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Aufsatz · Pareri (CNE) 9/2005/2005

Assistenza al suicidio

‹Kapitel 6 von 8S. 63–70›
Angaben zum Werk
Zeitschrift
Pareri (CNE)
Band
9/2005
Sprache
Italienisch
Zitiervorschlag
Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana, Assistenza al suicidio, in: Pareri (CNE) 9/2005/2005, S. 63–70
— S. 63 —

IV.Raccomandazioni della CNE sull’assistenza al suicidio

Approvate in occasione della seduta del 27 aprile 2005

— S. 64 —

1 – Dilemma (testo approvato all’unanimità)

L’assistenza al suicidio solleva un dilemma etico tra il dovere di assistenza alle persone con tendenze suicide e il rispetto del loro diritto all’autodeterminazione. Le raccomandazioni, le direttive e i disciplinamenti giu-

ridici devono tenere conto di questa bipolarità.

Nella società, è opinione diffusa che le persone con tendenze suicide vadano aiutate a rimanere in vita e in alcuni casi siano tutelate da se stesse. In sintonia con questo pensiero vengono profusi notevoli sforzi nella prevenzione del suicidio. A volte, il desiderio di farla finita nasce dalla mancanza di un’assistenza sufficiente, e una soluzione in tal senso potrebbe essere quella di potenziare l’offerta delle cure palliative. Il suicidio di un essere umano non lascia indifferenti, e può avere conseguenze traumatiche sui familiari, molti dei quali vengono sopraffatti dai sensi di colpa e da sentimenti d’impotenza per non essere riusciti a evitarlo. Direttive e disciplinamenti dovrebbero pertanto creare e mantenere le premesse affinché si possa evitare nella misura del possibile il manifestarsi della volontà suicida e la vita di un essere umano sia riconosciuta come valore supremo.

A questa visione si contrappone il rispetto per l’autodeterminazione del prossimo, e in particolare il rispetto per il desiderio di morire degnamente. Questo rispetto deriva da un principio del pensiero liberale molto radicato nel nostro Paese e messo alla prova dalla nostra tendenza a condannare le azioni altrui che giudichiamo sbagliate. Esso non ammette che le azioni di altri siano ostacolate sulla base di convinzioni morali personali, a patto che tali azioni non rechino pregiudizio a terzi. E sicuramente, di fronte a una malattia o alla propria morte la maggior parte degli esseri umani vorrebbe poter decidere liberamente.

Il rispetto per l’autodeterminazione di una persona decisa a farla finita non è di per sé un valido motivo per aiutarla nel suo intento. A motivare la decisione di prestare assistenza ad un essere umano che vuole morire devono concorrere altri motivi, come la volontà di non lasciarlo solo e di stargli vicino nel momento della morte. Perché se abbandonato a sé stesso, potrebbe porre fine alla sua vita in modo spaventoso e doloroso anche per altri. Questo motivo può costituire un caso limite di assistenza ad un essere umano in situazione limite. Il rispetto per l’autodeterminazione implica pertanto anche il rispetto per l’autodeterminazione di coloro che assistono il suicida.

E’ proprio del dilemma tra questi due aspetti etici - il dovere di assistenza e il rispetto per l’autodeterminazione – che devono tenere conto norme e direttive. Soltanto la considerazione dell’uno o dell’altro aspetto soltanto produrrebbe un notevole mutamento dei valori nella società.

Eticamente, il dovere di assistenza dello Stato non riguarda unicamente l’individuo intenzionato a morire, ma anche gli effetti che il suicidio e l’assistenza al suicidio possono avere sull’intera società e sulle persone. Tali pratiche non devono limitare la libertà di decisione di altre persone. Per esempio, disabili e malati non devono essere messi sotto pressione affinché scelgano di togliersi la vita per non gravare sulla società. I diritti fondamentali, come il diritto alla dignità, all’autonomia e alla libertà di decisione devono essere garantiti senza limitazioni a tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro caratteristiche e capacità.

— S. 65 —

2– Assistenza al suicidio e omicidio su richiesta della vittima

(testo approvato all’unanimità)

Eticamente, bisognerebbe distinguere l’assistenza al suicidio dall’omici-

dio su richiesta della vittima.

L’omicidio su richiesta della vittima contrasta con l’opinione diffusa, secondo cui la morte di un essere umano non dev’essere provocata in modo mirato da altri. Nel suicidio assistito, è il diretto interessato a darsi la morte. Questa distinzione porta a discussioni sull’eutanasia in generale e in particolare sull’eutanasia attiva diretta: un argomento che richiede ulteriori riflessioni, che non sono tuttavia oggetto del presente parere.

— S. 66 —

3 – Non punibilità dell’assistenza al suicidio (testo approvato all’unanimità)

Secondo la CNE, la non perseguibilità dell’assistenza al suicidio è etica- mente giustificata, a condizione che non avvenga per motivi egoistici. La Commissione raccomanda quindi di non modificare il vigente articolo 115 CP.

Nella fattispecie, trova applicazione il principio liberale secondo cui le decisioni della persona intenzionata a morire e di quella che l’assiste devono essere rispettate, senza che lo Stato debba intervenire. Fanno eccezione i casi in cui la decisione di assistenza al suicidio è dettata da interessi personali.

Il rispetto della decisione delle persone che partecipano al suicidio non va però confuso con una valutazione morale di questa decisione. A livello sociale, vi sono opinioni diverse riguardo alla valutazione morale del suicidio e dell’assistenza al suicidio.

Accordando l’impunità per l’assistenza al suicidio non dettata da motivi egoistici, lo Stato riconosce dunque questo pluralismo morale della società.

— S. 67 —

4 – Decisioni incentrate sulla persona (testo approvato all’unanimità)

La decisione di prestare assistenza ad un suicidio dev’essere presa pensando alla persona e alla sua situazione, e non dev’essere semplicemen- te il risultato dell’applicazione di norme e criteri.

L’adempimento di determinati criteri di base, condizione sine qua non per l’eventuale ricorso all’assistenza al suicidio, non è di per sé sufficiente a giustificare tale pratica nel singolo caso.

L’assistenza al suicidio si riferisce sempre e solo ad una determinata persona, per cui la decisione di accompagnarla nell’atto finale dev’essere presa pensando a lei e alla sua situazione specifica. E’ una decisione che va ben oltre la semplice applicazione di norme e criteri, poiché implica una profonda conoscenza della persona e della sua situazione, dei motivi che l’hanno spinta a volersi suicidare, della costanza di questo desiderio, e presuppone inoltre che prima del gesto finale vengano discusse le possibili alternative.

Sarebbe inammissibile che l’assistenza al suicidio diventasse una routine. Le persone che soddisfano i requisiti per farsi assistere nella «dolce morte» potrebbero addirittura sentirsi in dovere di giustificare i motivi di un eventuale rifiuto, e, dal canto suo, il personale assistente potrebbe sentirsi tenuto a spiegare per quale ragione non intende partecipare a tali pratiche. Spesso, l’atteggiamento delle persone gravemente malate nei confronti della morte è ambivalente e incostante. Pertanto, se il suicidio assistito rientrasse nell’offerta normale, questa ambivalenza potrebbe cadere, lasciando libero corso alla volontà di farla finita.

Tuttavia, nell’interesse di una simile assistenza è indispensabile formulare criteri e requisiti di base che, pur non essendo del tutto sufficienti, fissino le condizioni per poter ricorrere all’assistenza al suicidio. Le tre condizioni formulate dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche nelle direttive sull’assistenza dei pazienti in fin di vita e quelle enunciate dalla CNE nel presente rapporto vanno proprio in questo senso.

— S. 68 —

5 – Associazioni di aiuto al suicidio (testo approvato all’unanimità)

L’articolo 115 CP tutela di fatto l’autodeterminazione delle persone che partecipano ad un suicidio, sancendone l’impunità. Questa posizione fon- damentalmente liberale non è messa in discussione, mentre, nell’ottica della prassi dominante in tal senso, l’attività delle associazioni di aiuto al suicidio va disciplinata più da vicino.

Il diritto vigente lascia impunita l’assistenza al suicidio, sempre che non avvenga per motivi egoistici. Non contiene alcuna disposizione sulla tutela delle persone a rischio, la cui volontà di farla finita potrebbe essere anche solo passeggera e per le quali potrebbero esistere altre prospettive. L’attività delle associazioni di aiuto al suicidio, il cui obiettivo è di aiutare le persone intenzionate a morire a coronare la loro aspirazione nel modo più indolore possibile, pone le persone a rischio di fronte a una nuova situazione. Le associazioni di aiuto al suicidio non propongono l’assistenza di una persona cara, ma offrono prestazioni generiche destinate a terzi. E la natura stessa della loro missione cela il pericolo che tra i due valori – la tutela della vita e il rispetto per l’autodeterminazione del singolo - sia il secondo ad essere privilegiato nell’ambito della loro attività. Occorre pertanto adottare disposizioni giuridiche che garantiscano che anche il primo valore sia tenuto in sufficiente considerazione. Le norme che le associazioni stesse si fissano non bastano, perché in caso di violazione, e a quanto risulta ve ne sono, non vi è dal punto di vista giuridico alcuna possibilità di perseguimento o di sanzione. Proprio per garantire il dovere di assistenza alle persone a rischio è necessario completare la legislazione vigente, affinché l’attività di queste associazioni sia soggetta alla vigilanza dello Stato.

— S. 69 —

6 – Malattie psichiche (testo approvato all’unanimità)

Nelle persone affette da disturbi psichici, la volontà di morire e di suicidarsi è spesso espressione o sintomo della loro malattia. Pertanto, le per- sone a rischio di suicidio, affette da disturbi psichici isolati o associati a patologie somatiche, necessitano in primo luogo di un trattamento psi- chiatrico e psicoterapeutico. Se il desiderio di farla finita è espressione di disagio psichico, l’assistenza al suicidio va negata.

Le ricerche sul suicidio sono unanimi nel sostenere che una malattia psichica accresce notevolmente il rischio di suicidio. Proprio perché la suicidalità può essere un sintomo diretto di malattia psichica, le persone con tendenze suicide e affette da disturbi psichici vanno aiutate innanzitutto con trattamenti psichiatrici e sostegno psicosociale. Le persone in crisi suicidale necessitano più che mai di comprensione ed empatia, di qualcuno che li ascolti, e che capisca che il bisogno di farla finita non ha motivazioni ben definite. Le malattie psichiche compromettono la qualità della vita, ma non la vita stessa e spesso la loro prognosi è aperta.

Dunque, in queste situazioni il suicidio assistito va generalmente escluso. Una condizione necessaria anche se non sufficiente per derogare a questa norma è il manifestarsi di intenzioni suicide, che non sono espressione o sintomo della malattia psichica e che si manifestano per esempio nell’intervallo asintomatico di una malattia che fino a quel momento aveva avuto un decorso cronico. (Per «espressione» della malattia s’intende un nesso diretto tra la volontà di suicidio e la malattia psichica e non per esempio il fatto di soffrire di una situazione di vita che può essere influenzata da una malattia.)

Considerato che gli istituti psichiatrici sono tenuti a trattare le malattie psichiche e le loro conseguenze – come la suicidalità – i suicidi assistiti non devono avvenire in tali strutture.

— S. 70 —

7– Bambini e giovani

Posizione di maggioranza:

Per i bambini e i giovani trovano applicazione le norme giuridiche ed eti- che generalmente valide in ambito sanitario. Le riflessioni formulate nella raccomandazione n. 4 rivestono particolare importanza al riguardo.

Di norma, i minorenni capaci di discernimento esercitano liberamente il diritto di decidere se accettare o rifiutare le cure. La capacità di discernimento va esaminata in ogni singolo caso. Questi principi sono applicabili ad una possibile richiesta di assistenza al suicidio. Così come in caso di malattia incurabile in fase terminale un bambino può rifiutare un trattamento medico, allo stesso modo può esprimere il desiderio di essere assistito nel suicidio.

Bambini e giovani gravemente malati che manifestano la volontà di farsi assistere nel suicidio possono essere influenzabili e ricettivi all’opinione altrui. Spesso la loro coscienza di sé non è ancora sviluppata. E le persone che assistono un giovane in un simile caso devono accertarsi che quest’ultimo abbia una visione corretta e globale della propria situazione e del proprio quadro clinico.

Posizione di minoranza:

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