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Aufsatz · Pareri (CNE) 9/2005/2005

Assistenza al suicidio

‹Kapitel 3 von 8S. 9–15›
Angaben zum Werk
Zeitschrift
Pareri (CNE)
Band
9/2005
Sprache
Italienisch
Zitiervorschlag
Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana, Assistenza al suicidio, in: Pareri (CNE) 9/2005/2005, S. 9–15
— S. 9 —

I.Introduzione

I.1 Situazione giuridica

Per il diritto svizzero, l’istigazione e l’aiuto al suicidio non sono perseguibili, a meno che non avvengano per motivi egoistici:

Art. 115 CP: Istigazione e aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Questo articolo del Codice penale disciplina in modo esaustivo la punibilità della partecipazione al suicidio volontario. Punisce la partecipazione al suicidio per «motivi egoistici», mentre non ritiene perseguibile la partecipazione al suicidio che non sia mossa da simili motivi. A livello pratico, questa norma penale riveste ampia rilevanza, in quanto fissa il limite tra la legalità e la punibilità delle attività di associazioni di assistenza al suicidio come Exit e Dignitas.1

Per partecipazione s’intendono «l’istigazione e l’aiuto»:

Secondo la dottrina penale, vi è istigazione se qualcuno provoca in una terza persona la decisione di suicidarsi. L’istigazione presuppone inoltre (1) la padronanza dell’atto e (2) la responsabilità della persona nel suicidio consumato o tentato. Le premesse obiettive di questa azione sono le stesse di quelle dell’«istigazione» conformemente all’articolo 24 CP.

Obiettivamente, l’aiuto implica un contributo causale di chi assiste al suicidio tentato o consumato. In sé, il suicidio è un atto in cui con (1) padronanza dell’atto e (2) responsabilità il diretto interessato mette fine alla propria vita (3). Questo contribuito causale può consistere nel mettere a disposizione un mezzo letale. L’aiuto, come nel caso della complicità ai sensi dell’articolo 25 CP, può però essere inteso anche come un sostegno psichico.

Da un punto di vista soggettivo, il complice deve agire intenzionalmente. Più precisamente, si tratta del dolo eventuale riferito all’atto di morte commesso dal suicida con padronanza dell’atto e responsabilità e del dolo eventuale riferito all’istigazione o alla complicità. Secondariamente, l’autore deve aver agito per «motivi egoistici». Secondo la dottrina dominante, l’indifferenza nella partecipazione al suicidio è sufficiente ad escludere il movente egoistico. I motivi sono considerati egoistici se l’autore persegue vantaggi personali, che possono essere di natura materiale (per es. un’eredità o risparmi sui costi di sostentamento), ma anche di natura ideale o affettiva (per es. sentimenti come l’odio, la sete di vendetta o la cattiveria). Con questa restrizione dei motivi soggettivi, la partecipazione al suicidio diventa un atto parzialmente vietata, punibile solo in casi eccezionali. Di norma, l’aiuto al suicidio prestato dalle associazioni attive in questo ambito resta impunito per l’assenza di motivi egoistici.

La disposizione penale sull’istigazione e l’aiuto si riferisce però a tutte le persone, a prescindere dalla professione, dalla formazione e dal coinvolgimento istituzionale. Non si riferisce a contesti o situazioni particolari in cui le persone esprimono il desiderio di essere assistite nel suicidio, ma è valida in generale. Questa disposizione — S. 10 —lascia fondamentalmente a tutti la libertà di offrire i propri servizi nell’ambito di un suicidio, a condizione che tale offerta non sia motivata da interessi personali. Dal profilo penale, il margine di manovra è molto ampio.

1Cfr. Christian Schwarzenegger. Articoli 111–117 (Omicidio) in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (Ed.): Basler Kommentar. Strafgesetzbuch II. Art. 111–401 StGB. Basel 2003, pagg. 64–69 (con altri riferimenti bibliografici).

Il concetto di «suicidio» fissa tuttavia un quadro generale per l’applicabilità dell’articolo 115 CP. Ai sensi del diritto penale (in questo punto più rigido rispetto alla lingua parlata) il concetto di suicidio implica l’autodeterminazione. Se il suicida non agisce con autodeterminazione, il suo non può essere considerato un suicidio, anche se da un punto di vista puramente materiale è da ritenersi tale. L’autodeterminazione implica la capacità di discernimento e la libertà di decisione. Di conseguenza, i casi di persone in stato confusionale, di ebrietà o incapaci di discernere a causa di una malattia psichica acuta, che desiderano togliersi la vita e ricorrono per questo all’aiuto di una terza persona, non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 115 CP.

Tra il 1960 e il 1998 sono state pronunciate solo 8 condanne per istigazione e aiuto al suicidio, di cui 5 tra il 1991 e il 19932. Rispetto al numero di condanne, l’articolo 115 CP ha un significato minore, mentre risulta di maggiore rilevanza pratica nella delimitazione dell’aiuto legale al suicidio.

I.2 Le ragioni di questo parere

Una serie di circostanze hanno spinto la CNE ad approntare questo parere.

Abusi nelle pratiche di morte assistita. E’ stato dimostrato che un numero significativo di casi di suicidi assistiti da associazioni attive in questo ambito non erano senza via d’uscita da un punto di vista medico. Da uno studio recente, emerge che il 21 per cento dei 748 casi di suicidi assistiti da Exit Svizzera tedesca tra il 1990 e il 2000 riguardava persone la cui situazione non era assolutamente da ritenersi disperata (poliartrite, osteoporosi, artrosi, dolori cronici, cecità, debolezza diffusa; 9 casi riguardavano persone affette da disturbi psichici, prevalentemente depressioni).3 Vedendo in queste pratiche un parziale abuso, sono stati intrapresi i primi passi verso una revisione dell’articolo 115 CP. Con un’iniziativa parlamentare (n. 01.407) presentata il 14 marzo 2000, la Consigliera nazionale Dorle Vallender chiedeva di rendere punibile in tutti i casi l’istigazione al suicidio e di disciplinare più severamente l’aiuto al suicidio (punibilità dell’aiuto al suicidio da parte di medici e personale curante e dell’aiuto al suicidio fuori dalla sfera personale della vittima, obbligo di autorizzazione per le associazioni di aiuto al suicidio, vigilanza statale, ecc.). L’iniziativa è però stata respinta in occasione del dibattito del Consiglio nazionale dell’11 dicembre 2001.4 E da un punto di vista etico, non sono state accertate le circostanze in cui l’aiuto al suicidio può essere definito abusivo.

Impegno per una revisione e progetto di normativa sull’eutanasia e la medicina palliativa: Da quando, nel 1994, il Consigliere nazionale Victor Ruffy ha presentato una mozione che proponeva l’introduzione di un nuovo articolo 115bis, alle controverse discussioni sull’eutanasia si è aggiunto anche il quesito sulla necessità di disciplinare l’assistenza al suicidio. Nel marzo 1999, il gruppo di lavoro «Eutanasia» (presieduto dalla Consigliera agli Stati Josi J. Meier) ha sottoposto un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia nel quale chiedeva che in determinate — S. 11 —situazioni l’omicidio su richiesta della vittima non fosse punibile. Il disciplinamento dell’aiuto al suicidio di cui all’articolo 115 CP, peraltro, avrebbe dovuto rimanere invariato. Il 5 luglio 2000 il Consiglio federale ha tuttavia respinto la proposta.

2Schwarzenegger: Articoli 111–117 (oss.(0) 1), pag. 64.

3G. Bosshard / E. Ulrich / W. Bär: 748 cases of suicide assisted by a Swiss right-to-die organization, in: Swiss Medical Weekly

133(2003) 310–317

4Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, 2001, 1835 (d).

Dopo numerosi interventi parlamentari (Cavalli, Vallender, Zäch ecc.), il 4 luglio 2003 l’allora Consigliera federale Ruth Metzler ha incaricato per scritto la Commissione nazionale d’etica di esaminare dal profilo etico e giuridico l’intera problematica dell’eutanasia, inclusa quella del suicidio assistito e di elaborare proposte per un disciplinamento legale della stessa. Tuttavia, a partire dal 2004, con il nuovo programma di legislatura del Consiglio federale, il progetto di revisione dell’intera tematica dell’eutanasia è stato relegato in secondo piano e il nuovo capo del Dipartimento di giustizia e polizia, Christoph Blocher, ha esonerato la Commissione nazionale d’etica dal suo incarico. Si suppone tuttavia che le lacune evocate dai diversi interventi parlamentari siano rimaste tali.

Richiesta di aiuto al suicidio da parte di persone con disturbi psichici. Come emerge da una statistica interna elaborata dall’associazione di aiuto al suicidio Exit, 24 dei 132 casi esaminati presentavano oltre ad una patologia somatica anche segni di depressione.5 Nel 1998 è venuto alla luce il caso di un medico attivo nell’ambito di Exit, che aveva prescritto ad una ventinovenne di Basilea con disturbi psichici una dose letale di pentobarbitale sodico senza approfondire ulteriormente la diagnosi. La morte era stata evitata grazie all’intervento del medico cantonale e a una limitazione preventiva della libertà personale.6 In seguito a questi fatti, Exit ha posto una moratoria sull’assistenza al suicidio dei malati psichici e ha promosso un dibattito sui provvedimenti da adottare per poter sospendere la moratoria.

Turismo della morte. L’associazione di aiuto al suicidio Dignitas presta assistenza al suicidio nel Canton Zurigo, e da poco anche nel Canton Argovia, a un numero crescente di persone provenienti dall’estero. Stando alle cifre fornite dalla polizia comunale zurichese, nel 2003 sono stati registrati 3 casi, nel 2001 37, nel 2002 55 e nel 2003 91.7

Aumento dei casi di suicidi assistiti da associazioni. I casi seguiti da Exit sono triplicati, passando da 110 nel periodo 1990-1993 a 389 nel periodo 1997-2000.8

Assistenza al suicidio nelle case di cura e nelle case per anziani. Il 1° gennaio 2001, la Città di Zurigo ha introdotto una norma che consente di assistere nel suicidio gli ospiti delle case per anziani e delle case di cura cittadine. Una nuova raccomandazione della Chambre de l’éthique dell’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) si schiera a favore del suicidio assistito nelle case di cura e nelle case per anziani, quando la persona che desidera farla finita non dispone più di un proprio domicilio.9

Cambiamenti nel modo di morire in seguito ai progressi della medicina. La medicina moderna dispone di mezzi sempre più sofisticati in grado di prolungare la vita e ritardare la morte. Si continua a morire, è ovvio, ma è cambiato il carattere delle malattie di cui la gente muore. Allo stadio avanzato, nonostante un’assistenza — S. 12 —medica ottimale, alcune malattie possono compromettere a tal punto la qualità della vita, da spingere i diretti interessati a considerare la loro una vita indegna di essere vissuta. Dato il crescente numero di persone che chiedono di poter decidere della propria fine, nascono esigenze concrete nei confronti dell’eutanasia attiva o passiva o di forme di assistenza al suicidio, come quelle proposte dalle associazioni che operano in questo ambito. Emerge però anche la necessità di aprire un nuovo dibattito e di rivedere le condizioni quadro istituzionali e legali, in modo da consentire ai diretti interessati di poter dire la loro sulla propria morte.

5E. A. Ulrich: “Exit”: Beihilfe zum Suizid zwischen 1990 und 2000 (Diss. Med. Uni). Zürich 2002, pag. 24. Cf. G. Bosshard / M. Kiesewetter / K.P. Rippe / Ch. Schwarzenegger: Suizidbeihilfe bei Menschen mit psychischen Störungen – unter besonderer Berücksichtigung der Urteilsfähigkeit: Expertenbericht zu Handen von EXIT-Deutsche Schweiz. Zürich 2004, pag. 5.

6Schwarzenegger: Art. 111–117 (cfr. oss. 1), pag. 69 (con riferimenti).

7NZZ am Sonntag, 22 febbraio 2004.

8Bosshard / Ulrich / Bär: 748 cases of suicide (cfr. oss. 3)

9A. Jotti-Arnold et. al.: Assistance au suicide en EMS: recommandations étihiques et pratiques de la Chambre de l’éthique de l’AVDEMS, in: Revue Médicale Suisse n. 1,5 gennaio 2005.

Ruolo dei medici e del personale curante. Dopo una procedura di consultazione pubblica, nel 2004 l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato le direttive medico-etiche rivedute sull’assistenza dei pazienti in fin di vita, secondo le quali in determinate situazioni i medici possono decidere secondo la propria coscienza di assistere un paziente nel suicidio10.

Frustrazione e insicurezza per i pazienti che devono lasciare la clinica per morire. Dalle esperienze maturate in alcune strutture, emerge che i pazienti tenuti a lasciare la clinica o la casa per anziani per farsi assistere nel suicidio vivono molto male l’interruzione delle cure. I rapporti con i medici e il personale curante si interrompono e il sostegno viene a cadere proprio nel momento in cui il suicida ne avrebbe maggiormente bisogno.

Incertezza nella delimitazione dell’eutanasia attiva diretta. Nella prassi recente, gli atti di assistenza al suicidio presentano notevoli analogie con quella che è considerata eutanasia attiva (omicidio su richiesta della vittima). Spesso, da un punto di vista medico è difficile capire perché a livello penale la morte inflitta direttamente su richiesta sia così diversa dal porgere una sostanza letale con una cannuccia ad una persona tetraplegica, che deve semplicemente aspirarla e ingurgitarla, o dal gesto finale di una persona estremamente debilitata che deve limitarsi ad aprire una valvola o azionare un interruttore.

Questi (e altri sviluppi) andranno esaminati più da vicino, giacché la Commissione ha constatato la necessità di far luce sull’aspetto etico dell’assistenza al suicidio sia per quanto concerne i termini fondamentali della problematica che nell’ottica della particolare situazione della Svizzera.

I.3 Delimitazione del tema di questo parere

Dal profilo etico, ci si chiede se l’articolo 115 CP distingua correttamente tra forme autorizzate e non autorizzate di aiuto al suicido, e se la formulazione politicamente liberale di questo articolo sia da sostenere. Secondariamente, occorre domandarsi se l’applicazione di questa norma ponga problemi che rendono necessario (o consigliabile) il completamento del diritto, eventualmente anche in altri ambiti giuridici al di là del codice penale. In terzo luogo, le incertezze e i conflitti che sorgono a livello di prassi medica necessitano di chiarimenti dal punto di vista etico, senza tuttavia gravare sul legislatore. Nelle seguenti questioni, la Commissione prende in considerazione tutti e tre i livelli.

10Direttive medico-etiche sull’assistenza a pazienti in fin di vita (d/f): in Bollettino dei medici svizzeri 86/3 (2005), nella versione tedesca, pagg. 171–176.

— S. 13 —

Innanzitutto va rilevato che la formulazione liberale dell’articolo 115 CP disciplina unicamente l’aspetto della punibilità. Non è quindi da escludere la possibilità di adottare nuove disposizioni in altri ambiti giuridici al di là del diritto penale, che sarebbero determinanti per la prassi. Ci si potrebbe immaginare per esempio di introdurre nel diritto sanitario norme che disciplinino l’atteggiamento nei confronti delle richieste di assistenza al suicidio negli ospedali e negli istituti sociosanitari. Un’altra soluzione sarebbe quella di sottoporre le associazioni di aiuto al suicidio all’obbligo di un’autorizzazione vincolata a precise condizioni.

Inoltre, la norma penale di cui all’articolo 115 CP non giustifica eticamente il suicidio assistito, neanche quando il movente non è egoistico. Le norme deontologiche e le direttive etiche possono prevedere restrizioni in tal senso. Per esempio, l’articolo 115 CP non precisa che un desiderio di suicidio debba essere lungamente ponderato e non derivare semplicemente da una crisi passeggera e superabile. Infine, la decisione di assistere o meno una determinata persona nel suicidio resta una decisione di coscienza che la legge non può anticipare. Anche se l’articolo 115 CP non esclude la possibilità di prestare assistenza al suicidio, senza che tale azione sia punibile, non prevede alcun obbligo concreto in tal senso. La persona che, per ragioni morali, si sente in dovere di assisterne un’altra nell’atto di suicidio, deve soppesare personalmente la propria decisione, rispondendo unicamente alla propria coscienza. Nessuno può imporre ad altri di assistere un suicidio, in virtù dell’articolo 115 CP.

La disposizione di cui all’articolo 115 CP racchiude – perlomeno nella sua applicazione attuale – un’inconfondibile concezione liberale della politica, secondo cui l’intervento dello Stato nella sfera privata del cittadino dev’essere limitato. L’articolo 115 CP intende vietare in nome dello Stato unicamente quelle azioni che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità o la libertà di terzi. Pertanto, il tentativo di suicidio non viene considerato punibile, in quanto la persona che agisce reca un danno diretto solo a sé stessa. Esercita la propria libertà, senza mettere a repentaglio la vita di altre persone. Chi è reduce da un tentato suicidio necessita più di aiuto, riconoscimento e sostegno che di una punizione. E proprio per questo il suicidio rimane impunito. L’intervento di una terza persona, a cui è stato chiesto aiuto nell’esecuzione dell’atto, non può essere punito, in quanto la partecipazione ad un’azione legale non può essere punibile. La dottrina penale parla di accessorietà della partecipazione. Quando due persone partecipano di comune accordo all’esecuzione del suicidio non vi è necessità di proteggere i terzi.

Un modello liberale dell’etica dell’assistenza al suicidio postula il nostro diritto o la nostra libertà, in quanto soggetti morali, di controllare e decidere della nostra vita, fintanto che non compromettiamo il diritto di altri di fare lo stesso. Concetti che in questo modello sono espressi con i termini di autonomia personale e autodeterminazione. Il diritto all’autonomia morale, così inteso, implica il diritto ad esercitare per quanto possibile il controllo sulla durata della propria vita e sulla modalità della propria morte. E questo implica nuovamente il fatto che anche altri possano contribuire all’esercizio di questa libertà11.

Il Codice penale svizzero non si spinge fino a dichiarare totalmente impunibile la partecipazione ad un suicidio. Infatti, per il legislatore la situazione cambia se l’assistenza non è prestata per ragioni solidali, ma per vantaggi personali. In tal caso, vi è il pericolo che la suicidalità altrui venga sfruttata da chi lo assiste per conseguire — S. 14 —i propri vantaggi. In questo caso, la proposta d’assistenza può rendere la persona con tendenze suicide vulnerabile e bisognosa di protezione.

11M. Charlesworth descrive in maniera esemplare il modello liberale in: L’etica della vita. I dilemmi della bioetica nella società liberale. Roma 1996.

In tal modo, il legislatore ha conferito implicitamente valore a due questioni etiche: innanzitutto al rispetto per l’autonomia del suicida e di chi lo assiste, secondariamente alla responsabilità nei riguardi delle persone che per la loro suicidalità necessitano di particolare protezione. In questo senso, la necessità di capire se il modello liberale tenga conto dell’etica dell’assistenza al suicidio in tutte le sue dimensioni o se vada completato con concetti di assistenza è già evocata a livello giuridico.

Delimitazione. Conformemente alle sue basi legali12 la Commissione è responsabile degli aspetti etici e giuridici nella medicina umana in generale. L’applicazione dell’articolo 115 CP travalica senza dubbio questo ambito. Pertanto, la CNE ha deciso di affrontare il tema dell’assistenza al suicidio nell’ambito della prassi medica e di limitarsi a questo ambito specifico, basandosi però su una definizione di «medicina umana» relativamente ampia, che include anche operazioni mediche come il rilascio di una prescrizione, la partecipazione di membri del personale medico ad un atto di suicidio assistito o il coinvolgimento di un’istituzione medica. Nel presente rapporto non sono invece tematizzate le situazioni nelle quali l’assistenza al suicidio avviene tra due persone all’esterno di un contesto medicalizzato.

Il ruolo particolare della CNE si evince dal suo mandato legale: essa funge da consulente per il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni. Il compito della Commissione consiste nel sottoporre le condizioni quadro giuridiche ed istituzionali a un’analisi critica e approfondita dal punto vista etico. Non è invece legittimata a giudicare una decisione personale di suicidio o di assistenza al suicidio. Questo ruolo limita la possibilità di trattare nel parere problematiche etiche importanti, lasciando ad altre istituzioni e ad ogni individuo il compito di affrontarle.

I.4 Conflitto di valori nella medicina

E’ un fatto assodato che tutti i membri delle professioni mediche sono anche liberi cittadini. Pertanto, in tutte le riflessioni sul suicidio assistito occorre tenere presente che sia il personale medico come pure i pazienti al di la’ del loro ruolo e della loro funzione sono anche esseri umani. La distinzione tra il ruolo strettamente professionale dei medici e del personale curante e il fatto di essere persone alla stessa stregua dei pazienti si rivela molto utile nell’esaminare i valori in gioco.

L’argomento principale contro il suicidio assistito difeso da determinate cerchie, in particolare dalle associazioni professionali dei medici e del personale curante, si richiama al codice deontologico delle professioni mediche, che pone in primo piano la salvaguardia della vita. La stessa deontologia esige però anche che le sofferenze dei pazienti siano alleviate. Questi due imperativi non sono sempre conciliabili, in quanto ad una cerchia - seppur limitata - di pazienti gli strumenti della medicina palliativa non sono d’aiuto. Per i pazienti in questa situazione, risulta pertanto impossibile rispettare contemporaneamente entrambi gli imperativi.

In considerazione di questa impossibilità, la persona sollecitata ad assistere all’atto di suicidio viene interpellata nella sua coscienza sia come persona curante che come essere umano. Ed è proprio in questo senso che si esprimono le nuove direttive — S. 15 —dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche sull’assistenza dei pazienti in fin di vita. Il fatto che, in nome della libertà di coscienza, sui medici e sul personale curante non debba essere esercitata alcuna pressione affinché partecipino al suicidio di un paziente è ovvio e corrisponde inoltre all’articolo 3 del Codice deontologico della FMH, secondo cui: «Il medico rifiuta qualsiasi atto medico o presa di posizione incompatibile con la sua coscienza.»

12Legge sulla medicina della procreazione, articolo 28, e Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana.

Anche il luogo in cui il suicidio è pianificato ed eseguito è un soggetto di grande attualità in Svizzera. Un accordo siglato tra due privati non può essere ostacolato dallo Stato. L’atto è possibile se avviene al domicilio della persona che intende togliersi la vita o in un altro luogo privato. La situazione è invece totalmente diversa in un contesto medicalizzato. Un quesito centrale dell’attuale dibattito è costituito anche dal conflitto morale che il suicidio in una struttura medicalizzata può provocare (istituto sociosanitario o ospedale acuto). Come conciliare l’obiettivo terapeutico di una struttura con l’intento suicida di un paziente o di un ospite? Attualmente, per la maggior parte delle strutture svizzere l’obiettivo terapeutico esclude la pratica di suicidi e di assistenza al suicidio nei loro locali. Nel limite del possibile, queste strutture tentano di convincere i pazienti con intenzioni suicide a portare a termine il loro progetto al proprio domicilio. Le eccezioni sono rare e si verificano nei casi in cui le persone sono state obbligate ad eleggere a domicilio privato un istituto, quindi quasi esclusivamente nelle case per anziani e nelle case di cura. Le città di Zurigo e Lugano hanno alleggerito la loro prassi autorizzando ufficialmente il suicidio assistito in simili strutture.

Quelle: nek-cne.admin.ch · Pareri (CNE) 9/2005/2005