente dal profilo psichiatrico o psicoterapeutico, la stragrande maggioranza delle persone affette da disturbi psichici che hanno già tentato di togliersi la vita non muore di suicidio ma di morte naturale.
Se si sospetta che una persona con tendenze suicide soffra di una patologia psichica, si raccomanda di far eseguire un esame psichiatrico da uno specialista o da un medico appositamente formato. Da un punto di vista etico, non va mai prestata assistenza al suicidio se la suicidalità può essere sintomo o manifestazione di una malattia psichica. Più complessa è invece la diagnosi di quelle situazioni, peraltro rare, nelle quali tendono a diminuire i sintomi della malattia psichica ma non i propositi di suicidio. In tal caso sorge lecito chiedersi se sia la stigmatizzazione dei malati psichici nella nostra società ad alimentare la voglia di farla finita o qualche altra emergenza sociale, p. es. di natura finanziaria. Se questi fattori svolgono un ruolo fondamentale nell’idea suicida, risulta indispensabile ridurre i problemi di queste persone o aiutarle a convivere con l’etichetta socialmente pesante di malati psichici. In ogni caso, lo svantaggio sociale dei malati psichici non deve far sì che la rivendicazione di una parità di trattamento formale nel suicidio assistito diventi un pretesto cinico per ovviare alla discriminazione sociale di cui sono vittime queste persone.
— S. 55 —D’altro canto, non si può vietare con la forza a un malato psichico di togliersi la vita se questa sua volontà, espressa per esempio in un intervallo asintomatico, non è espressione diretta della sua malattia. Oltre ad avere il diritto all’assistenza e al trattamento, i malati psichici capaci di discernimento devono poter decidere della fine della propria vita. Per prima cosa occorre lavorare affinché nella vita quotidiana e nel diritto assicurativo siano trattati alla stessa stregua delle persone affette da patologie fisiche e la loro stigmatizzazione sociale non li spinga a scegliere la morte per sfuggire a una sofferenza di cui si vergognavano.
L’auspicato colloquio tra il suicidante e lo psichiatra o lo psicoterapeuta non deve limitarsi ad una valutazione (assessment) psicopatologica, ma cercare di comprendere la situazione in cui la persona si trova e alleviarne il peso proprio attraverso questa comprensione. Alcune persone con idee suicide si sentono abbandonate alla propria disperazione e vorrebbero trovare interlocutori attenti e privi di preconcetti. Durante il colloquio, è quindi importante non focalizzarsi sulla patologia dell’intento suicida ma avvicinarsi alla situazione di vita del diretto interessato. Affinché un simile incontro possa svolgersi nelle migliori condizioni occorre mettere da parte i pregiudizi o le regole astratte (come il precetto di autonomia o di assistenza) e concentrarsi sul singolo caso. Le sedute più proficue sono quelle durante le quali i suicidanti riescono ad esporre le proprie difficoltà e i propri desideri o ad esternare sentimenti come la vergogna, la disperazione, la rabbia, la tristezza o la rassegnazione.
Un rapporto lungo e profondo
La qualità del rapporto tra il medico e il paziente non dipende dalla sua durata, specialmente se il paziente è anziano. Un rapporto duraturo può essere auspicabile ma non può essere chiesto come principio. Chi soffre di una malattia grave con esito letale consulterà molto probabilmente tutta una serie di specialisti che prima di allora non conosceva. È quindi impensabile esigere che il rapporto tra medico e paziente sia pluriennale. Sarebbe invece estremamente utile che lo specialista e il medico curante si mettessero in contatto il più presto possibile, nell'intento di costruire la fiducia che è la chiave di ogni relazione terapeutica.
La durata del rapporto terapeutico sembra inoltre una condizione necessaria ma non necessariamente sufficiente. Infatti, quello della profondità della relazione è un aspetto altrettanto importante. Può succedere che una relazione tra paziente e terapeuta iniziata da poco sia di una qualità tale da permettere una decisione sull’aiuto al suicidio con piena cognizione di causa.
Sostegno psicologico e formazione farmacologica
Il sostegno psicologico alle persone che assistono un suicidio e la loro formazione tecnico-farmacologica sono elementi complementari. Al momento è difficile stabilire se le associazioni di aiuto al suicidio dispongano di un sostegno sufficiente (debriefing o supervisione esterna) e di una formazione farmacologica adeguata. Tra l’altro, gli studi di medicina di base non prevedono una simile formazione e a tale riguardo vanno profusi notevoli sforzi per colmare le lacune esistenti.
Gli istituti di cura che intendono consentire l'assistenza al suicidio nei propri spazi non possono ignorare le condizioni concrete in cui avvengono queste pratiche. Pur non assumendosi la responsabilità dell’atto di suicidio assistito, dovrebbero proteggere sia i suicidanti che il personale da pratiche incompatibili con la dignità umana. Se una struttura autorizza il suicidio assistito è tenuta a regolare le questioni giuridiche legate alla responsabilità delle parti implicate.
— S. 56 —Età
Ad eccezione dei bambini, considerati non capaci di discernimento ai sensi della legge, l'età non può essere considerata un fattore restrittivo dell'articolo 115 CP. Tutt’al più può essere ritenuta un criterio aggiuntivo in caso di richieste ripetute o nel caso in cui sia stata confermata la diagnosi di una malattia con decorso letale. L’esercizio di diritti strettamente personali non dipende dall’età, ma dalla capacità di discernimento della persona. Pertanto non vi sono ragioni di principio per cui l'età dovrebbe svolgere un ruolo decisivo. Più avanti, affronteremo la questione dei minorenni in modo approfondito.
III.6 Casi particolari
a)Assistenza al suicidio nei confronti di malati psichici
L’assistenza al suicidio nei confronti di persone affette da gravi sofferenze psichiche solleva una problematica specifica, a cui le cerchie psichiatriche reagiscono in modo discordante. Nell’esporre i criteri è già stata affrontata questa problematica nelle pagine precedenti. La maggior parte degli psichiatri ritiene inammissibile prendere in considerazione l’aiuto al suicidio per i pazienti affetti da disturbi psichici sostenendo che la richiesta stessa di farla finita è espressione di questo genere di patologie. Altri psichiatri reputano invece che in alcuni pazienti la malattia psichica può causare una sofferenza insormontabile che giustifica l’esame della richiesta.
Pur trattandosi di una tematica che, come testimoniano i numerosi editoriali, commenti e lettere di lettori non lascia certo indifferente la comunità medica, sono pochi gli studi in proposito. Anche se questa problematica dovrebbe interessare tutti gli specialisti di malattie mentali, sembra che coinvolga soprattutto gli psichiatri di liaison e gli psicogeriatri.127 In Svizzera128, da uno studio sull'attività di Exit emerge che tra il 1990 e il 2000 il 3 per cento dei suicidi assistiti erano direttamente legati a un disturbo meramente psichico, mentre il 18 per cento delle attività di questa associazione riguardava malati somatici affetti contemporaneamente da gravi problemi psichici.
Tre diverse categorie di malati psichici sono interessate dalla questione dell’assistenza al suicidio:
1.i malati che non soffrono di disturbi somatici significativi e che chiedono di
farsi assistere nel suicidio a causa di un grave disturbo psichico;
2.i malati affetti da un serio disturbo psichico, che chiedono di farsi assistere
nel suicidio a causa di un grave problema somatico;
3.i pazienti in età geriatrica (psicogeriatria).
Anche se in alcuni casi i malati di mente possono perdere quasi completamente la propria autonomia, il loro diritto alla dignità, all’autonomia e al godimento dei diritti fondamentali, come tutti gli altri esseri umani, rimane intatto. Sono giuridicamente incapaci di discernere, pertanto nel loro caso l'assistenza al suicidio non può entrare in considerazione.
Commento al punto 1: malati che non soffrono di disturbi somatici significativi e che chiedono di farsi assistere nel suicidio a causa di un grave disturbo psichico — S. 57 —Nel 1994, la Corte suprema dei Paesi Bassi ha stabilito che il suicidio assistito era ammesso nel caso di pazienti affetti da sofferenze psichiche, quindi non somatiche, insopportabili. Diversamente dalla Svizzera, nei Paesi Bassi la richiesta di suicidio assistito è ammissibile unicamente se è stata prima approvata da una commissione ad hoc. Affinché una domanda sia accettata da questa istanza, il richiedente deve dimostrare, per esempio nel caso di una depressione, di essersi sottoposto senza successo a un trattamento ritenuto generalmente efficace. L’argomento che nei Paesi Bassi conforta la pratica del suicidio assistito tra i malati psichici è la volontà di non stigmatizzare ulteriormente questa categoria di persone già sufficientemente bollata dalla società. Tuttavia, mediamente viene approvato soltanto il 2 per cento delle richieste di suicidio assistito per ragioni psichiche, contro il 37 per cento di richieste legate a problemi di natura somatica.129 Diversamente dalla Svizzera, dove l’assistenza al suicidio è autorizzata al di fuori della sfera medicalizzata, nei Paesi Bassi questa pratica resta vincolata al contesto medico. La metà dei medici olandesi intervistati reputa questa prassi accettabile e una piccola parte di essi ha già assistito un paziente nel suicidio.130 Un’analisi dei dati di pochissimi pazienti morti a causa di un suicidio assistito dettato da ragioni psichiche dimostrano che quasi tutti oltre al disturbo psichico soffrivano di gravi problemi somatici. Se si analizzano inoltre le ragioni che spingono una persona depressa a chiedere assistenza nel suicidio sorprende la profondità delle sue motivazioni e nel contempo ci si chiede se sia stato fatto tutto il possibile per lenire la sua sofferenza. Infine, i dati empirici evidenziano che tra i pazienti depressi l’atteggiamento nei confronti del suicidio assistito fluttua molto di più nel corso del tempo che tra i pazienti che prendono in considerazione una simile opzione a causa di problemi puramente fisici.131
127Cfr. B. Kelly et. al., Euthanasia, assisted suicide and psychiatry: a Pandora’s box, in: British Journal of Psychiatry 181 (2002), pag. 278.
128Cfr. Bosshard/Ulrich/Bär, 748 cases of suicide, pag. 310.
Nel caso in cui la richiesta di suicidio assistito provenga da un paziente affetto da disturbi psichici si raccomanda in genere di non entrare in materia per le seguenti ragioni:
a.Anche se oggigiorno sono stati compiuti progressi considerevoli nella
descrizione e nella conoscenza del substrato biologico delle patologie psichiche, rimane difficile formulare una prognosi attendile. Nel caso di depressione o psicosi è estremamente arduo prevedere nel singolo caso quali possano essere le reazioni a un trattamento, sia esso di natura farmacologica o psicoterapeutica.132 Inoltre, le opinioni di questi malati riguardo al suicidio assistito fluttuano notevolmente133. Va precisato che le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer o la Chorea di Huntington non rientrano necessariamente in questa norma, in quanto il loro decorso neuropsichiatrico è noto e relativamente stereotipato, caratterizzato da una lenta ma inesorabile perdita delle facoltà mentali.
b.La sofferenza sottopone i malati psichici a una grande pressione. Essi lot-
tano in condizioni difficili contro la propria malattia, sostenuti con convinzione dai loro curanti, nonostante l'assenza a volte di risultati significativi. Un atteggiamento accondiscendente e liberale nei confronti del suicidio assistito potrebbe creare una demotivazione nei terapeuti e una pericolosa rassegnazione nei malati e nel personale curante.134
c.La richiesta di assistenza al suicidio da parte di malati psichici è general-
mente espressione o sintomo della malattia stessa ed è quindi difficile escludere definitivamente che sia curabile.
129Cfr. J. Groenewoud et. al. , Physician-assisted death in psychiatric practice in the Netherlands, in: New England Journal of Medicine 336 (1997), pag. 1795.
130Idem
131Cfr. E. Emanuel et. al., Attitudes and desires related to euthanasia and physician-assisted suicide among terminally ill patients and their caregivers, in: JAMA 284 (2000), pag. 2460.
132Cfr. R. Schoevers et. al., Physician-assisted suicide in psychiatry: developments in Netherlands, in: Psychiatric Services 49 (1998), pag. 1475.
133Emauel et. Al., Attitudes and desires, pag. 2460.
134Cfr. L. Ganzini et. Al, Psychiatry and assisted suicide in the United States, in: N Engl J Med 336 (1997), pag. 1824.
Commento al punto 2: malati affetti da un serio disturbo psichico, che chiedono di farsi assistere nel suicidio a causa di un grave problema somatico
Quando sussistono malattie somatiche incurabili subentrano spesso e comprensibilmente stati depressivi e idee suicide. Mancano però ancora prove scientifiche sul modo in cui le malattie somatiche si ripercuotono sulla psiche.135 In genere, l’insorgere di uno stato depressivo per esempio come reazione a un lutto è considerato «normale». Dalla maggior parte delle ricerche emerge che il dolore e in particolare la mancanza di prospettive sono il principale fattore di scoramento dei malati.136 Grazie ai progressi compiuti tanto in psichiatria, quanto in biofarmacologia e in psicoterapia sono stati conseguiti importanti successi nell’ambito di queste malattie. Inoltre, anche in questo caso la medicina palliativa svolge un ruolo estremamente importante.
Esistono malati somatici che presentano anche sintomi di disturbi psichici per i quali la domanda di suicidio assistito sia da considerarsi ammissibile? Non esistono soluzioni universali, ma solo decisioni singole per singoli casi.137
Commento al punto 3: pazienti in età geriatrica
Le persone anziane presentano due caratteristiche che influenzano potenzialmente l'assistenza al suicidio su richiesta: l’elevata frequenza di comorbilità e di soggetti che vivono in istituti sociosanitari e il cui luogo di domicilio e di cura è quindi identico.
Questi due fattori influenzano in modo essenziale le considerazioni della CNE sul suicidio assistito per le seguenti ragioni:
a.Il discernimento di questa categoria di persone può essere parziale e flut-
tuare nel corso del tempo.
b.Non può essere totalmente escluso il rischio di pressioni economiche, isti-
tuzionali o familiari, spesso sottintese o celate, che potrebbero spingere in un certo senso verso il suicidio assistito. Per i familiari, gli istituti di cura o la società stessa potrebbero sussistere «motivi egoistici» secondo i quali sarebbe preferibile fare in modo che il malato passi rapidamente a miglior vita. Simili pressioni sarebbero eticamente riprovevoli. A questo rischio sono esposte anche le persone affette unicamente da malattie fisiche, che tuttavia hanno una capacità di valutazione più realistica della situazione. Diversa è invece la situazione dei malati con gravi disturbi psichici.
Grande cautela è necessaria anche nei confronti di persone molto anziane malate e mentalmente confuse che chiedano assistenza nel suicidio. È possibile tuttavia che al momento di prendere questa decisione strettamente personale questi pazienti siano in grado di discernere, in modo che in rari casi si potrebbe considerare o autorizzare il suicidio assistito.
In una prospettiva più ampia, la Commissione si è ripetutamente chiesta se nell’- autorizzare un suicidio assistito gli psichiatri debbano assumere la funzione di gatekeeper. Dall’esame dei dati empirici emerge che benché il 64 per cento degli psichiatri britannici ritenga importante che sia uno specialista di questa disciplina a valutare la domanda di suicidio assistito, il 65 per cento di essi non sarebbe d'accordo di svolgere personalmente una simile attività.138 Lo stesso vale per i Paesi Bassi, dove circa la metà degli psichiatri interpellati non ha intenzione di assistere — S. 59 —al suicidio di pazienti affetti da disturbi psichici139. Il fatto che gli stessi specialisti non intendano esaminare in quanto esperti le domande di suicidio assistito dimostra che questa pratica pone un dilemma esistenziale di difficile soluzione.
135Cfr. H. M. Chochinov et al., The euthanasia debate: attitudes, practices and psychiatric considerations, in: Can J Psychiatry 41 (1996), pag. 315.
136Cfr. B. Rosenfeld, Assisted suicide, depression and the right to die. Psychol Public Law 6 (2000), pag. 467.
137Cfr. Kelly et al., Euthanasia, pag. 278.
b)Assistenza al suicidio di minorenni?
Nel caso di minorenni, le circostanze che li spingono a chiedere l’assistenza nel suicidio sono praticamente sempre di natura medica. Finora, il problema si poneva unicamente nel caso di minori affetti da malattie incurabili (in genere di natura oncoematologica), che ricorrevano a questa soluzione estrema dopo il fallimento di pesanti trattamenti. È infatti impensabile che la diagnosi di una patologia psichica incurabile possa condurre a una domanda di suicidio assistito, senza che si sia prima proceduto a un’osservazione su più anni, alla fine della quale il minorenne avrebbe raggiunto la maggiore età.
L'assistenza al suicidio di minorenni risulta particolarmente problematica dal profilo giuridico. Nel caso di un minorenne, è generalmente il suo rappresentante legale (padre, madre, tutore) che da il consenso a un intervento medico (e in questo contesto il suicidio assistito è equiparabile a un intervento medico). Tuttavia, i genitori non hanno alcun diritto sulla vita e sulla morte del proprio figlio. Qualora le decisioni dei rappresentanti legali del paziente minorenne abbiano pesanti conseguenze per lo stesso, il medico può rivolgersi all’autorità tutoria. In casi urgenti il medico è addirittura autorizzato a eseguire l'intervento che giudica indispensabile, se la mancata esecuzione potrebbe mettere a repentaglio la vita del minorenne.
La seconda precisazione riguarda il minorenne capace d'intendere. Secondo Olivier Guillod, nel diritto svizzero la capacità del minorenne di acconsentire al trattamento medico dipende dalla sua capacità di discernimento. In effetti, l’articolo 19 capoverso 2 CC prevede che soltanto i minorenni capaci di discernimento possano «esercitare i diritti inerenti alla loro personalità».140 Dottrina e giurisprudenza concordano però sul fatto che la capacità di approvare o di rifiutare un intervento medico rientri in questi diritti personali.
Il discernimento è definito dall’articolo 16 CC: «È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.» Un’importante precisazione a tale riguardo: il discernimento viene sempre espresso in riferimento a una determinata azione, in questo caso il suicidio assistito. Per il resto spetta al medico valutare la capacità di discernimento di una persona. In caso di dubbio circa questo discernimento, uno specialista (quindi un medico, in genere uno psichiatra) deve eseguire i rispettivi accertamenti.
Va rammentato che in Svizzera dal 1° gennaio 1996 la maggiore età civile e matrimoniale si raggiunge al compimento dei 18 anni. In applicazione dell’articolo 13 CC, chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili. Di conseguenza, questo individuo maggiorenne è in grado di assumere la responsabilità dei propri atti nei confronti della società. Dato che la maggiore età consente l’esercizio dei diritti civili, la divisione tra discernimento e maggiore età costituisce una peculiarità del diritto svizzero. Pertanto, mentre di un giovane adulto si suppone che sia capace di discernere, chi non ha ancora compiuto i 18 anni deve — S. 60 —dimostrare questa sua capacità. Non si esclude assolutamente che un minorenne sia capace di discernere, ma deve dimostrarlo. Occorre ancora menzionare che ai sensi dell’articolo 303 capoverso 3 CC un giovane che abbia compiuto i 16 anni decide liberamente della propria confessione religiosa senza l’influsso dei genitori.
138Cfr. H. Shah et al., National survey of UK psychiatrists’ attitudes to euthanasia. Lancet 352 (1998), pag. 1360.
139Groenewoud et al., Physician-assisted death, pag. 1795.
140Cfr. O. Guillod, Le consentement éclairé du patient, Neuchâtel 1986, pagg. 201–257.
La capacità di discernimento di minorenni più «vecchi», in genere dai 15 ai 18 anni, non può essere considerata a priori inesistente o trascurabile. Il punto centrale di questa riflessione sta nello stabilire se nelle questioni d’importanza vitale un «minorenne più vecchio» è capace di discernimento – secondo il linguaggio giuridico - o in grado di esercitare la propria autonomia decisionale - secondo il linguaggio corrente.
La problematica del suicidio assistito nei confronti di un minorenne capace di discernimento è molto delicata, essenzialmente perché la maturità di un giovane riguardo a questioni esistenziali dipende da vari criteri e non unicamente dall’età. In particolare, il comportamento di un giovane che chiede di essere assistito nel suicidio trova svariate interpretazioni. Si può trattare di un individuo particolarmente maturo e convinto degli argomenti addotti, tanto più che è il solo a poter giudicare veramente il grado della propria sofferenza fisica o psichica. La decisione di un minorenne di chiedere assistenza nell'atto estremo merita la stessa attenzione della decisione di un adulto convinto e in grado di discernere che si trova in una situazione analoga (dolori insopportabili legati ad una malattia incurabile). Oppure si può trattare di un adolescente o di un minorenne destabilizzato dalla gravità di una simile decisione, dalla pressione esercitata dai genitori, dall’ambiente o semplicemente dall’instabilità caratteriale tipica di questa fase della vita. In simili circostanze non esistono soluzioni universali, applicabili in ogni situazione. Non vi è infatti una «maggiore età medica», al di là della quale il minorenne è in grado di discernere. Le esperienze dei pediatri dimostrano inoltre che lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti varia notevolmente a seconda della personalità.
Particolare prudenza va applicata nel caso di un adolescente minorenne, esposto a svariate pressioni, forti o deboli, positive o negative, esercitate dalla famiglia o da altri. Nella formazione della propria volontà gli adolescenti possono essere ancora molto influenzabili, anche se questa tesi non vale ovviamente per tutti. Riguardo alla difficile questione della vita e della morte, gli influssi esterni incidono notevolmente sul giudizio e la personalità degli adolescenti. Ed è proprio in questo contesto così particolare che si pone la questione della valutazione della capacità di discernimento di un minorenne e del grado della sua libertà di decisione. Questa valutazione richiede tempo, una profonda riflessione e spesso il parere di più persone competenti in questo campo.
c)Associazioni di aiuto al suicidio
L'assistenza al suicidio costituisce una problematica etica a sé quando viene offerta da associazioni specializzate, che nel nostro Paese esistono in virtù dell’articolo 115 CP. Queste associazioni (es. Exit) possono disporre di conoscenze specifiche notevoli e di un ampio bagaglio di esperienze che si rivela fondamentale per la qualità dell’esecuzione dell’assistenza al suicidio. D’altro lato però la situazione varia notevolmente per il suicidante se è consapevole del fatto che non deve ricorrere a metodi improbabili perché grazie a simili associazioni potrà portare a termine il proprio progetto in modo sicuro e indolore. Per i membri di queste associazioni ne risulta una grande responsabilità dal profilo umano, perché hanno a che fare con richiedenti sconosciuti e sono tenuti a chiarire la situazione allo scopo di decidere se accordare la propria assistenza al suicidio oppure se optare per un'altra forma d'aiuto.
— S. 61 —Il diritto svizzero consente a chiunque di fondare una simile associazione privata. Finché non violano l’articolo 115 CP, non è possibile subordinare l’attività di queste associazioni a criteri di qualità. Una simile situazione sembra poco adatta considerato che si tratta di una questione di vita o di morte. Pertanto, l'adozione di una base legale che consenta di esigere l’applicazione indistinta di questi criteri di qualità costituisce una tappa decisiva. In un primo tempo occorre quindi sottoporre le associazioni di aiuto al suicidio ad una vigilanza statale. In un secondo tempo occorrerà elaborare i criteri di qualità da applicare, prevalentemente per quanto riguarda l'esame della domanda di suicidio assistito. Il vantaggio di collaborare con le associazioni di aiuto al suicidio nell’allestimento di questi criteri di qualità, consiste nel poter tenere conto delle loro esperienze. Questo è assolutamente possibile ampliando il diritto federale o il diritto cantonale. Una soluzione a livello federale sarebbe evidentemente preferibile dato che con l'esiguità del territorio svizzero, un’associazione potrebbe ripiegare facilmente su un altro Cantone.
d)«Turismo della morte»
La particolare prassi giuridica della Svizzera in materia di assistenza al suicidio attira anche cittadini di altri Paesi, intenzionati a ricorrere legalmente all'aiuto di un'associazione specializzata che nel loro Paese sarebbe bandita. Questa situazione è criticata per varie ragioni e dato che i casi aumentano, urge riflettere seriamente sulla necessità di un disciplinamento che tenga conto opportunamente di questa problematica specifica.
Da un punto di vista etico occorre innanzitutto chiarire dove risiede il problema. Primo: sono questi viaggi dall'estero allo scopo di morire in Svizzera a suscitare sdegno? Secondo: è il fatto che la Svizzera diventi un rifugio per le persone che intendono suicidarsi? Terzo: è piuttosto la difficoltà, legata alla distanza e alle contingenze temporali del viaggio, di verificare adeguatamente i motivi che hanno spinto la persona a scegliere di farla finita, e di decidere individualmente secondo coscienza per o contro un'assistenza al suicidio?
Nelle sue riflessioni, la CNE ha optato indubbiamente per la terza interpretazione. Da un punto di vista etico, la nazionalità o il domicilio di una persona intenzionata a togliersi la vita non può essere determinante ai fini di una decisione responsabile secondo coscienza di concedere o meno l’assistenza al suicidio. La scelta di comodo di stabilire un criterio nazionale sarebbe poco corretta e difficilmente difendibile. La seconda ragione è soprattutto rilevante da un punto di vista psicologico e politico, meno da quello etico. Sussisterebbe però un grave motivo di preoccupazione dal punto di vista etico se le persone provenienti dall'estero fossero sottoposte a verifiche di qualità inferiore semplicemente per ragioni legate alla distanza e alle contingenze temporali del viaggio.
Sulla scorta di queste riflessioni, la Commissione propone di garantire un’elevata qualità delle verifiche, evitando invece l’applicazione di criteri di nazionalità o l’introduzione dell’obbligo di domicilio per le persone intenzionate a suicidarsi. Pertanto, le misure che raccomanda per far fronte al problema del «turismo della morte» coincidono con quelle che ritiene opportune per la sorveglianza e la garanzia di qualità delle associazioni di aiuto al suicidio. Tutte le persone che chiedono di farsi assistere in un atto di morte hanno diritto indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro luogo di domicilio a verifiche qualitativamente ineccepibili prima che venga presa una decisione in tal senso. Per effetto dell’introduzione di queste esigenze di qualità, le pratiche di assistenza al suicidio per persone che giungono dall'estero diventeranno probabilmente più onerose e meno frequenti.